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Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005
prot. n. 15/2005

Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170, ed in particolare l’art. 1 bis, relativo all’istituzione dell’Anagrafe Nazionale degli studenti e dei laureati;

VISTO il D.M. 30 aprile 2004, n. 9, con il quale è stato attuato l’art. 1 bis della legge n. 170/2003;

VISTO il D.M. 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la nota del Ministro n. 995 del 3 luglio 2003 con la quale, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sono stati definiti, fra l’altro, i requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale dei corsi di studio da attivare (c.d. requisiti minimi) a partire dall’a.a. 2003/2004 (doc. 17/01, doc. 12/02 e doc. 3/03);

VISTO il nuovo modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario, approvato con D.M. 28 luglio 2004, n. 146;

CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni riportate nella ministeriale n. 1329 del 14 settembre 2001 e successive integrazioni, presso il Ministero è stata costituita dall’a.a. 2001/2002 la Banca dati dell’offerta formativa con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa in una sezione denominata RAD (Regolamenti didattici d’Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio, e in una sezione, annualmente ridefinita, denominata Off.F (Offerta Formativa), relativa alla attivazione degli stessi, nonché volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull’offerta didattica delle Università;

RITENUTO di dovere definire un quadro informativo degli elementi necessari ai fini della predisposizione del supplemento al diploma di ogni titolo di studio, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 270/2004, dell’art. 4, comma 3, lettera b), e dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 262/2004, a decorrere dall’a.a. 2005/2006 non possono essere attivati corsi di studio in carenza del possesso dei requisiti minimi, e che l’attivazione degli stessi, con l’iscrizione di studenti al primo anno, è subordinata al loro inserimento, ogni anno, nell’Off.F;

RITENUTO di dover provvedere all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 270/2004, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lettera b), e dall’art. 5 del D.M. n. 262/2004;

D E C R E T A
Art. 1
(Regolamenti didattici d’Ateneo - RAD)

1.Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il RAD può essere integrato, per l’inserimento di nuovi corsi di studio o modificazioni dei precedenti già inseriti, con la procedura telematica richiamata nelle premesse.

2.Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell’attivazione della procedura per l’inserimento nell’Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con “chiusura” da parte del Rettore, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

3.Per i fini di cui al comma 2, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale deve essere “chiuso” entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 2
(Requisiti minimi; Off.F)

1.Sono confermati i requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle dotazioni che devono essere disponibili per la durata normale dei corsi di studio da attivare (c.d. requisiti minimi) determinati con la nota del Ministro n. 995 del 3 luglio 2003 di cui alle premesse, come riportati, per quel che concerne la docenza di ruolo, nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto. Ai fini dell’inserimento annuale dei corsi di studio nell’Off.F, la verifica del possesso dei requisiti minimi è condotta con riferimento all’utenza sostenibile, intesa come il numero di studenti del primo anno al quale le Università possono garantire le dotazioni indispensabili ai fini dello svolgimento adeguato delle attività formative per la durata normale degli studi.

2.Per i corsi di studio in teledidattica, ivi compresi quelli attivati dalle Università telematiche di cui all’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale (Istruzione, Università e Ricerca – Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003, e per quelli appartenenti alle classi 3, 6, 33, SNT/1, SNT/2, SNT/3, SNT/4, SNT_SPEC/1, SNT_SPEC/2, SNT_SPEC/3, SNT_SPEC/4, 46/S, 52/S i requisiti minimi sono ridefiniti con successivo decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In via di prima applicazione, i requisiti minimi di docenza di ruolo relativi a tali corsi di studio sono quelli riportati nel predetto allegato 1.

3.L’attivazione nella stessa o in altra sede didattica di corsi di studio omologhi, già approvati e inseriti nel RAD, ovvero organizzati con modalità didattiche diverse da quelle ivi previste, è considerata e valutata, ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi e dell’inserimento nell’Off.F, come attivazione di ulteriori corsi di studio.

4.Le operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi sono effettuate dalle Università sulla base di criteri e modalità definiti dal Comitato. La predetta verifica, ai fini dell’inserimento dei corsi di studio nell’Off.F, deve essere “chiusa” da parte dei Rettori, previa acquisizione della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo, entro il 15 aprile di ogni anno.

5.I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di cui al comma 4 non possono essere inseriti nell’Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

6.L’eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 4, nell’Off.F comporta:

a) la revoca dell’autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell’inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;

b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, nella misura del 5 % a partire dal 2005.

Art. 3
(Off.F pubblica)

1.L’Off.F pubblica contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell’offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.

2.Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell’Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 - entro il 31 maggio di ogni anno.

3.Le informazioni contenute nell’Off.F pubblica sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia agli istituti scolastici per la loro diffusione agli studenti.

Roma, 27 gennaio 2005

Prot. n. 15/2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)

Allegati:

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