Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del personale della Scuola
Roma, 11 marzo 2004
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 2 febbraio 2004 e, in particolare, l'art. 7, comma 3, nel quale la durata della prova scritta dei concorsi riservati per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica, viene fissata in 2 ore;
VISTA la nota del 5 marzo 2004 con la quale la Direzione Generale per il personale della scuola, fornisce alcune indicazioni utili per i candidati relativamente alle modalità e tempi di svolgimento della prova;
CONSIDERATO che alcune organizzazioni sindacali e molti candidati hanno espresso perplessità sulle suddette indicazioni, ritenendo insufficiente il tempo assegnato per l'espletamento della prova scritta in relazione, sia al numero dei quesiti, sia alle caratteristiche delle risposte da dare;
CONSIDERATO che la durata della prova scritta, non essendo astrattamente prevista da norme di legge, è fissata discrezionalmente dall'Amministrazione tenendo presente le specifiche caratteristiche della prova stessa;
CONSIDERATO, che nulla osta all'accoglimento della richiesta, atteso che in tal caso viene applicato un principio di maggior favore valido per tutti i candidati partecipanti alle prove scritte.
D E C R E T A :
All'art. 7, comma 3 del D.D.G 2 febbraio 2004, la parola "due" viene sostituita con la parola "quattro".
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, nonché sulla rete INTRANET del MIUR e sul sito INTERNET.