Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,
n. 44
(in SO
n. 49 alla GU 9 marzo 2001, n. 57)
Regolamento
concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"
INDICE
-
TITOLO I -
GESTIONE FINANZIARIA
-
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
-
Art.1
(Finalità e principi)
-
Art.2
(Anno finanziario e programma annuale)
-
Art.3
(Avanzo di amministrazione)
-
Art.4
(Fondo di riserva)
-
Art.5
(Partite di giro)
-
Art.6
(Verifiche e modifiche al programma)
-
CAPO
II REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
-
Art.7
(Attività gestionale)
-
Art.8
(Esercizio provvisorio)
-
Art.9
(Riscossione delle entrate)
-
Art.10
(Reversali di incasso)
-
Art.11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei
pagamenti)
-
Art.12
(Mandati di pagamento)
-
Art.13
(Modalità di estinzione dei mandati)
-
Art.14
(Pagamento con carta di credito)
-
Art.15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
-
CAPO
III SERVIZI DI CASSA
-
CAPO
IV CONTO CONSUNTIVO
-
CAPO
V GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
-
Art.19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
-
Art.20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
-
Art.21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a
favore di terzi)
-
Art.22
(Istituzioni scolastiche con attività convittuale)
-
TITOLO II -
GESTIONE PATRIMONIALE-BENI E INVENTARI
-
Art.23 (Beni)
-
Art.24 (Inventari)
-
Art.25
(Valore di beni inventariati)
-
Art.26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
-
Art.27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine)
-
Art.28 (Le
opere dell'ingegno)
-
TITOLO III -
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA' INFORMATIZZATA
-
Art.29
(Scritture contabili )
-
Art.30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
-
TITOLO IV -
ATTIVITA' NEGOZIALE
-
TITOLO V -
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
-
Art.57
(Esercizio della funzione)
-
Art.58
(Compiti dei revisori dei conti)
-
Art.59
(Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)
-
Art.60
(Verbali)
-
TITOLO VI -
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
-
TITOLO VII -
DISPOSIZIONI FINALI
Regolamento
concernente le
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche»
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n.
208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997,
n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30
luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n.
9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE
ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità
giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione
finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste
ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel
rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e
agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni
scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle
risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri
finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di
altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non
siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha
inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine
non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni
di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si
esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi
della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20
e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito
denominato “programma” - predisposto dal dirigente scolastico - di
seguito denominato “dirigente” - e proposto dalla Giunta esecutiva
con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio
d'istituto o di circolo, di seguito denominati “Consiglio di
istituto”. La relativa delibera è adottata dal Consiglio
d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto
parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni
antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e
la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del
piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente
illustrati i risultati della gestione in corso alla data di
presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma
6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per
le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale,
per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di
norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di
investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non
possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel
caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore
funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni
strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o
tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli
obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta
formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto
dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa
(P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta
dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito
denominato “direttore”, nella quale sono riportati l'arco
temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i
beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o
pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la
spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di
spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la
possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento
attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza
dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre
dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del
conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni
scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie,
fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione
della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni
delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse
durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la
fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi
e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove
possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto,
come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto
avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di
spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo
dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e
nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere
iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in
misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria
ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori
spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere
sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi
30 giorni.
Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono
sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi
le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per
l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche
del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto
verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie
dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine
delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito
documento predisposto dal dirigente.
2.Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta
della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche
parziali al programma in relazione anche all'andamento del
funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello
attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del
Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali
da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui
al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate
e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti
eseguiti.
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la
realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della
responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella
modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al
funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi
spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di
investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione
finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità
riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui
all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del
direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda
l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria,
il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo
del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante
l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma
annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima
dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il
dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un
dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la
prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento
didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia
stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il
dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico
regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i
successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al
predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di
nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse
dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma
dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da parte
dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella
convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la
riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica,
ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a
richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione
contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è
effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite,
con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente
bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente
postale non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal
dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa
somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di
emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere
e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la
causale della riscossione; il nome ed il cognome o la
denominazione del debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
1. Formano impegni sugli
stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione
scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in
corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico
aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico
dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per
assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei
progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata
dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa
fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con
immediata contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal
dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e
in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati
anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della
persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la
spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella
modulistica di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di
esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture
e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti
comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative
fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad
inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è,
inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma
dell'articolo 36.
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti
mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al
creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale,
intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento
da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il
timbro e la firma dell'istituto cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di
credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel
programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non
sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie,
per l'esecuzione delle spese relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e
all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può
altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in
servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al
riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi
estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti
emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento
di cui all'articolo 16.
