DECRETO
MINISTERIALE n. 354 del 10 agosto 1998
Costituzione di
Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso
finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre
procedure connesse
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
VISTO l’art. 405 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del
personale docente;
VISTO il Testo Coordinato delle
disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie, di cui al
D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, pubblicato nel Supplemento
Ordinario al Bollettino Ufficiale n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
VISTO l’art. 40 comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di indire
concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di
insegnamenti impartiti in più scuole e istituti, anche di diverso
ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di
studio;
RITENUTO opportuno costituire alcuni
ambiti disciplinari più ampi, ai fini del reclutamento, mediante
concorso, per esami e titoli,, del personale docente della scuola
secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed
economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, una
più ampia mobilità professionale al personale nell’ambito del
settore individuato;
VISTI i pareri del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, espressi nelle sedute del 22 maggio, 23
giugno 1998 e 16 luglio 1998;
RITENUTO relativamente al nuovo ambito
disciplinare 4 ( classi 43/A e 50/A ), di non condividere il
reinserimento della laurea in Discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo, già prevista come titolo ad esaurimento ,
purché conseguita entro l’anno accademico 1986/1987;
RITENUTO altresì, di non potersi
adeguare ai suddetti pareri, anche per ciò che concerne
l’esclusione della laurea in Conservazione dei beni culturali, per
il sopracitato ambito disciplinare 4, dal momento che tale titolo,
se conseguito con il prescritto piano di studi, configura
sostanzialmente un percorso formativo idoneo all’insegnamento
delle materie letterarie, sia nella scuola media che negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
RITENUTO opportuno, comunque,
costituire il nuovo ambito disciplinare 6 tra classi di concorso
(75/A e 76/A ), appartenenti entrambe al settore della scuola
secondaria superiore, per le finalità già richiamate;
RITENUTO di non poter accogliere
l’indicazione del C.N.P.I., per ciò che concerne, quanto al
medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l’inserimento, tra i titoli
di accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata
tale operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei
cicli
scolastici;
CONSIDERATO inoltre, di dover
richiamare le norme transitorie, di cui all’articolo 5, commi 4 e
5 del Testo Coordinato n.39/1998 sopracitato, per i docenti non
abilitati, inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di
supplenza, relativamente alle classi di concorso aggregate nei
nuovi ambiti disciplinari, in possesso di titoli di studio non più
validi ai sensi del presente decreto;
RITENUTA l’opportunità di accogliere,
relativamente all’ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A
), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo la
corrispondenza tra l’abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e
47/A;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Ai soli fini dell’accesso ai ruoli,
mediante concorso, per esami e titoli, del personale
docente della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e
della utilizzazione del personale medesimo sono costituiti,
mediante apposita aggregazione di classi di concorso, i seguenti
ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti impartiti in più
scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado:
A - AMBITI DISCIPLINARI (per
aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso
verticale)
A.D. 1
- per aggregazione delle classi 25/A e
28/A
A.D. 2
- per aggregazione delle classi 29/A e
30/A
A.D. 3
- per aggregazione delle classi 31/A e
32/A
A.D. 4
- per aggregazione delle classi 43/A e
50/A
A.D. 5
- per aggregazione delle classi 45/A e
46/A
A.D. 6
- per aggregazione delle classi 75/A e
76/A
B - AMBITI
DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso orizzontale)
A.D. 7
- per aggregazione delle classi 36/A -
37/A
A.D. 8
- per aggregazione delle classi 38/A -
47/A - 49/A
A.D. 9
- per aggregazione delle classi 43/A
-50/A - 51/A - 52/A
C - AMBITI
DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso in senso
orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici)
A.D. 10
- per aggregazione delle classi 4/C -
8/C
A.D. 11
- per aggregazione delle classi 5/C -
14/C
A.D. 12
- per aggregazione delle classi 6/C -
12/C - 16/C - 34/C - 40/C
A.D. 13
- per aggregazione delle classi 7/C -
10/C - 22/C
A.D. 14
- per aggregazione delle classi 17/C -
23/C
A.D. 15
- per aggregazione delle classi 24/C -
35/C
A.D. 16
- per aggregazione delle classi 26/C -
27/C
A.D. 17
- per aggregazione delle classi 28/C -
29/C
A.D. 18
- per aggregazione delle classi 30/C -
31/C
A.D. 19
- per aggregazione delle classi 41/C -
42/C
A.D. 20
- per aggregazione delle classi 50/C -
51/C - 52/C
2.
