Decreto Ministeriale 2 dicembre 1998

prot. n. 33733/BL

Utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;

VISTO il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al Corso di laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto dell'11 settembre 1998;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;

VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;

VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come Allegato al presente decreto;

DECRETA:

ART. 1

Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle Università l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590. unità per l'anno 1998-1999 e .1500 unità complessive per l'anno 1999-2000.

La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione è effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i Corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.

 ART. 2

L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

 ART. 3

L'orario di servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.

L'orario di servizio da effettuare presso le Università per le finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

Con contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli artt. 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

L'attività svolta presso le Università per le finalità di cui all'articolo 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Per la sostituzione del personale utilizzato presso le Università si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.

 ART. 4

Il personale docente ed educativo che attualmente non svolge attività di servizio di istituto nella scuola, in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può presentare la domanda di cui all'articolo 1. In tale caso dovrà dichiarare la propria disponibilità a riprendere l'attività di insegnamento part-time presso l'istituzione scolastica.

 ART. 5

Al personale docente ed educativo utilizzato presso le Università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, si rende necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi Universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o della Scuola di specializzazione alla scuola di titolarità.

 ART. 6

Per il Corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli Studi che hanno attivato i predetti Corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456 - comma 13 - del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.

Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui posti disponibili alla data del 1° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.

Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditori agli studi interessati e alla Direzione Generale istruzione elementare - Divisione IV - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.

I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo pieno presso le Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

I posti lasciati vacanti dal personale docente e dirigente, per il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, saranno disponibili per la mobilità del corrispondente personale.

ART. 7

La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le Università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n, 315.

ALLEGATO A

CORSI DI LAUREA

REGIONE SEDE

CONTINGENTE

    1998-99 1999-2000
PIEMONTE TORINO 17 29
LOMBARDIA MILANO - Università Cattolica
"Sacro Cuore"
32 54
  MILANO - II Università di Milano 22 37
VENETO PADOVA 23 37
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA (Consorzio) 19 34
LIGURIA GENOVA 10 16
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 34 58
TOSCANA FIRENZE 13 25
UMBRIA PERUGIA 10 17
MARCHE MACERATA 12 21
  URBINO 12 21
LAZIO ROMA - Terza Università di Roma 12 20
  ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta" (LUMSA) 13 22
ABRUZZO L'AQUILA 12 21
MOLISE CAMPOBASSO 6 9
CAMPANIA NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio) 30 49
  SALERNO 29 50
PUGLIA BARI 27 44
BASILICATA POTENZA 8 14
CALABRIA COSENZA 14 26
SICILIA PALERMO 31 53
SARDEGNA CAGLIARI 14 25
       
TOTALE   400 682
N.B.
I contingenti risultanti dalla somma della tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, l'utilizzazione dei posti è consentita nella misura seguente: nel 1998-99 sono utilizzabili i 4 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 18 allievi o frazioni; nel 1999-2000 sono utilizzabili i 6 posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione.

ALLEGATO B

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

REGIONE SEDE

CONTINGENTE

    1998-99 1999-2000
PIEMONTE TORINO (Scuola Interuniversitaria) 10 35
LOMBARDIA PAVIA(Sede amministrativa di consorzio) 10 91
  MILANO Università Cattolica "Sacro Cuore" 10 28
VENETO VENEZIA (Scuola Interuniversitaria) 10 70
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA (Sede amministrativa di Consorzio) 10 31
LIGURIA GENOVA Università degli Studi 10 21
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA (Sede amministrativa di Consorzio) 10 64
TOSCANA PISA (Scuola interuniversitaria) 10 36
UMBRIA PERUGIA Università degli studi 10 21
MARCHE MACERATA Università degli studi 10 28
LAZIO ROMA TRE (Scuola interuniversitaria) 10 30
ABRUZZO CHIETI (Scuola interuniversitaria) 10 30
MOLISE CAMPOBASSO Università degli studi 6 9
CAMPANIA NAPOLI NAPOLI Università Federico II (Scuola interuniversitaria) 10 90
PUGLIA BARI (Scuola interuniversitaria) 10 58
BASILICATA POTENZA Università degli studi 10 19
CALABRIA COSENZA Università degli studi 10 24
SICILIA Consorzio Interuniversitario 10 83
SARDEGNA Consorzio Interuniversitario 10 32
TOTALE   190 818
N.B.
Il contingente relativo al 1999-2000 è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numro di allievi iscritti raggiunge la cifra prevista.
Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 10 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o frazione

ALLEGATO C

CORSI DI LAUREA
Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1 - comma 5

REGIONE SEDE

CONTINGENTE

    1998-99 1999-2000
    Docenti Dir.scol. Docenti Dir.scol.
PIEMONTE TORINO 3 1 1  
LOMBARDIA MILANO Università Cattolica "Sacro Cuore" 4 2 3  
  Milano II Università di Milano 3 2 1 1
VENETO PADOVA 3 1 2 1
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA (consorzio) 4 1 1  
LIGURIA BOLOGNA 2 1 1  
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 5 2 4  
TOSCANA FIRENZE 4 1    
UMBRIA PERUGIA 2 1    
MARCHE MACERATA 3 1    
  URBINO 3 1    
LAZIO ROMA III Universita' di Roma 4 2 4  
  ROMA Libera Universita' "Maria SS. Assunta" (LUMSA) 2 1    
ABRUZZO L'AQUILA 3 1    
MOLISE CAMPOBASSO 1 1    
CAMPANIA NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio) 3 2    
  SALERNO 4 2 2  
PUGLIA BARI 4 1 3 1
BASILICATA POTENZA 2 1    
CALABRIA COSENZA 3 1    
SICILIA PALERMO 5 1 1 1
SARDEGNA CAGLIARI 3 1    
TOTALE   70 28 27 4

ALLEGATO D

Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le Università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315)

PREMESSA

Per il Corso di laurea, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al Corso.

Per la Scuola di Specializzazione, l'Università, ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.

La Commissione, unica per ciascun Corso di laurea, e per ciascuna Scuola di Specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la Scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.

A. Condizioni di ammissione:

1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo (di cui almeno 5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici); per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;

2. avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
b) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt.277 e 278 del decreto legislativo n.297/1994;
c) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di ricerca;
d) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non già considerato in b -.

B. Titoli valutabili ( 30 - 40 punti su 100)

La Commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai seguenti titoli:
a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede; *
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione; **
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap); **
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti):dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la Scuola di Specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento,altri concorsi,ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le Università ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).

*Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (Direttori, Presidi, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.
** Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.

C. Esame ( 60- 70 punti su 100)

a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica (30 - 35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova scritta ( 30 - 35 punti).

N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle Università, dei presenti Criteri, la Commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.

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