DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Decreto Ministeriale n.41
Roma, 23
aprile 2003
Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300;
VISTA
la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
VISTI
gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n.323,con il quale è stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato;
VISTO
il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare,
l'articolo 205, comma 1;
VISTO
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative
alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di
poter gestire le attività di programmazione coerenti con i diversi
modelli di scrittura;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato, n.221/2003 espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del
7 gennaio 2003;
VISTA
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot.n.1075.1U/L
dell'11 marzo 2003)
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Prima prova scritta
·
La prima
prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,
nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività.
·
Il candidato
deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di
elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione,dell'università e
della ricerca:
-
analisi e
commento, anche arricchito da note personali, di un testo
letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da
indicazioni che orientino nella comprensione, nella
interpretazione di insieme del passo e nella sua
contestualizzazione;
-
sviluppo
di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti
all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico,
socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico.
L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato
tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di
giornale;
-
sviluppo
di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi
svolti nell'ultimo anno di corso;
-
trattazione di un tema su un argomento di ordine generale,
attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono
essere fornite indicazioni di svolgimento.
·
Nella
produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
-
correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
-
possesso
di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al
quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
-
attitudini
allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla
costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche
espressione di personali convincimenti.
·
Nello
svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato
deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze
idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue
strutture formali.
Art.2
Seconda prova scritta
·
La seconda
prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha
lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del
corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le
quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla
sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere
tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro la prima decade del mese di aprile.
Art.3
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso
di mancato arrivo
dei testi ministeriali
·
Qualora nel
giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti
alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della
Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il
Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca, al fine
del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti
necessari ad assicurarne la segretezza.
·
Ove, a causa
di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile
acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per
l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla
formulazione dei testi occorrenti.
·
Il
commissario o i commissari aventi specifica competenza nella
disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono
sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella
definitiva.
·
I testi
autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti
sono inviati in copia al Ministero dell'istruzione, università e
ricerca.
·
Con le
stesse modalità di cui ai commi precedenti la Commissione procede
nel caso di mancata acquisizione dei testi relativi alla seconda
prova scritta.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 APRILE 2003
IL MINISTRO
MORATTI |