I nuovi ambiti disciplinari di cui al
presente decreto non comportano modifiche alla normativa vigente
in materia di formazione delle cattedre e dell’organico del
personale docente.
Art. 2
1. I titoli di accesso, parzialmente
modificati e i relativi piani di studi, nonché le prove d’esame
afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Allegato
1, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Negli ambiti disciplinari di cui al
precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali
per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero
per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità per
ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, è consentita a
coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti,
per detta classe, nella colonna 2 dell’Allegato 1 sopra
citato. Qualora il titolo di accesso sia comune a più classi di
concorso dell’ambito disciplinare, il candidato potrà partecipare
alla procedura concorsuale, conseguendo più abilitazioni o
idoneità.
3. Per la partecipazione alla procedura
concorsuale ai fini dell’accesso ai ruoli del personale docente
nelle scuole secondarie ed artistiche, è necessario sostenere
tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle
aggiuntive indicate nel sopraddetto Allegato 1.
4. I candidati abilitati, che
partecipino al concorso ai soli fini del conseguimento di altra
abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di cui
all’art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive
relative all’ambito disciplinare medesimo previste dal già citato
Allegato 1.
5. Per ambiti disciplinari aventi
specifiche caratteristiche si rinvia alle disposizioni particolari
impartite negli articoli che seguono.
Art. 3
( A.D.
da 1 a 6 )
1.
Gli ambiti disciplinari di cui alla
Lettera A del precedente art. 1, sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 1° e di 2° grado ad eccezione dell’ambito
disciplinare 6, costituito tra classi di concorso appartenenti al
medesimo grado per il quale, tuttavia , l’accesso è consentito,
come per gli altri ambiti, con il medesimo titolo di studio.
2. Per l’accesso agli ambiti
disciplinari, di cui alla Lettera A sopraddetta, è prevista
una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato
superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale
obbligatoria e comune.
3. Il superamento delle prove consente
il conseguimento delle abilitazioni comprese nel nuovo ambito
disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato
2 al presente decreto.
4. I docenti in possesso di una
abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nel nuovo
ambito disciplinare sono abilitati per tutti gli insegnamenti
dell’ambito stesso.
5. Limitatamente all’ambito
disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti titolari degli
insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti
gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo
superamento di apposito corso di riconversione professionale.
6. I docenti non abilitati,
inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di
cui alle classi di concorso aggregate nei nuovi ambiti
disciplinari 4 e 6 (unificazione rispettivamente delle classi 43/A
e 50/A e delle classi 75/A e 76/A), in possesso di titoli di
studio non più considerati validi ai sensi del presente decreto,
conservano il diritto alla permanenza in dette graduatorie e ad
essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad
insegnamenti, cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento
precedente.
7. I docenti non abilitati, di
cui al precedente comma 6, sono ammessi a partecipare, per una
volta soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami
e titoli, sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette
dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, per le classi di concorso di cui alle
graduatorie medesime.
Art. 4
( A.D.
da 7 a 9 )
1.
Gli ambiti disciplinari di cui alla
lettera B del precedente art. 1 sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti prevalentemente
alla scuola secondaria di 2° grado.
2. Per l’accesso agli ambiti
disciplinari di cui alla Lettera B sopraddetta, con la sola
eccezione dell’ambito disciplinare 8, sono previste prove
obbligatorie e comuni, il cui mancato superamento comporta
l’esclusione dalle prove aggiuntive indicate nel citato
Allegato 1.
