D.M. 13 ag. 1957

 

Articolo unico

L'elenco di cui all'art. 2 della Legge 1° mar. 1957 n. 90, andrà compilato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del Ministero, parte prima.

 

Il consiglio scolastico provinciale, nel compilare l'elenco stesso, sentirà per ciascuna sede il parere dell’ispettore scolastico competente per territorio e deciderà in base ai seguenti criteri fondamentali :

a) che la sede della scuola si trovi nel territorio del comune di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

b) che si tratti di scuola pluriclasse con non più di 3 insegnanti.

 

Andrà tenuto presente che non costituisce motivo di esclusione dall'elenco stesso la presenza, accanto a due Insegnanti di lingua materna, dell'insegnamento della seconda lingua nelle sedi in cui tale insegnamento è previsto.

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