IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Decreto
Ministeriale
Roma, 30 ottobre 2003
Allegati
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in
particolare gli articoli 2 e 4;
VISTO l'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n.
265;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n. 152 e 6
settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme
disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di
applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i
criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad
assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali
per un'idonea programmazione scolastica nazionale,
VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno 1998 e 6
aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla
prima, nonché il D.M. 23 aprile 2001 afferente all'ultima
annualità del secondo triennio;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
previsto, nella tabella 2, la somma di 30.987.000 euro come
impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per
l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica
ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge 23/96;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come
impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per
le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento;
CONSIDERATA, quindi, la concreta possibilità di
procedere alla ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di
Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di
consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai
citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale
del terzo triennio di programmazione regionale;
RITENUTA l'opportunità, anche per motivazioni di
correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di
sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con
relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualità 2003 e
2004, al fine, altresì, di offrire alle Amministrazioni
direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo più
ampio, a beneficio di una migliore attività programmatoria;
RILEVATO che - giusta nota 12 giugno 2003, prot.
n. 289/03 della Cassa DD. PP., all'uopo adita, e comunicato al
competente Dicastero dell'Economia e delle Finanze con
ministeriale 1 luglio 2003, n. 1868 - la somma complessiva
concretamente ripartibile per ciascuna delle annualità citate, a
fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione del
presente provvedimento, determinato con le modalità di cui agli
articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero
medesimo, ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad euro
348.915.607,75 per quello successivo;
RITENUTO, quindi, di dover contestualmente
ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e seconda
annualità del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonché
indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi volti ad
assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali,
al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica
nazionale;
CONSIDERATO che i finanziamenti su indicati
consentono la concreta attivazione delle prime due annualità del
terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si
provvederà con apposito provvedimento adottabile a fronte della
relativa copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta;
TENUTO CONTO della necessità che la
programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso
l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento
delle finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 11 gennaio
1996 n.23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio
esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e
sicurezza nonché alla riqualificazione dello stesso ed al
soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il
riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le
diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione
territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli
andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta,
favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti
sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche
da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno
delle locazioni onerose;
RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio
Permanente per l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta
del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme
assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia
scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n.
90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi
utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva
rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili,
attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al
reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza
delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà
territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa
utenza;
RITENUTO, pertanto, di confermare sostanzialmente
anche per il presente triennio 2003/2005 i criteri di riparto come
sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del
relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero
arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70%
nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90 % nel 2005;
PRESO ATTO di quanto concordato, al riguardo, in
sede di Coordinamento Interregionale nel corso dell'apposita
riunione del 29 maggio 2003 - come indicato nella nota del
Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine,
in particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e
ad ogni altra modalità operativa da adottare per la concreta
ripartizione dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a
fronte dei più recenti dati utilmente in possesso di questo
Ministero;
RITENUTO, dunque, di suddividere ciascuno dei
succitati importi complessivamente ripartibili in due quote
complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima
annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e,
nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonché,
fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di
rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla
consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole
realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti,
all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna
parametrazione alla consistenza medesima;
RITENUTO, altresì, che, nell'ultima annualità,
dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%,
così da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di
programmazione non venga superata, come sopra determinata,
l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio
relativo alla parametrazione predetta;
RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare -
anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il
riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole
Amministrazioni regionali, già adottato nel precedente triennio,
mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale
del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di
utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità
ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96;
ACQUISITO, come formulato nella seduta del 2
ottobre 2003 (Rep. Atti 1834 di pari data), il parere favorevole
della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome
di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a
queste ultime;
DECRETA
Art. 1
Ai
sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per
l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del
terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato
dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono
rispettivamente disponibili le somme complessive di euro
112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di
mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili
presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 2
Le
ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate
annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto
indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri,
le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità
rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante.
Art. 3
Le
somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per
l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del
terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei
precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse
indicate, come nel seguito riportate:
PIEMONTE |
€
6.747.058,00 |
VALLE D'AOSTA |
€
287.079,00 |
LOMBARDIA |
€
12.114.804,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
€
746.318,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€
840.137,00 |
VENETO |
€
7.529.657,00 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€
2.602.365,00 |
LIGURIA |
€
3.014.714,00 |
EMILIA-ROMAGNA |
€
7.106.972,00 |
TOSCANA |
€
8.040.946,00 |
UMBRIA |
€
1.840.968,00 |
MARCHE |
€
3.352.318,00 |
LAZIO |
€
8.163.966,00 |
ABRUZZO |
€
3.613.208,00 |
MOLISE |
€
1.307.231,00 |
CAMPANIA |
€
11.459.394,00 |
PUGLIA |
€
8.036.621,00 |
BASILICATA |
€ 1.741.899,00 |
CALABRIA |
€
7.551.365,00 |
SICILIA |
€
12.020.200,00 |
SARDEGNA |
€
4.483.421,00 |
Art. 4
Le
somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per
l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del
terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei
precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse
indicate, come nel seguito riportate:
PIEMONTE |
€
20.822.306,00 |
VALLE D'AOSTA |
€
826.291,00 |
LOMBARDIA |
€
37.953.236,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
€
2.399.813,00 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€
2.706.226,00 |
VENETO |
€
23.402.837,00 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€
7.521.147,00 |
LIGURIA |
€
8.781.518,00 |
EMILIA-ROMAGNA |
€
20.842.228,00 |
TOSCANA |
€
23.670.702,00 |
UMBRIA |
€
5.635.141,00 |
MARCHE |
€
10.101.463,00 |
LAZIO |
€
26.398.526,00 |
ABRUZZO |
€
10.864.907,00 |
MOLISE |
€
3.748.906,00 |
CAMPANIA |
€
37.685.968,00 |
PUGLIA |
€
25.300.455,00 |
BASILICATA |
€ 5.256.324,00 |
CALABRIA |
€
23.854.702,00 |
SICILIA |
€
37.301.226,00 |
SARDEGNA |
€
13.841.685,00 |
Art. 5
Al
fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi
interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale,
le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale
triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi -
attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse -
si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati
ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti
indirizzi:
a)
privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla
messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla
vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed,
altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate
ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in
relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del
servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte
dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti
dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 indicata
in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni
onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee
ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio
medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta
alla dispersione scolastica;
b)
favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della
rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche
conto dell'opportunità di un organico inserimento delle
istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e
collettività locali;
c)
considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici
alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli
ordinamenti e dei programmi;
d)
garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso
all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e
corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e dei
Centri di servizio amministrativo.
Art. 6
Nel
procedimento programmatorio le Regioni valuteranno opportunamente
il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione,
da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici
vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle
relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e
dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica,
considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a
medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma
avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione
di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità
nella progettazione dei relativi interventi.
Art. 7
Nella scelta degli interventi medesimi, ferme
restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le
Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli
stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione
esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli
di carattere normativo.
Art. 8
Restano confermati, in quanto compatibili con il
presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità,
termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti
decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno
1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che
integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.
Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegato:
Criteri e procedimento per il
riparto |