D.M. 13 ag. 1957
Articolo unico
L'elenco di cui
all'art. 2 della Legge 1° mar. 1957 n. 90, andrà compilato entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel
Bollettino Ufficiale del Ministero, parte prima.
Il consiglio scolastico provinciale,
nel compilare l'elenco stesso, sentirà per ciascuna sede il parere
dell’ispettore scolastico competente per territorio e deciderà in
base ai seguenti criteri fondamentali :
a)
che la sede della scuola si trovi nel territorio del comune di cui
alla legge 25 luglio 1952, n. 991.
b) che
si tratti di scuola pluriclasse con non più di 3 insegnanti.
Andrà tenuto presente che non
costituisce motivo di esclusione dall'elenco stesso la presenza,
accanto a due Insegnanti di lingua materna, dell'insegnamento
della seconda lingua nelle sedi in cui tale insegnamento è
previsto. |