Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO     il D.D.G. 21 aprile 2004 emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006;

VISTI       gli emendamenti  approvati dal Senato in via definitiva in sede di conversione del suddetto decreto legge;

VISTA     la nota n. 29 del 3 giugno 2004, con la quale, in attesa della pubblicazione della legge di conversione, venivano anticipate le disposizioni approvate in via definitiva dal Senato, al fine di garantire il tempestivo recepimento degli emendamenti di cui sopra;

VISTA      a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2004  n. 130 della legge 4 giugno 2004, n° 143 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n° 97;

CONSIDERATA  la necessità di emanare un apposito provvedimento ricognitivo che confermi le disposizioni già dettate con la predetta nota n. 29 del 3 giugno 2004;

 

D   E   C   R   E   T   A :

 

 ART.  1

Validità delle graduatorie permanenti

1.   A norma dell’art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere dall’anno scolastico 2005 -2006. Pertanto, l’articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all’anno scolastico 2004-2005.

2.   Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.

 

ART.  2

Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli

1.   La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione del citato decreto legge n. 97 sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004.

2.   Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte dei candidati sulla base delle disposizioni contenute nella legge di conversione citata, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.

 

ART.  3

Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni integrative

1.   I candidati già inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto l’iscrizione per l’a.s. 2004-2005 indicati ai successivi commi 2, 3, 4, e 5 hanno titolo a presentare apposita dichiarazione integrativa con riferimento ai titoli dichiarati e conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento, trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.

2.   I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della formazione primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione annessa al presente decreto con contestuale riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo (lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la laurea in scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informativo.

3.   I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria - in quest’ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce  la graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis) della tabella di valutazione - possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata  nella misura del 50%. In considerazione della predetta innovazione, che comporta la diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non potrà superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della predetta tabella.  I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio prestati, purché  non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli prestati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S. 

4.     I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso.

5.    I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi, già dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l’istituto principale.

Il servizio nelle scuole di montagna dovrà essere stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952.

Inoltre, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui sopra, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri a livello del mare.

 

ART.  4

Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media

1.        Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda, da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall’a.s. 1999-2000.

2.        I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a pieno titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l’ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità di trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.

 

ART.  5

Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti

1.    Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito automaticamente dal sistema informativo.

2.    Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora per lo stesso periodo l’aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata.

 

ART.  6

Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale

1.        Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente nota n. 29 del 03/06/2004, entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.

2.         Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.

 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, che sarà pubblicato nel sito Internet del MIUR e nella rete INTRANET, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.

 

Roma, 7 giugno 2004

IL DIRETTORE GENERALE

GIUSEPPE COSENTINO

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