DECRETO 17 aprile 2003

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario limitatamente all'anno accademico 2003/2004.

(GU n. 96 del 26-4-2003)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decretro legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 264/1999;

Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge n. 264/1999;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;

Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;

Decreta

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11669 e ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato A

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