Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria - Anno accademico 2005-2006. (GU n. 116 del 20-5-2005)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005, con il quale sono
stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di
ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge
n. 264/1999;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2003 «Decreto
interpretativo del decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale
sono stati definiti le modalita' ed i contenuti delle prove di
ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario per l'anno accademico 2003/2004»;
Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle
singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 264/1999;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il
numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4
della predetta legge n. 168/1989;
Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine
e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;
Decreta:
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti
disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi
universitarie, in n. 11291 e ripartito fra le universita' secondo la
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle Scuole di cui
all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti
di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2005
Il Ministro: Moratti