Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234
(in GU
25 agosto 2000, n. 198)
Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed
in particolare l'articolo 8;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4
, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16
aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205,
richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la legge 10 febbraio 2000,
n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;
VISTI l'articolo 1, comma 70
della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'articolo 40, comma 1 della
legge 23 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, concernenti
l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, con effetto dal
1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte
le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data,
occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento,
anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto
con la disciplina da esso dettata;
RITENUTA l'opportunità, in attesa
dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di
riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per
la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al
fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti
e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati
emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del
Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e n.179
del 19 luglio 1999;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre
favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per
una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa;
RITENUTO necessario assicurare
alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i
principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei
curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e
competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai
persi ordini e gradi di scuola;
ACQUISITI i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio
e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di
cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato Regolamento;
VISTO il parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella adunanza del 14
marzo 2000;
VISTA la nota del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, protocollo n.0028926,
in data 3 aprile 2000;
SENTITO il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 17 aprile 2000;
VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota n.8812 U/L A39
del 18 maggio 2000);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
(Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)
1. A decorrere dal 1° settembre
2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge
10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni
funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto
riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento
delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola
materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i
curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata
riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel
comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità
organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano
dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Nell'ambito dei curricoli di
cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può
riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta
formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su
obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli
alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie
didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie
multimediali.
2. Al termine dell'anno
scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli
interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento
dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a
ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento
dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro.
Art. 3
(Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni
scolastiche)
1. La quota oraria nazionale
obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85%
del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento
comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative
sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria
dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni
scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale;
tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale
assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le
discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali
programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti
in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico
funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente
in forma strutturale o sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è
realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità
organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni
scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al
comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli alunni,
promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione
degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che
presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni
di continuità e di orientamento didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione
dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai
commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le
residue frazioni di tempo.
Art. 4
(Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)
1. In applicazione dell'articolo
1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in
atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico
1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a
quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio
2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività
educative adottati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138
del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione
dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in
relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione
scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa
già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70,
protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, inpidua tutte le modalità
atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei
docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione
funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari
situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni
sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di
servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed
artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi
settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti
della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a
livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico
1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di
ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto
sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi
sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova
istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto
sperimentale coordinato.
Art. 5
(Adempimenti delle scuole)
1. L'attuazione delle
disposizioni di cui al presente regolamento non comporta
l'adozione di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche
dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte
curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di
consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la
predisposizione delle procedure connesse alla gestione del
personale.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare |