VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004 emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006;
VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143, “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97”;
VISTO il D.D.G. 7 giugno 2004 applicativo delle disposizioni contenute nella predetta legge di conversione;
VISTO il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con modificazioni,nella legge 27 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, gli articoli recanti norme di interpretazione autentica di disposizioni contenute nella legge 4 giugno 2004, n. 143;
CONSIDERATA la necessità di emanare un apposito provvedimento che recepisca le disposizioni contenute nella legge di conversione n. 186 citata;
DECRETA :
Art.1
Norma di interpretazione autentica in materia dititoli di servizio nelle graduatorie permanenti
A norma dell’art. 8 nonies, 2° comma, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, l’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
Art.2
Norme di interpretazione autentica in materia di valutazione del servizio di insegnamento non specifico
A norma dell’art. 8 nonies, 1° comma, 1° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera b-bis) della tabella di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Art.3
Norme interpretazione autentica in materiadi valutazionedel servizio prestato nelle scuole di montagna
A norma dell’art.8 nonies, 1° comma, 2° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente periodo (articolo 2 del presente Decreto) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
Art.4
Disposizioni finali
Tutte le disposizioni contenute nei decreti direttoriali 21 aprile 2004 e 7 giugno 2004, citati in premessa, sonomodificate in conformità alle disposizioni emanate con la Legge 27.7.2004 n. 186 e richiamate nel presente decreto.
Roma, 29 luglio 2004