Decreto
Ministeriale 28 aprile 2003, n. 44
Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi
dell’art.2 del Decreto ministeriale n.33733/BL del 2 dicembre 1998
IL MINISTRO
VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315, recante disposizioni in
materia di "Interventi finanziari per l’università e la ricerca,
con particolare riferimento ai comma 4 e 5 dell’articolo1;
VISTO il Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998;
VISTO il Decreto ministeriale prot.9342/DM del 15 marzo 2001;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale";
CONSIDERATO che l’articolo 5 della legge sopra indicata prevede
che, con i decreti da adottare ai sensi dell’articolo 1 della
medesima legge, siano dettate le norme sulla formazione iniziale
dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del
secondo ciclo;
RILEVATA la necessità di garantire la continuità della formazione
universitaria agli iscritti ai Corsi di Laurea o alle Scuole di
Specializzazione per insegnanti elementari e insegnanti delle
scuole secondarie;
RITENUTA l’opportunità, nell’attuale fase di transizione, in
attesa dell’emanazione dei sopra citati decreti che dettino norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, di non procedere secondo i
criteri fissati con i Decreti ministeriali prot.n.33733/BL del 2
dicembre 1998 e prot.9342/DM del 15 marzo 2001 all’avvio di nuove
procedure di selezione del personale dirigente, docente ed
educativo da utilizzare nei Corsi di Laurea o nelle Scuole di
Specializzazione;
DECRETA
Articolo 1
Per le finalità di cui alla premessa, a partire dall’anno
scolastico 2003/2004 non si dà corso all’avvio delle procedure
previste dal Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2 dicembre
1998 e dal Decreto ministeriale prot.9342/DM del 15 marzo 2001 per
la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da
utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea
e nelle Scuole di specializzazione attivati presso le Università.
Articolo 2
Al fine di garantire la formazione dei nuovi iscritti ai Corsi di
Laurea o alle Scuole di Specializzazione per insegnanti elementari
e insegnanti delle scuole secondarie, per l’anno scolastico
2003/2004 gli organismi preposti possono provvedere alla proroga
dell’utilizzazione nei confronti del personale che, con decorrenza
1° settembre 2003, cessi dall’utilizzazione disposta ai sensi
dall’articolo 2 del Decreto ministeriale prot.n.33733/BL del 2
dicembre 1998.
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