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Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio 7

Roma, 5 ottobre 2004

Allegati

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

VISTO l'art. 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004 , prot.287/MR del 16 gennaio 2004, registrata alla Corte dei Conti il 16 aprile 2004, reg. n.1,foglio n.346;

VISTA la Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004, recante "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'art.2 della legge 18 dicembre 1997, n.440";

CONSIDERATO che il punto 1, lett. e) della succitata Direttiva n.60/2004 reca, tra le priorità di intervento, "le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62";

CONSIDERATO che, nell'ambito dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4, lett. da a) ad e) della Direttiva 60/2004 destina l'importo di 4.500.000,00 euro alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art.12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità di predeterminare i criteri e le modalità di utilizzazione della somma di 4.500.000,00 euro;

CONSIDERATA l'opportunità di destinare la suddetta somma di 4.500.000,00 euro a favore delle scuole primarie e secondarie di I e II grado paritarie, che, in coerenza con i processi innovativi nel sistema scolastico nazionale e con le finalità della legge n.440/97, soddisfino le necessità di un arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, anche con iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. 2634 del 22.11.2002, concernente i criteri di erogazione dei fondi destinati, per ambito regionale, alla formulazione da parte delle scuole paritarie di iniziative in applicazione della legge 440/97;

CONSIDERATA la necessità di adeguare le iniziative delle scuole paritarie, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, alle innovazioni legislative in atto;

RAVVISATA l'opportunità di assegnare la somma di euro 3.375.000,00 (pari al 75% di euro 4.500.000,00 di cui sopra) agli Uffici Scolastici Regionali per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole secondarie di I e II grado) finalizzati all'espansione dell'offerta formativa, ivi compresi i progetti di formazione dei responsabili di direzione e di euro 1.125.000,00 (pari al 25%) ai medesimi Uffici Scolastici Regionali per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e secondarie di primo grado) finalizzati all'attuazione della legge n. 53/2000, ivi compresi i progetti di formazione per il personale preposto alla funzione di tutor, come da piano di riparto di cui allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1
(Criteri di erogazione)

Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla Direttiva ministeriale n.60/2004, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di progetti in applicazione della legge 440/97, vengono destinate agli USR le seguenti somme:

a) € 3.375.000,00 da assegnare - come da piano di riparto, per ambiti regionali, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto - alle scuole secondarie di I e II grado paritarie, che proporranno progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei livelli di qualità delle attività formative, ivi compresi i progetti destinati alla formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie;

b) € 1.125.000,00 da assegnare - parimenti in base al riparto di cui al succitato allegato A - alle scuole primarie e secondarie di primo grado che proporranno progetti mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica, ivi compresi i progetti riguardanti la formazione del personale preposto alla funzione di tutor.

Tutti i progetti dovranno essere avviati, previa apposita comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'a.s. 2004/2005 e conclusi entro l'a.s. 2005/2006. Per utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito regionale, sarà possibile, sulla base delle richieste di contributo pervenute ed approvate, operare eventuali compensazioni tra le due destinazioni di cui sopra. Possono accedere ai contributi le scuole paritarie, anche operanti in rete nell'ambito regionale, che funzionino con almeno un corso completo e con un numero di alunni iscritti e frequentanti di norma non inferiore a 10 per ogni classe.

Possono essere oggetto di contributo:

- nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera a):

1) i progetti destinati all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
2) i progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
3) i progetti finalizzati all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri;
4) i progetti riguardanti l'insegnamento di una o più lingue straniere e l'approccio alle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche di cui alla Legge 15/12/1999 n.482;
5) i progetti riguardanti l'orientamento;
6) i progetti finalizzati all'innalzamento della qualità delle attività motorie e sportive;
7) i progetti riguardanti l'utilizzo delle risorse informatiche nella prassi didattica;
8) i progetti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie;

- nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera b) i progetti, proposti dalle scuole primarie e secondarie di I grado, mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica:

1) portfolio;
2) seconda lingua comunitaria;
3) LARSA (laboratori di recupero e sviluppo dell'apprendimento);
4) educazione alla Convivenza civile;
5) personalizzazione;
6) formazione del personale preposto alla funzione di tutor.

Per le attività di cui ai precedenti commi, il contributo erogabile non potrà essere di importo superiore a:

· progetto in rete: 7.500,00 euro per ogni scuola partecipante alle rete, fino ad un massimo di 37.500,00 euro;
· progetto presentato da una singola scuola: 7.500,00 euro; Il gestore deve inoltre dichiarare che sarà a carico della rete di scuole o della scuola singola l'eventuale differenza tra il costo del progetto e il contributo effettivamente erogato.

Art. 2
(Modalità di erogazione)

1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito regionale, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e secondarie di I e II grado) funzionanti nella regione.

2. I fondi dovranno essere collocati in contabilità speciale da codesti Centri di responsabilità presso i CSA di ogni regione.

3. I contributi verranno assegnati ai gestori, previa apposita istanza, sottoscritta dal gestore, all'Ufficio Scolastico Regionale competente. Unitamente a detta istanza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore e dal responsabile di direzione della scuola singola o della scuola capofila. Per le attività promosse da reti di scuole, il suddetto piano deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole potrà svolgere nel territorio e nello specifico progetto;

b) in caso di progetto in rete, accordo di rete e delega alla scuola capofila delle scuole partecipanti;

c) piano delle spese preventivate;

d) dichiarazione relativa al numero delle classi costituenti corsi completi, con il numero di alunni per ogni classe;

e) delibere degli OO.CC. relative all'approvazione del progetto;

f) indicazione del progetto considerato prioritario, sottoscritta dal gestore, nel caso di presentazione di più progetti, da parte della stessa scuola;

g) dichiarazione del gestore, nel caso di progetto singolo, di non aver presentato un progetto in rete e viceversa.

h) dichiarazione da parte del gestore della scuola capofila, nel caso di progetto in rete, che sia la scuola capofila sia le altre scuole partecipano ad una sola rete.

L'istanza e il piano delle iniziative programmate dovranno tassativamente essere trasmesse entro il 30 ottobre 2004. L'Ufficio Scolastico Regionale, acquisite le istanze e la relativa documentazione -- procederà all'esame dei progetti, avvalendosi di una Commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.
Si fa presente che, considerata la necessità di uno snellimento delle procedure in ragione dell'esiguità dei tempi per l'erogazione dei fondi in tempo utile, l'istanza dovrà pervenire debitamente documentata, pena l'esclusione.

4. Qualora i fondi stanziati non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento sarà data la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni, e successivamente alle scuole che hanno presentato progetti singoli, anch'esse graduate come sopra, tenendo in ogni caso conto solo dei corsi completi.

5. Il contributo viene erogato dall'Ufficio Scolastico Regionale a favore della scuola capofila in due rate uguali: la prima all'approvazione del progetto, la seconda entro 30 giorni dalla trasmissione del rendiconto finale delle spese, conforme al preventivo presentato, firmato dal gestore della scuola beneficiaria, all'U.S.R. che lo dovrà parimenti approvare entro la stessa data.

6. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che, a norma della legge n.62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse.

7. La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potrà costituire motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni scolastici successivi e potrà comportare, nel caso di riscontrate irregolarità,l'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti consequenziali. A tal proposito potranno essere disposte, qualora se ne rilevasse l'opportunità, apposite visite ispettive tecniche e tecnico-amministrative.

8. Gli USR impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.

Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli

Allegati:
- Allegato A - Piano di riparto (PDF )

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