Direttiva n. 264
Roma, lì 8
giugno 1998
Oggetto:
Spese capitoli 5531, 5571, 6719, 6863 (Arredamento scolastico)
VISTI l'articolo 12 del la legge
1.6.1942, n. 675 e l'articolo 6 della legge 17.2.1968, n. 106,
concernenti le spese per l'arredamento nelle scuole elementari e
secondarie di primo grado;
VISTE le
leggi n. 641 del 28.7.1967, ed in particolare gli articoli 29 e
30, e n. 409 del 27.12.1989, concernenti l'erogazione di
contributi e sussidi ai Comuni per arredamento ed iniziative varie
nelle scuole elementari e secondarie di primo grado, con
particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia;
VISTO il decreto
legislativo 23.2.1993, n. 29;
VISTO l'art. 97
del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge 11 .1 .1996, n. 23 e
la legge 17.12.1997, n. 434 di conversione curi modifiche, del
D.L. 27.10.1997, n. 364 ed in particolare l'art. 5;
VISTO l'art. 4
del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge
27.12.1997, n. 453 con la quale, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1998, i capitoli di spesa 5531 e 5571 - già
utilizzati, nell'ordine, per forniture dirette di arredamento e
per la concessione di contributi e sussidi ai Comuni per
iniziative varie, nelle scuole dell'obbligo indistintamente
considerate - sono stati scomposti nei capitoli 5531 (3.1.1.2) e
6719 (4.1.1.2.), relativi a forniture di arredamento,
rispettivamente, nella scuola elementare ed in quella secondaria
di primo grado, nonchè nei capitoli 5571 (3.1.2.3) e 6863
(4.1.2.2.), inerenti alla concessione di contributi e sussidi ai
Comuni per iniziative varie, rispettivamente, nella scuola
elementare ed in quella secondaria di primo grado;
VISTO il
proprio decreto 10 luglio 1991 , n. 201 , pubblicato nel
Bollettino Ufficiale - parte I - 27/28 del 4/11 luglio 1991 , con
il quale sono stati fissati criteri e modalità, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , per la
presentazione delle richieste di arredamento e di concessione
di contributi e sussidi ai Comuni per
iniziative
varie, a favore delle scuole dell'obbligo;
VISTA la legge
15.5.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa;
VISTA la legge
7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 12, attinente
alla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari a persone ed Enti pubblici e privati ed alla relativa
pubblicizzazione;
RITENUTO, in
particolare, che la concessione di sussidi per l'adattamento e
riadattamento dei locali per le scuole elementari e secondarie di
primo grado deve tendere alla rimozione degli ostacoli di ordine
igienico-sanitario, alla ristrutturazione e sistemazione degli
impianti di riscaldamento, al riattamento interno ed esterno dei
locali ed alla manutenzione ordinaria in genere e che l'erogazione
di contributi per l'acquisto di arredamento per le scuole
dell'obbligo deve essere limitata ai casi in cui i Comuni non
siano in grado di provvedere con i propri mezzi,
D I S P O N E:
Art. 1
Contributi e
sussidi per iniziative varie ed arredamento scolastico (capitoli
5571 e 6863)
A) Modalità di
erogazione dei sussidi per iniziative varie - Legge 641/1967, art.
29.
I sussidi possono essere concessi,
per lavori di piccola edilizia - da eseguirsi negli edifici della
scuola elementare con i fondi del capitolo 5571 e della secondaria
di primo grado con quelli del capitolo 6863 - ai Comuni,
proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, aventi una
popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti ovvero anche
superiore, ove l'intervento riguardi scuole di frazioni con
popolazione al di sotto dei 3.500 abitanti.
Le istanze di sussidio dovranno
pervenire a questo Ministero entro il 30 aprile di ciascun anno,
con l'indicazione dei lavori da eseguire e l'ammontare degli
stessi, tramite il competente Provveditore agli Studi che,
valutate opportunamente le singole richieste, esprimerà il proprio
parere al riguardo. Esse dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
1.
Dichiarazione del
Sindaco attestante che l’immobile è di proprietà del Comune ed è
adibito ad uso di scuole elementari o medie;
2.
Relazione
tecnico-illustrativa dei lavori da eseguire;
3.
Preventivo della spesa
occorrente o computo metrico estimativo;
4.
Disegni tecnici
(quando i lavori da eseguire comportino modifiche allo stato
attuale dei locali);
5.
Deliberazione
dell'Organo comunale competente approvativo del preventivo di
spesa e degli atti tecnici.
Il Ministero, acquisiti gli elementi
di cui sopra, provvederà alla redazione di un piano di
ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai Comuni ammessi al
beneficio ed informandone, nel contempo, il Provveditore agli
Studi.
