MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER
L’ISTRUZIONE
DIREZIONE
GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI
LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
DEL
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO
DEL COMPARTO SCUOLA
anno scolastico 2004/2005
Il Ministro
di concerto con
il
Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA
la legge 23 dicembre 2000, n. 388
ed in particolare l’articolo 78, comma 31, inerente la
terziarizzazione dei servizi da definire in base ai criteri
stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
VISTI i
decreti ministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 con i quali è
stata disciplinata l’esternalizzazione dei servizi per effetto
delle citate norme;
VISTI
i decreti ministeriali 10 agosto
2000, n. 201 e 27 luglio 2001, n. 128, concernenti la
determinazione degli organici del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;
VISTA
la legge 27 dicembre 2002, n. 289
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell’articolo
35, inerente misure di razionalizzazione in materia di
determinazione degli organici e di organizzazione scolastica;
TENUTO CONTO
dell’esigenza di realizzare le condizioni di maggior efficacia per
l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale in servizio per
effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all’entità
dei posti accantonati nell’anno scolastico 2003/2004;
VISTA
la legge 2 agosto 2001, n. 333 di
conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico;
VISTA
la legge 22 novembre 2002, n. 268,
di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante
misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica
e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO
il decreto interministeriale 24
marzo 2004, n. 36, concernente la determinazione degli organici
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno
scolastico 2003/2004;
PRESO ATTO
della rilevazione effettuata, a mezzo del Sistema Informativo del
Ministero, sulla consistenza dell’organico di diritto per l’anno
scolastico 2003/2004, in particolare per quel che concerne il
profilo professionale di collaboratore scolastico;
VISTO
il contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ed
in particolare gli articoli 48 e 49, nonché la tabella “A”
inerente l’indicazione dei profili professionali del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario;
PRESO ATTO
che le
modalità di utilizzo degli importi finanziari da destinare
all’istituzione dei posti di organico dei nuovi profili
professionali, di cui alla citata tabella A, devono essere
definite a mezzo di contratto collettivo nazionale e che,
pertanto, i tempi occorrenti per l’attivazione delle figure
professionali indicate contrastano con l’esigenza di garantire il
puntuale avvio dell’anno scolastico 2004/2005;
INFORMATE
le organizzazioni sindacali
rappresentative;
DECRETA
articolo 1
(dotazioni regionali)
1.1.
Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con
riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio
scolastico, in relazione al numero degli alunni e all’età degli
stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Sono,
inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche,
socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti
territoriali anche in funzione delle esigenze dei piccoli comuni,
ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole,
nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di
alunni disabili.
1.2.
Nella tabella “A”, costituente
parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le
consistenze delle dotazioni organiche per l’anno scolastico
2002/2003 e 2003/2004 del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative determinate
secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 10
agosto 2000, n. 201 e successive modificazioni, nonché,
limitatamente all’anno scolastico 2003/2004, anche per effetto
delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 marzo
2004, n. 36.
1.3.
Nella medesima tabella è, altresì, indicata la consistenza degli
organici regionali relativa all’anno scolastico 2004/2005,
determinata per effetto degli Indicatori di contesto scolastico,
ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al
comma 1.
1.4
Fermo restando il numero
complessivo dei posti portati in riduzione per il profilo
professionale di collaboratore scolastico nell’anno scolastico
2003/2004, ed al fine di consolidare e rendere strutturale tale
intervento nell’ambito delle consistenze di organico, vengono
variati i parametri di calcolo degli organici di istituto di cui
al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201. Gli esiti di tali
modifiche trovano corrispondenza con le quantità di riduzione
ottenute utilizzando gli Indicatori di contesto. Le variazioni
apportate ai parametri di calcolo sono riportate nella
tabella “1”, facente
parte integrante del presente provvedimento. Nessuna modifica è
apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 agosto
2000, n. 201, con riferimento alla determinazione degli organici
degli altri profili.
articolo 2
(dotazioni provinciali)
2.1.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono
alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva
pertinenza degli organici assegnati. I medesimi, inoltre,
assicurano il rispetto dei contingenti anche derogando, se
necessario, ai criteri e ai parametri di determinazione degli
organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma
sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali
rappresentative.
2.2.
Per effetto delle disposizioni di
cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il numero di posti del profilo professionale di collaboratore
scolastico da attivare in ciascun ambito regionale non deve
superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte
integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti
entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui
al comma 1.
articolo 3
(terziarizzazione dei
servizi)
3.1.
Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali è espletato da personale estraneo
all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle
disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile
2001, n. 65, alla dotazione organica dei collaboratori scolastici
risultante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente decreto, deve essere detratto il venticinque per cento
dei posti.
3.2.
Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti
destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale
20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica degli assistenti
amministrativi o degli assistenti tecnici, risultante
dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al
cinquanta per cento degli stessi soggetti.
3.3.
Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata
per effetto dei commi 1 e 2 possono essere disposte, a cura dei
dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i
corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a
tempo determinato di durata fino al termine delle attività
didattiche.
articolo 4
(norma di salvaguardia)
4.1.
I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui
all’articolo 3, pur concorrendo a costituire l’organico di diritto
di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni
concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo,
di personale.
4.2.
Ai sensi di quanto previsto dal
comma 5 dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà.
Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per
effetto dei contratti di cui all’articolo 3, il numero di posti
necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella
medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito
provinciale, secondo le modalità indicate all’articolo 5.
articolo 5
(compensazioni)
5.1.
I Direttori generali degli uffici
scolastici regionali, al fine di assicurare il migliore
equilibrio, nell’istituzione scolastica, tra numero dei posti da
rendere indisponibili e quote di personale esterno in servizio per
effetto di contratti di cui all’articolo 3, possono modificare tra
le scuole, previa informativa alle organizzazioni sindacali
rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti. Tale
compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna
provincia, un contingente di posti non inferiore a quello
accantonato nell’anno scolastico 2003/2004, secondo quanto
indicato nell’allegata tabella “C”, costituente parte integrante
del presente provvedimento.
5.2.
Qualora il Direttore regionale,
all’atto della compensazione di cui al comma 1, riscontri che il
numero di posti da rendere indisponibile risulta inferiore, a
livello provinciale, a quello indicato nella tabella “C”, provvede
ad emanare apposito decreto per motivare il minor accantonamento
di posti.
5.3.
La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta
anche nella gestione della situazione di fatto di cui all’articolo
6.
articolo 6
(situazione di fatto)
6.1.
L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è
disposto dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.
In tale fase sono effettuate le variazioni, in aumento o in
diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, a
seguito delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.
6.2.
Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni
sopravvenute rispetto alla determinazione dell’organico di
diritto. In assenza di tale presupposto è esclusa l’istituzione di
posti comunque non autorizzati all’atto della determinazione del
citato organico.
articolo 7
(oneri finanziari)
7.1.
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella
“A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai
pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Il
presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
Il Ministro
Il Ministro
per l’istruzione, l’università
e la ricerca
per l’economia e le finanze |