Decreto Ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le
commissioni d'esame.
Anno scolastico 2002/2003
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999,n.300 "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale č
stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre
1997 n. 425;
Visto il D.M n. 2 del
13-01-2003 con il quale sono state indicate le materie oggetto
della seconda prova scritta;
Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4
della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
- la composizione
delle commissioni di esame con gli insegnanti delle classi
interessate e con il solo Presidente esterno, relativamente alle
scuole statali e paritarie;
- la composizione delle commissioni di esame con commissari
interni designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle
classi terminali delle scuole statali e paritarie alle quali le
classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano
state preventivamente abbinate;
- la determinazione del numero dei componenti delle commissioni
di esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Universitā e Ricerca;
- la nomina, da parte del Dirigente Regionale competente, del
Presidente delle commissioni, tra il personale docente e
dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede di
esame;
Visto il decreto
ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le modalitā e i
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di
Stato ai commissari esterni e le modalitā di nomina, designazione
e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche
previste dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la
determinazione del numero dei componenti delle commissioni di
esame deve rispondere all'esigenza, in conformitā di quanto
previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di
assicurare un'ampia verifica della preparazione dei candidati in
relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art.
1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e relative
designazioni
1. Il numero di
commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento
e sperimentali, č quello indicato nell'allegata tabella, che fa
parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non
consenta la costituzione di commissioni con il numero di
commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza
maggiore, la designazione di docenti nel numero pari
immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
2. I commissari sono i
docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato,
designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare
la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della
seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre
materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per
quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate
1. Le classi terminali
delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a
cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di
norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa
assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di
indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o
paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi
funzionanti nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni
relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella
tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da
docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli
di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti
alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe
legalmente riconosciuta o pareggiata č stata abbinata.
3. Nel caso di
abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della
classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per
cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame
giā individuate nella commissione della classe statale o paritaria
di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata
la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova
scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del
13-01-2003.
4. Nel caso di
abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia
possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie
oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del
docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui
al precedente comma; il restante 50 per cento č designato dal
dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con
riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza
del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale
designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della
classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto
sarā inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL
MINISTRO
LETIZIA MORATTI
tabella allegata
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