3. Il superamento delle prove
aggiuntive consente il conseguimento delle rispettive
abilitazioni.
4. L’ambito disciplinare 8 è articolato
per moduli come indicato nell’Allegato 1; la prova scritta
di fisica è obbligatoria e comune alle classi 38/A e 49/A; la
prova scritta di matematica è obbligatoria e comune alle classi
47/A e 49/A; la prova di laboratorio di fisica è aggiuntiva per la
classe 38/A e 49/A.
5. I docenti abilitati, purché
in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente decreto,
possono partecipare alla procedura concorsuale per il
conseguimento delle abilitazioni relative all’ambito disciplinare
di riferimento sostenendo solo le prove aggiuntive, indicate nel
citato Allegato 1, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
6. Relativamente all’ambito
disciplinare 7, i docenti non di ruolo, in possesso
dell’abilitazione LXXXII, conseguita ai sensi del pregresso
ordinamento, di cui al D.M. 3 settembre 1982, e
considerata non corrispondente
all’abilitazione per la classe 36/A del vigente ordinamento, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del Testo Coordinato, citato in
premessa, per conseguire l’abilitazione per la predetta classe
36/A, debbono sostenere solo la prova scritta obbligatoria comune
e la prova orale aggiuntiva.
7. Relativamente all’ambito
disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto
ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è
integrata inserendo la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in
corrispondenza della classe 49- Matematica e fisica.
8. Relativamente all’ambito
disciplinare 9, si richiamano le corrispondenze di cui alla
Tabella. A/2 sopracitata e all’Allegato 2 del presente
decreto.
Art. 5
( A.D.
da 10 a 20 )
1. Gli ambiti disciplinari di cui alla
lettera C del precedente art. 1, sono costituiti per
aggregazione tra classi di concorso appartenenti alla scuola
secondaria di 2° grado per insegnamenti tecnicopratici, per i
quali l’accesso è consentito a coloro che sono in possesso di uno
dei titoli di studio previsti nella colonna 2 dell’Allegato
1 sopracitato.
2. Per l’accesso agli ambiti
disciplinari, di cui alla Lettera C sopraddetta, è prevista
una prova scritta, obbligatoria e comune, il cui mancato
superamento comporta l’esclusione dalle prove successive.
3. Il superamento delle prove consente
il conseguimento di tutte le idoneità comprese nel nuovo ambito
disciplinare, secondo la tabella di corrispondenza, Allegato 2
al presente decreto.
4. I docenti di ruolo in una
classe compresa in un ambito disciplinare conseguono l’idoneità
per le altre classi di concorso a seguito di apposito corso di
riconversione.
5. I docenti non di ruolo in
possesso di idoneità per una delle classi di concorso aggregate
nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità
mediante il superamento di tutte le prove d’esame previste nel
medesimo ambito, non applicandosi ad essi la predetta tabella di
corrispondenza, di cui all’Allegato 2.
Art.6
1. Sono validi, ai fini del
reclutamento e della mobilità, anche i diplomi di laurea il cui
specifico piano di studi sia stato completato con gli esami
universitari sostenuti successivamente al conseguimento della
laurea.
2. Tale completamento del piano di
studi consentirà ai docenti con contratto a tempo indeterminato di
spostarsi all’interno dell’ambito disciplinare, sia ai fini
dell’utilizzazione che della riconversione professionale in caso
di soprannumerarietà.
Art. 7
1. Con separato provvedimento saranno
definiti i programmi d’esame dei concorsi a cattedre e posti degli
ambiti disciplinari di cui al presente decreto.
Art. 8
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti
sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. di cui al
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 9
1. Il presente provvedimento sarà
inviato alla Corte dei Conti per il controllo di competenza.
Roma, lì 10 agosto 1998
IL MINISTRO
Berlinguer
Registrato alla Corte dei Conti, addì 5
ottobre 1998
Registro 1 istruzione fg 299
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