DIREZIONE GENERALE PER GLI
ORDINAMENTI SCOLASTICI
DECRETO n. 57
Roma, 8 luglio 2003
Esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione
straordinaria. Anno scolastico 2002-2003
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
VISTA la legge 1 0 dicembre
1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con
D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune
particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli
esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che
all'articolo 22, comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della
citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.35 del 4-4-2003, ai sensi
del quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami
di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che
non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione
suppletiva o comunque prima dei termine di chiusura dei lavori
delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi
in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno
scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei
candidati;
DECRETA
Art. 1
-
La sessione straordinaria degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione
secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002-2003, si svolge
secondo il seguente diario:
-
prima prova scritta: martedì 9
settembre 2003;
-
seconda prova scritta: mercoledì 10
settembre 2003 e, per gli istituti d' istruzione artistica, con
prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la
sessione ordinaria;
-
terza prova scritta: venerdì 12
settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si
svolge al termine della seconda prova;
-
inizio dei colloqui: dopo la
correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.
Art. 2
-
Per i candidati che non devono
sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di
mercoledì 10 e venerdì 12 settembre 2003.
-
Per i candidati che non devono
sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata
per martedì 9 settembre 2003.
-
Per i candidati che non devono
sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 9
settembre 2003.
Art. 3
-
Le commissioni, nella stessa
composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si
insediano lunedì 8 settembre 2003, presso gli istituti ove sono
presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami
nella sessione straordinaria.
-
Ai componenti delle commissioni
spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione
e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla
trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di
compensi, dalla C.M. n.52 dell'11-6-2003. Tali quote sono
calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento
dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla
durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione
ordinaria.
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I Direttori Generali degli Uffici
Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle
commissioni di cui al precedente comma 1.
Art. 4
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Per quanto non espressamente
previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nell'O.M. n.35 del 4-4-2003.
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I Capi degli istituti sedi d'esame
danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le
date di svolgimento delle prove.
IL MINISTRO
MORATTI
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