Art.15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali
e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono
conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento
amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria
delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di
dieci anni.
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello
di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e
privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad
un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati
per legge, in essi compresa la “Poste italiane S.p.a”, mediante
apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori
condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e
passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di
sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto
istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i
principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede
col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato
in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel
limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione
del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi,
il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute,
che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore,
imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai
progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto
prima della chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni
di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui
all'articolo 29, comma, 1, lettera f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone
del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono
allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del
nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate,
tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di
cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di
amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle
entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo
2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno
accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di
competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine
dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale
complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine
dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei
progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei
contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed
ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15
marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei
revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che
illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e
i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei
conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del
Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei
conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico
regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale,
con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e
motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente
ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al
dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un
commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione
scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro
quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche
adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa,
collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate
con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità
dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate
sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e
dall'Ufficio scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda
agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce
una specifica attività del programma annuale, della quale il
programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese,
comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità di
copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità,
pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con
particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della
gestione aziendale e della contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che
si intendono perseguire; le attività didattiche che possono
svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse
umane e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate
e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di
riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il
pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi
accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di
amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,
dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La
dimostrazione delle entrate e delle spese è resa nella scheda
illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo 2,
comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente
particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e
la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi
a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge, di norma,
su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal
dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività
sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed
al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche.
Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi
sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della
partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono
necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità
produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di
credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione
scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto corrente
per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla
copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la
perdita di gestione può essere coperta, previa delibera del
consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di
amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause
permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un
ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di
istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle
necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della
gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti
nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del
conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati:
a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b)
un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di
magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile
dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda
speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla
lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla
consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i produttori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo
2135 del Codice civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di
terzi)
1. Le istituzioni scolastiche,
organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di
cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente,
nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda
finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese,
per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve
indicare i criteri di amministrazione e le modalità della
gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di
cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità
separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda
finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione
scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e
deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di
entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento
dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I
relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità
della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di
spesa classificate “attività per conto terzi”.
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il
consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita
di beni e delle attività a favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento
tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attività
convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale
da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il
programma annuale è corredato da una scheda finanziaria
illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento
delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al
principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle
strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività
convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari,
l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale
di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la
cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo
economico produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una
maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo
il normale funzionamento delle attività istituzionali,
l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi
con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili
di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori
nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette
attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle
attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il
patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in
immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono
descritti negli inventari in conformità alle disposizioni
contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e
iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni
impartite dagli enti medesimi.
Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono,
nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione
progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli
elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui
si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione ,
il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale
è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei
modi di uso o con le modalità previste dal regolamento
dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre
pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati
alle biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico,
nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di
consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del
dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione
deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla
rivalutazione dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in
inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di
fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti
dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di
locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di
costo, per quelli prodotti nell'istituto; al prezzo di stima, per
quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al
prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o
revisione dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore
nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia
superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e
della relativa scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per
furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è
eliminato dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel
quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli
eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora
trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto
dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di
materiale reso inservibile all'uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e
delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal
direttore e dal docente interessato, che risponde della
conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà
risultare da apposito verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o
dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente
indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa
dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del
materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico
il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello
svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità
formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla
paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo
terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal
consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente
intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico,
qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le
iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito
rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del
diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate,
quando occorre, le norme di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte
per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche
attraverso la distribuzione in rete del programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili
obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31,
comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i
relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le operazioni di
accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine
numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal
direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il
numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica
istruzione stabilisce i modelli necessari per assicurare
l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'articolo 29,
nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile,
finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di
monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei
flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai
documenti di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo
articolo 29, la suddetta predisposizione è compiuta d'intesa con
il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito
del proprio sistema informativo, un pacchetto applicativo,
coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con
tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni
scolastiche, in collegamento con l'amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco
dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione dei relativi
crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia di
entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia.
Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e
disfunzioni che consentono anche interrogazioni mirate
dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da
un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente
compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le
procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo programmi
forniti dal Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche,
anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per
il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali,
hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni
specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti
disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti,
con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle
operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a
società di persone e società di capitali, fatta salva la
costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti
nella forma di società a responsabilità limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma,
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il
presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle
ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio
nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma
2, lettera g) e dall'articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale
rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale
necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto
delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi
dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività
negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a
norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al
direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle
minute spese di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili
al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base
dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può
avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto
delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e
donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di
beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino
il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici
o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di
cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative
alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,
da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti
alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di
attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di
istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere,
rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal
Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il
potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda
l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui
valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure
il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando
non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo
del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del
contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto
dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai
criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di
pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo
bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività
contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle
convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a
disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile
ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione
successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce,
nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle
convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale
svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta
documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei
membri del Consiglio di istituto e degli altri organi
dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta
nominativa e motivata.
Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i
servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60
giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del
personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A
tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite
commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto
formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la
regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è
redatto dal direttore apposito certificato di regolare
prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo
l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui
al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo
svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo
quanto previsto dal comma 1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche
applicano le norme del presente capo nei casi espressamente
contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle
singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti
dall'istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche,
nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno
facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di
alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o
di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di
fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle
obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per
assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la
potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in
uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di
cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi
in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza
deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione
scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato
del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la
utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore
o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi
oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa)
1. La istituzione scolastica può
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di
scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in
relazione al tipo di attività e all'impegno professionale
richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche
possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti
pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità
statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze
abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e
sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della
adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con
soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di
fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi
diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione
scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso
a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del
fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura
dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai
responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere
conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo
della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che
assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In
tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di
tale possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della
istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico
istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti,
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di
interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di
espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto
responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito
gestito dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del
sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti
di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al
dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica può
ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o
privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività
educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi
di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di
particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del
comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente
l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale
per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno
per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della
media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti
comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia
pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche
possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi,
anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita
convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con
le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la
manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro
pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente
locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio
1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano
le norme del presente regolamento. L'istituzione scolastica
fornisce all'ente locale competente la conseguente
rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari
all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata
comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche,
previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente
hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per
la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione
dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione
finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente
dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad
esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad
esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal
personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la
possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa
applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo
non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di
cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del
potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con
esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e
dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità
dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare
contratti di gestione finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con
istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio
delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere
finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse
finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una
specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la
conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non
inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al
netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto
anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione
del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati
degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 33, l'alienazione di beni immobili di proprietà
dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili
esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati,
eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea
dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può
essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma
2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la
destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e
formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia
del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività
e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente
la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del
concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un
istituto assicurativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione
delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge
devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente
provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende
pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato
solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento
pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni
fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti
dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato
sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti,
ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili,
individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della
scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte
pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al
migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito
e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti
direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche
o ad altri enti pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite
fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più
utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni
librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i
beni provenienti da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e
valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della
conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la
creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché
mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che
assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione
scolastica e la fondazione.
Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche,
ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo
studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche
mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli
enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o
infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri
deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili
didattici, del collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche
possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate
a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal
donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le
finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla
ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale,
l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di
utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla
concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche
ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere
il valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare
all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di
morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso
contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate
esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma
annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del
conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti
integrati di istruzione e formazione, che richiedono la
collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private,
anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari,
le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma
dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione
di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la
gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con
convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano
trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la
gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese
avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il
quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia
agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private,
devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più
ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati
gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono
definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività
amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare
allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la
gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei
soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od
un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o
delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa
all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa
l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad
altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese
dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al
termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali
beni durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità
amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei
revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il
collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata
professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica
istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato
d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata
designazione, la nomina è predisposta dall'ufficio scolastico
regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I
componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello
stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In
caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato
scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti,
anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito
territoriale. L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico
regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari
amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse
sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti
operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con
decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti,
l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del
collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato
nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il
provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della
pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel
quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a
qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto
dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti,
di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel
registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita
sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori
contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli
incarichi eccedenti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei
conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul
programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi
dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali
- da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna
istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di
competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle
scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse
con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive
variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale
in merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione
finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto
d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e
patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
(personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle
attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate
all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione
scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti
dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai
fini degli adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si
svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la
convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente
gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle
sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio
dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3,
avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata
collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni
scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti
e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di
controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni
interventi, al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio
della funzione del Collegio dei revisori.
Art. 60
(Verbali)
1. L'attività dei revisori dei
conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna
istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a
pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o
da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo,
corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve
essere inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente
ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono
essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali
anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale
fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in
materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle
indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli
affari economico-finanziari del Ministero della pubblica
istruzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali
contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e
nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
Il presente decreto, munito di
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2001
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica
Visco |
Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro |
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti
il 17 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri |