Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DECRETO 7 febbraio 2003, n. 57
Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la
totalizzazione dei periodi assicurativi.
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 Aprile 2003
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e l'articolo
17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo
71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione
dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per
inabilita' da parte dei lavoratori iscritti in due o piu'
delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509,
e
10 febbraio 1996, n. 103,
senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di
assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi
ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e
demanda ad uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche
sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e
delle finanze), di stabilire le modalita' di attuazione della
relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza
dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti
legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;
Vista la
sentenza della Corte Costituzionale n. 61
del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1 e 2 della
legge 5 marzo 1990, n. 45,
nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato
che non abbia maturato il diritto ad un trattamento
pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e'
stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa,
e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle
modalita' di attuazione del principio della totalizzazione,
cui e' insito il carattere della gratuita';
Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare
applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184
- che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale
del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti
esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda
all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori
delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi
professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi posseduti presso altre forme di previdenza
obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione -
sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo
dei periodi assicurativi;
Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della
previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti
legislativi
30 giugno 1994, n. 509,
10 febbraio 1996, n. 103;
Udito il
parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti
normativi del 19 novembre 2001;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio
di Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita
con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa,
nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli
enti di cui al
decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509,
e al
decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103,
che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il
diritto a pensione, e' data facolta' di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento del requisito
dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi
non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non
sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di
pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di
vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a
condizione che almeno una quota del trattamento sia
liquidabile col sistema retributivo.
2. La facolta' di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a
favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi
siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi
tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista,
presentata successivamente alla data di pubblicazione del
presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della
facolta' di totalizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia
di cumulo dei periodi assicurativi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo), e' il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei
singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
- Il testo dell'art. 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), e' il seguente:
"Art. 71 (Totalizzazione dei periodi assicurativi). -
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a
pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche'
delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilita', i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i
requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole
gestioni. La predetta facolta' opera in favore dei superstiti
di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del
compimento dell'eta' pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione
previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla
pensione e determina la misura del trattamento a proprio
carico, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e
contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base
dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio
ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da
liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a
carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo
teorico risultante dalla somma dei diversi periodi
assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianita'
contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianita'
contributiva accreditata a favore dell'interessato nel
complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti
liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante
quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e
viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e
con onere a carico della gestione che eroga la quota di
importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al
cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia
avvalso della facolta' di ricongiunzione dei periodi
contributivi, il medesimo puo' optare, fino alla conclusione
del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi
stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione
previdenziale competente provvede alla restituzione degli
importi gia' versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati
degli interessi legali.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da adottare
entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente
legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi
professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo".
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di trasformazione in persone giuridiche private di
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che
svolgono attivita' autonoma di libera professione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52,
supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti), e' il seguente:
"Art. 1 (Facolta' di ricongiunzione). -
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al
lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme
obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data
facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella
gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore
dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia
stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per
lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori
autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella
gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero
professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione
presso diverse gestioni previdenziali per liberi
professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la
ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione, puo' essere richiesta in alternativa, presso una
gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni
di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in
relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una
pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la
ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente
maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione
commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta
di ricongiunzione puo' essere esercitata una sola volta, entro
un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono
a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la
riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo utile considerato e le somme
effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2".
"Art. 2 (Modalita' di ricongiunzione). -
1. Ai fini di cui all'art.1, la gestione o le gestioni
interessate trasferiscono a quella in cui opera la
ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza
maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione
delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la
somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica,
determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al
periodo utile considerato, e le somme versate dalle gestioni o
dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere
effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non
superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai
periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse
annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di
dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della
pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione
stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel
comma 3".
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici e' il seguente:
"Art. 1 (Cumulo di periodi assicurativi). -
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della legge
8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette
forme il diritto al trattamento previdenziale, e' data
facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei
requisiti di cui al comma 20 del predetto art. 1, i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette
forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e
dei trattamenti pensionistici per inabilita'.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti
degli assicurati, ancorche' deceduti prima del compimento
dell'eta' pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione
relative alle posizioni assicurative costituite nelle
rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le
norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di
pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti
dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di
decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle
forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi
professionisti, conferiti dall'art. 3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi
contributivi non coincidenti posseduti dal professionista
presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine
del conseguimento dei requisiti contributivi previsti
dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a
pensione e non per la misura di quest'ultima".
Note all'art. 1:
- Per il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v.
note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 v.
note alle premesse.
Art. 2.
Totalizzazione di periodi assicurativi
1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative
costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate
ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni
medesime e in proporzione alle singole anzianita'
contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e
sono reversibili ai superstiti con le modalita' e nei limiti
previsti da ogni singola gestione.
2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono,
ai fini della totalizzazione, nell'unita' temporale prevista
da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Art. 3.
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile
a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da
presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da
ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
presentata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ove
accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti
pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto.
3. Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione da
parte del lavoratore, titolare di piu' periodi assicurativi
che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda
sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione
del presente decreto, ed il cui procedimento non sia stato
ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate,
e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la
restituzione degli importi eventualmente versati, a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Art. 4.
Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto
dall'ente presso il quale e' inoltrata la domanda e al termine
del relativo procedimento, quando:
a) e' perfezionato il relativo requisito dell'eta' anagrafica
secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle
quali il lavoratore e' stato iscritto, attestato, a pena di
inammissibilita', con dichiarazione prodotta dall'interessato
contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianita'
di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette
forme pensionistiche, i requisiti di anzianita' di iscrizione
e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte
le gestioni interessate;
c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti
dai singoli ordinamenti previdenziali.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' di
quelli di cui al successivo articolo 5, dovra' comunque essere
confermata, come condizione di procedibilita' della domanda,
da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di
iscrizione.
3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato
quando la gestione presso cui e' stata presentata la domanda,
acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la
sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non
coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il
procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). -
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
(L).
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di
un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi (L).
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita
nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento
di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(L)".
Art. 5.
Pensione di inabilita'
1. Il diritto alla pensione di inabilita' assoluta e
permanente e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione
e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato
invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti
requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e
contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui
all'articolo 1, purche' tra i periodi stessi non vi siano
interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Art. 6.
Modalita' di liquidazione
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria
competenza, determinano il trattamento pro-quota secondo le
regole del proprio ordinamento, vigente al momento della
presentazione della domanda.
2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema
retributivo, ciascuna gestione, per determinare la quota di
pensione di propria pertinenza:
a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto
avrebbe diritto se i periodi di assicurazione e di
contribuzione, totalizzati per effetto del cumulo di cui
all'articolo 1, comma 1, fossero stati compiuti in base al
proprio ordinamento e applica ad esso il coefficiente di
parametrazione dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria
competenza, posseduta dall'iscritto, e quella risultante in
base al predetto cumulo;
b) qualora i periodi assicurativi e contributivi
complessivamente considerati superino il limite massimo di
anzianita' attribuibile secondo l'ordinamento della gestione
cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, prende in
considerazione tale limite massimo e decurta le anzianita'
eccedenti.
3. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle
pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di
legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole
quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera a), con
onere a carico delle gestioni interessate.
4. Per la liquidazione della pensione di inabilita' si tiene
conto delle anzianita' contributive acquisite dal lavoratore
nelle diverse gestioni e ad esse e' imputato l'importo delle
rispettive quote, ragguagliato all'anzianita' contributiva
nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo
il criterio della proporzione, della maggiorazione
convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento
della gestione che liquida la pensione di inabilita'.
5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi
30 giugno
1994, n. 509
e
10
febbraio 1996, n. 103,
nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di
valutazioni di compatibilita' finanziaria proprie delle
singole gestioni, fermo restando il diritto alla
totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni,
possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai
sensi del
decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto
economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza
di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione.
Note all'art. 6:
- Per il testo del decreto legislativo n. 509 del 1994 v.
note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo n. 103 del 1996 v.
note alle premesse.
Art. 7.
Integrazione al trattamento minimo
1. La gestione che risulta interessata all'erogazione della
quota di maggiore importo calcolata secondo il sistema
retributivo o misto, e' tenuta a farsi carico
dell'integrazione al trattamento minimo prevista dalla
disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria e
determinata con riferimento all'importo complessivo delle
quote liquidate dalle singole gestioni.
Art. 8.
Pagamento dei trattamenti
1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni
e' posto a carico della gestione cui e' imputata la quota di
importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti
interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica
della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del
possesso dei requisiti.
2. Ciascuna gestione e' responsabile della liquidazione della
propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla
gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di
pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa
delle singole quote non comporta il ritardato o mancato
pagamento delle quote medesime da parte della gestione
erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti
delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 229 |