MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

 DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL

 PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

 DEL COMPARTO SCUOLA

 

anno scolastico 2004/2005

 

Il Ministro

di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze

 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l’articolo 78, comma 31, inerente la terziarizzazione dei servizi da definire in base ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

VISTI i decreti ministeriali 65 e 66 del 20 aprile 2001 con i quali è stata disciplinata l’esternalizzazione dei servizi per effetto delle citate norme;

VISTI i decreti ministeriali 10 agosto 2000, n. 201 e 27 luglio 2001, n. 128, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell’articolo 35, inerente misure di razionalizzazione in materia di determinazione degli organici e di organizzazione scolastica;

TENUTO CONTO dell’esigenza di realizzare le condizioni di maggior efficacia per l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all’entità dei posti accantonati nell’anno scolastico 2003/2004;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico;

VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;

VISTO il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2003/2004;

PRESO ATTO della rilevazione effettuata, a mezzo del Sistema Informativo del Ministero, sulla consistenza dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2003/2004, in particolare per quel che concerne il profilo professionale di collaboratore scolastico;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare gli articoli 48 e 49, nonché la tabella “A” inerente l’indicazione dei profili professionali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;

PRESO ATTO che le modalità di utilizzo degli importi finanziari da destinare all’istituzione dei posti di organico dei nuovi profili professionali, di cui alla citata tabella A, devono essere definite a mezzo di contratto collettivo nazionale e che, pertanto, i tempi occorrenti per l’attivazione delle figure professionali indicate contrastano con l’esigenza di garantire il puntuale avvio dell’anno scolastico 2004/2005;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

 

DECRETA

 

articolo 1

(dotazioni regionali)

 

1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione al numero degli alunni e all’età degli stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali anche in funzione delle esigenze dei piccoli comuni, ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni disabili.

 

1.2. Nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le consistenze delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004 del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative determinate secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successive modificazioni, nonché, limitatamente all’anno scolastico 2003/2004, anche per effetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36.

 

1.3. Nella medesima tabella è, altresì, indicata la consistenza degli organici regionali relativa all’anno scolastico 2004/2005, determinata per effetto degli Indicatori di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al comma 1.

 

1.4 Fermo restando il numero complessivo dei posti portati in riduzione per il profilo professionale di collaboratore scolastico nell’anno scolastico 2003/2004, ed al fine di consolidare e rendere strutturale tale intervento nell’ambito delle consistenze di organico, vengono variati i parametri di calcolo degli organici di istituto di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201. Gli esiti di tali modifiche trovano corrispondenza con le quantità di riduzione ottenute utilizzando gli Indicatori di contesto. Le variazioni apportate ai parametri di calcolo sono riportate nella tabella “1”, facente parte integrante del presente provvedimento. Nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.

 

articolo 2

(dotazioni provinciali)

 

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti anche derogando, se necessario, ai criteri e ai parametri  di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

 

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il numero di posti del profilo professionale di collaboratore scolastico da attivare in ciascun ambito regionale non deve superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui al comma 1.

 

 

articolo 3

(terziarizzazione dei servizi)

 

3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica dei collaboratori scolastici risultante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

 

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica degli assistenti amministrativi o degli assistenti tecnici, risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

 

3.3. Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2 possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

 

 

articolo 4

(norma di salvaguardia)

 

4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, pur concorrendo a costituire l’organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

 

4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all’articolo 3, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all’articolo 5.

 

 

articolo 5

(compensazioni)

 

5.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare il migliore equilibrio, nell’istituzione scolastica, tra numero dei posti da rendere indisponibili e quote di personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all’articolo 3, possono modificare tra le scuole, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2003/2004, secondo quanto indicato nell’allegata tabella “C”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

 

5.2. Qualora il Direttore regionale, all’atto della compensazione di cui al comma 1, riscontri che il numero di posti da rendere indisponibile risulta inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella “C”, provvede ad emanare apposito decreto per motivare il minor accantonamento di posti.

 

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche nella gestione della situazione di fatto di cui all’articolo 6.

 

 

articolo 6

(situazione di fatto)

 

6.1. L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. In tale fase sono effettuate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, a seguito delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.

 

6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni sopravvenute rispetto alla determinazione dell’organico di diritto. In assenza di tale presupposto è esclusa l’istituzione di posti comunque non autorizzati all’atto della determinazione del citato organico.

 

 

articolo 7

(oneri finanziari)

 

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

 

        Il Ministro                                                                                          Il Ministro

 per l’istruzione, l’università e la ricerca                                            per l’economia e le finanze

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