I sussidi di che trattasi verranno
erogati solo a lavori ultimati, previa presentazione della
sottoindicata documentazione:
1 ) Delibera
del competente Organo di approvazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori e della contabilità finale;
2)
Certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato ai sensi
delle vigenti leggi regionali in materia;
3)
Indicazione del numero di codice di Tesoreria Unico e del c/c
postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria, nonchè del
codice fiscale del Comune interessato;
4)
Dichiarazione attestante che l'impresa esecutrice dei lavori è in
regola nei confronti dell'INPS, INAIL, Cassa Edile e che la stessa
non ha in corso denunce di natura salariale da parte dei
lavoratori dipendenti.
B)
Modalità di
erogazione dei contributi per acquisto di arredamento scolastico -
Legge 28.7.1967, n. 641, art. 30.
Ai sensi dell'articolo 30 della
legge 28 luglio 1967, n. 641 , i contributi in questione potranno
essere concessi ai Comuni per l'acquisto di arredamento scolastico
rispettivamente con i fondi del capitolo 5571 per le scuole
elementari e del capitolo 6863 per le scuole secondarie di primo
grado - in misura non superiore ad un terzo della spesa
preventivata. A tal fine nella delibera di approvazione del
preventivo di spesa dovrà risultare la disponibilità del Comune ad
accollarsi gli ulteriori due terzi dell'importo.
Le richieste di contributo da parte
dei Comuni, con in calce il parere del competente Provveditore
agli Studi, dovranno pervenire a questo Ministero, tramite i
competenti Uffici scolastici periferici, entro il 30 aprile di
ciascun anno, corredate dalla seguente documentazione:
1.
Relazione del
Direttore Didattico o del Preside sul fabbisogno di arredamento
della scuola;
2.
Elenco dei beni da
acquistare con l'indicazione dei prezzi, vistati, per la
congruità, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3.
Delibera dell'Organo
collegiale competente, con espressa indicazione dell'accollo dei
due terzi della spesa preventiva.
Il Ministero, acquisiti gli elementi
sopraindicati, provvederà alla redazione di un piano di
ripartizione dei fondi, dandone comunicazione ai Comuni ammessi al
beneficio. Solo dopo il ricevimento della formale promessa di
contributo gli Enti obbligati potranno procedere ai relativi
acquisti.
Successivamente, i contributi, come sopra determinati,
verranno erogati previa presentazione della seguente
documentazione comprovante gli acquisti effettuati:
1) Delibera
di Giunta approvativa della fornitura disposta;
2) Verbale di
collaudo dei beni mobili acquistati;
3)
Dichiarazione del Preside o del Direttore Didattico che il
materiale è stato regolarmente consegnato alla scuola;
4)
Indicazione del numero di codice di Tesoreria Unico e del c/c
postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria, nonchè del
codice fiscale del Comune interessato.
Art. 2
Contributi per forniture dirette di
arredamento (capp. 5531 e 6719)
Modalità e
criteri per l'erogazione - Leggi 1.6.1942, n. 675 e 17.2.1968, n.
106.
I contributi per forniture dirette
di arredamento - gravanti sui capitoli di spesa 5531 e 6719,
rispettivamente, per le scuole elementari e secondarie di primo
grado - saranno attribuiti, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, ai Comuni per arredare le scuole dell'obbligo (arredi
per aule normali o speciali ed armadi di sicurezza), ove essi non
siano in condizioni di far fronte agli oneri loro imposti in
materia ed in tutti quegli altri casi nei quali i competenti
Provveditori agli Studi ne ravvisino la necessità od opportunità.
I contributi predetti verranno
accreditati direttamente ai Provveditori agli Studi che, a tal
fine, faranno pervenire a questo Ministero, entro il 30 aprile di
ciascun anno, l'indicazione del relativo fabbisogno rappresentato
in due elenchi, formulati separatamente per le scuole elementari e
per quelle secondarie di primo grado, evidenziando i relativi
capitoli di spesa.
Questo Ministero, acquisiti gli
elementi di cui sopra, provvederà alla redazione di due distinti
piani di ripartizione, relativi, rispettivamente, alle scuole
elementari ed a quelle secondarie di primo grado, attribuendo i
contributi direttamente ai Provveditori agli Studi che, ai sensi
dell'art. 97 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994,
assegneranno, a loro volta, i fondi alle istituzioni scolastiche
aventi titolo, le quali procederanno ai necessari acquisti nel
rispetto delle procedure e delle modalità contemplate dalla
vigente normativa in materia.
Art. 3
Per il corrente anno trovano
applicazione le disposizioni emanate con circolare n. 225 del
13.5.1998, prot. n.1457.
IL MINISTRO
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