IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in
particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modifiche;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei";
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003,
con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti
delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della citata legge n. 264/1999;
Preso atto della offerta formativa potenziale
deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai
parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c),
della legge n. 264/1999;
Ritenuto di dover determinare per l'anno
accademico 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per
l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;
Visti i fabbisogni di personale docente nelle
scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal
Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo
dell'istruzione;
Decreta
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di
cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente
fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11669 e ripartito
fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce
parte integrante del presente decreto.