Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57

 

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi.

 

pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 Aprile 2003

 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


di concerto con


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita' da parte dei lavoratori iscritti in due o piu' delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalita' di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalita' di attuazione del principio della totalizzazione, cui e' insito il carattere della gratuita';

Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi;

Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

 

Decreta:

 

Art. 1.
Ambito di applicazione

 

1. Ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.

3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facolta' di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

 

 

Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

 

 Note alle premesse:

 

 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

 

 - Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:

 "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:

 a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;

 b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

 c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".

 

 - Il testo dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e' il seguente:

 "Art. 71 (Totalizzazione dei periodi assicurativi). -

 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta' opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile.

 2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianita' contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianita' contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo puo' optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi gia' versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

 3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo".

 

 - Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196.

 

 - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.

 

 - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), e' il seguente:

 "Art. 1 (Facolta' di ricongiunzione). - 

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.

 2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.

 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

 4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.

 5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2".

 "Art. 2 (Modalita' di ricongiunzione). - 

1. Ai fini di cui all'art.1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

 4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3".

 

 - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici e' il seguente:

 "Art. 1 (Cumulo di periodi assicurativi). -

 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto art. 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita'.

 2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.

 3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

 4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

 5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima".

 

 

 Note all'art. 1:

 - Per il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v. note alle premesse.

 - Per il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 v. note alle premesse.

 

 

 

Art. 2.
Totalizzazione di periodi assicurativi

 

1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianita' contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

 

 

Art. 3.
Esercizio del diritto

 

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.

3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

 

 

Art. 4.
Pensione di vecchiaia

 

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto dall'ente presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

a) e' perfezionato il relativo requisito dell'eta' anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore e' stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilita', con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita' di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianita' di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' di quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere confermata, come condizione di procedibilita' della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui e' stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

 

 

Nota all'art. 4:

 - Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:

 "Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). -

 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L).

 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

 a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

 b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).

 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)".

 

 

Art. 5.
Pensione di inabilita'

 

1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

 

 

Art. 6.
Modalita' di liquidazione

 

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in base al predetto cumulo;

b) qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianita' attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianita' eccedenti.

3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con onere a carico delle gestioni interessate.

4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene conto delle anzianita' contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianita' contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilita'.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.

 

 

Note all'art. 6:

- Per  il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v. note alle premesse.

- Per  il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996  v. note alle premesse.

  

 

Art. 7.
Integrazione al trattamento minimo

 

1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema retributivo o misto, e' tenuta a farsi carico dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

 

 

Art. 8.
Pagamento dei trattamenti

 

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' posto a carico della gestione cui e' imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione e' responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 7 febbraio 2003

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003

  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 229

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