Decreto
Ministeriale 18 maggio 2004
Definizione
modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno
accademico 2004/05
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e, in particolare,
l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l’articolo
17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’articolo 4,
comma 1;
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n.509;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in
particolare, l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 e, in particolare, l’articolo 46;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto
1998, n.357;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico
2004-2005, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione
alle Scuole di specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) della suindicata legge n.264/1999;
D E C R E T A:
Art.1
1.Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n.341, per l’anno accademico 2004/2005, ciascuna
università emana il relativo bando di ammissione per esami e
titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di
abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2.L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
università, integrata da una seconda prova. La prova scritta,
per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta
quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra
le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si
riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla
classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni
indirizzo il candidato può richiedere l’iscrizione per una o più
classi di abilitazione.
3.I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni
singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a
verificare la predisposizione dei candidati alle discipline
oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco
viene allegato al bando.
4.Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato
un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti
quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei
trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene
richiesta l’abilitazione.
5.La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo
il seguente calendario:
Indirizzo |
Economico Economico giuridico |
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10 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Arte e disegno |
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13 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Musica e spettacolo |
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14 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Scienze motorie |
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15 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Sanitario e della prevenzione |
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18 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Lingue
straniere |
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20 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Scienze naturali |
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21 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Fisico informatico matematico |
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22 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Linguistico letterario |
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23 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Scienze umane |
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27 settembre 2004 |
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Indirizzo |
Tecnologico |
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28 settembre 2004 |
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6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione
giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si
attiene ai seguenti criteri:
- cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei
quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti
per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova
di cui al comma 7;
-i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a)titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10
punti:
dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma di scuola di specializzazione 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento,
fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio post
dottorato, borsa di studio)
b)voto di laurea o di laurea specialistica di cui,
rispettivamente, ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, della legge 19
novembre 1990, n.341 ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b),
del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, prescritte per l’ammissione fino
ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti;
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti;
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad
un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti.
d) voto di diploma delle Accademie di belle arti, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti
superiori di educazione fisica prescritto per l’ammissione, nonché
voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto
2000, fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 90/110 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110 5 punti;
voto di diploma di 108/110 6 punti;
voto di diploma di 109/110 7 punti;
voto di diploma di 110/110 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110 10 punti.
e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente
schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 10 punti.
f) voto di diploma dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati prescritti per l’ammissione, fino ad un
massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 6/10 0 punti;
voto di diploma tra 7 e 8/10 2 punti;
voto di diploma di 9/10 4 punti;
voto di diploma di 10/10 8 punti;
voto di diploma di 10 e lode/10 10 punti.
g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale 6,99/10 0 punti;
voto medio tra 7 e 7,99/10 2 punti;
voto medio tra 8 e 8,99/10 4 punti;
voto medio tra 9 e 9,99/10 8 punti;
voto medio 10/10 10 punti.
7.La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un
colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni
classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di
candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base
della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati
dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
Per l’indirizzo dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste
in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a
cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in
corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di
abilità e competenze grafiche.
8.Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei
punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella
valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9.Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di
una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per
un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel
bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni
indirizzo della Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria.
Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi
di abilitazione comprese nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è
utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel
bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria
compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso
per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la
nuova classe.
Art.2
1.I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri
e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
2.I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di
trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa intesa
tra le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per
il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli
stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le
modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove
non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 18 maggio 2004
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti) |