Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004
emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 aprile 2004, concernente l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e
2005/2006;
VISTI gli emendamenti approvati
dal Senato in via definitiva in sede di conversione del suddetto
decreto legge;
VISTA la nota n. 29 del 3 giugno
2004, con la quale, in attesa della pubblicazione della legge di
conversione, venivano anticipate le disposizioni approvate in via
definitiva dal Senato, al fine di garantire il tempestivo
recepimento degli emendamenti di cui sopra;
VISTA a pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2004 n. 130 della legge 4 giugno
2004, n° 143 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto
legge 7 aprile 2004, n° 97;
CONSIDERATA la necessità di emanare
un apposito provvedimento ricognitivo che confermi le disposizioni
già dettate con la predetta nota n. 29 del 3 giugno 2004;
D E C R E T A :
ART. 1
Validità delle graduatorie
permanenti
1. A norma dell’art. 1, comma 4,
della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le
fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza
biennale solo a decorrere dall’anno scolastico 2005 -2006.
Pertanto, l’articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è
modificato nel senso che la validità delle graduatorie permanenti,
attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all’anno
scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006
e 2006-2007 le graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate
sulla base di apposito provvedimento.
ART. 2
Modifiche alla tabella di
valutazione dei titoli
1. La tabella di valutazione dei
titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa
alla legge di conversione del citato decreto legge n. 97
sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21
aprile 2004.
2. Al fine di poter acquisire i
nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte dei candidati sulla
base delle disposizioni contenute nella legge di conversione
citata, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione
integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21
aprile 2004 entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.
ART. 3
Categorie di candidati che possono
presentare le dichiarazioni integrative
1. I candidati già inseriti nella
terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto
l’iscrizione per l’a.s. 2004-2005 indicati ai successivi commi 2,
3, 4, e 5 hanno titolo a presentare apposita dichiarazione
integrativa con riferimento ai titoli dichiarati e conseguiti
entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza della
presentazione della domanda di inserimento, trasferimento e/o
aggiornamento delle graduatorie permanenti.
2. I candidati già iscritti nella
graduatoria permanente per la scuola dell’infanzia o per la scuola
primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per
titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di
idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della
formazione primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale
titolo d'accesso, possono chiedere di sostituire il titolo
d'accesso già posseduto con la laurea predetta, al fine di
beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4-bis)
della tabella di valutazione annessa al presente decreto con
contestuale riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea
quale altro titolo (lettera C, tabella di valutazione). Il titolo
d'accesso posseduto originariamente sarà valutato ai sensi della
lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa. Ai
candidati già iscritti in graduatoria o che hanno chiesto
l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la laurea in
scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno
attribuiti automaticamente dal sistema informativo.
3. I candidati che hanno prestato
servizio in scuola statale o paritaria - in quest’ultimo caso dal
momento del riconoscimento della parità - in classe di concorso o
posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis) della tabella
di valutazione - possono chiedere la valutazione di tale servizio
che verrà effettuata nella misura del 50%. In considerazione
della predetta innovazione, che comporta la diversa valutabilità
di periodi di servizio tra i quali anche quelli precedentemente
non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno
scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione,
non potrà superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve
le eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della
predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente
valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno
superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio
valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e
valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui
il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio prestati,
purché non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a
quelli prestati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.
4. I candidati che, ai sensi della
lettera B, punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il
possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe
di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che il
servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia
valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area
disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente tale
richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria
di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso.
5. I candidati che ai sensi della
lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado
situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957,
n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la
valutazione doppia per detti servizi, già dichiarati nella domanda
inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati
negli istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli
eventualmente svolti presso l’istituto principale.
Il servizio nelle scuole di montagna
dovrà essere stato prestato in un comune di montagna classificato
come tale ai sensi della legge n. 991/1952.
Inoltre, come ulteriore condizione, la
scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui sopra, dovrà
avere almeno una sede collocata in località situata sopra i
seicento metri a livello del mare.
ART. 4
Graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media
1.
Ai sensi dell'art. 1,
comma 4 bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del
7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali permanenti di
strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi del
D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda, da presentare
entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti in
possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché
in possesso del diploma di conservatorio dello specifico
strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a
decorrere dall’a.s. 1999-2000.
2.
I docenti di cui al
comma 1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente
della specifica specialità strumentale, a pieno titolo, se già in
possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione dei requisiti previsti al precedente
comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora maturato,
alla predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in tale
ultimo caso, l’ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla
data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione
sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto
adempimento, il competente Ufficio scolastico provvederà allo
scioglimento della riserva. Resta inteso che la valutazione dei
servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli prestati sino
al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità di
trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.
ART. 5
Rideterminazione automatica dei
punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di
altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole,
previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione
annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal
medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito
automaticamente dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi
sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi
del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera
B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata
con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun
punteggio in quanto nella legge di conversione tale valutazione è
stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo
punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo.
Qualora per lo stesso periodo l’aspirante abbia altri titoli di
servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente
presentata.
ART. 6
Presentazione delle dichiarazioni
integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento
musicale
1.
Le dichiarazioni integrative e le
istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale
dovranno essere spedite esclusivamente con raccomandata a/r ovvero
presentata a mano, utilizzando rispettivamente gli appositi
modelli allegati alla presente nota n. 29 del 03/06/2004, entro il
termine perentorio del 14 giugno 2004.
2.
Resta confermata la data del 21
maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli
posseduti.
Per tutto quanto non previsto dal
presente decreto, che sarà pubblicato nel sito Internet del MIUR e
nella rete INTRANET, si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.D.G. 21 aprile 2004.
Roma, 7 giugno 2004
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO |