Decreto Ministeriale 20 aprile
2000, n. 127
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 4 - attuazione della
legge 146/90 - dell'allegato al CCNL del 26.5.99 del personale del
comparto scuola recante in particolare disposizioni in merito alle
procedure di raffreddamento e di conciliazione;
Tenuto conto che l'effettuazione di
azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti
riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano
preceduti da un tentativo di conciliazione;
Ritenuto di dover istituire presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, per conflitti a livello
nazionale, e presso i Provveditorati agli Studi per i conflitti a
livello locale, un organismo di conciliazione, al fine di
prevenire e di comporre conflitti di lavoro nel comparto scuola;
DECRETA
Art. 1
1. Presso il Ministero della Pubblica
Istruzione è istituito, a decorrere dalla data del presente
decreto, per i conflitti a livello nazionale, un organismo
collegiale di conciliazione allo scopo di cui in premessa,
composta da:
-
il Ministro della
Pubblica Istruzione, o un suo delegato;
-
un Dirigente
dell'Ufficio di Gabinetto;
-
il Dirigente
dell'Ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
-
i
Rappresentanti delle Organizzazione Sindacali di cui all'art.
47 bis del D. Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29.
Le funzioni di segretario del collegio
sono svolte da un funzionario dell'Ufficio di Gabinetto.
Art. 2
1. L'Organismo di cui trattasi, nelle
procedure di raffreddamento, può avvalersi della consulenza e
dell'assistenza dell'ARAN nonché di esperti.
Art. 3
1. In caso di conflitti collettivi di
lavoro nel comparto scuola una o più organizzazioni sindacali
inviano la comunicazione nella forma di rito alla segreteria del
collegio di conciliazione recante la descrizione dei fatti e degli
atti oggetto del conflitto.
2. Le parti si riuniscono entro 5
giorni dalla comunicazione e degli esiti dell'incontro verrà
redatto un apposito verbale contenente le posizioni assunte dalle
parti ovvero la soluzione totale o parziale del conflitto.
3. Durante tale periodo
l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative
pregiudiziali nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti
nel conflitto.
Art. 4.
Il presente decreto ha validità fino
alla scadenza del CCNL del comparto scuola relativo al quadriennio
98/2001. |