Decreto Ministeriale 2 dicembre 1998
prot. n. 33733/BL
Utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente
di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni educative
statali
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma
2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli
insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione
primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella
Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con
particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo
con altre attività didattiche;
VISTO il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica riguardante le limitazioni degli accessi al Corso
di laurea in scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo decreto
dell'11 settembre 1998;
VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la
ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le
Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio
e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di Corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie;
VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n.
315, che per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede
l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con
le procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui
all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono
resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si renderanno disponibili
all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;
VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma
4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5
- della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti,
riportati come Allegato al presente decreto;
DECRETA:
ART. 1
Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi
dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo
parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio
nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare,
di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente viene
determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle Università
l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590. unità per l'anno
1998-1999 e .1500 unità complessive per l'anno 1999-2000.
La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di
specializzazione è effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le
indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà
inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le
procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali
citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai
Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto
individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i Corsi di laurea, il numero degli allievi
iscritti.
ART. 2
L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore
biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla
Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività
richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in
merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia
trascorso un quadriennio dalla cessazione.
ART. 3
L'orario di servizio svolto dal personale docente ed educativo di cui
all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione
di semiesonero del personale, deve essere organizzato in modo da tenere conto delle
particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole
classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei casi previsti dagli
ordinamenti didattici.
L'orario di servizio da effettuare presso le Università per le
finalità di cui al precedente art. 1, in considerazione della natura della prestazione
diversa dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della
partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte
ai sensi dell'art. 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che la
prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte
le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle
Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
Con contrattazione collettiva decentrata saranno disciplinate le
ulteriori modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche, dell'attività di
insegnamento e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli artt. 41 e 42 del
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995.
L'attività svolta presso le Università per le finalità di cui
all'articolo 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Per la sostituzione del personale utilizzato presso le Università si
provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo
l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.
ART. 4
Il personale docente ed educativo che attualmente non svolge attività
di servizio di istituto nella scuola, in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi,
od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, se in
possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso, può presentare la domanda di cui
all'articolo 1. In tale caso dovrà dichiarare la propria disponibilità a riprendere
l'attività di insegnamento part-time presso l'istituzione scolastica.
ART. 5
Al personale docente ed educativo utilizzato presso le Università si
applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo
effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale
di lavoro.
Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse
sedi, si rende necessario che la scuola presso la quale il docente continua ad essere
titolare abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico
ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le
assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da
effettuarsi presso le sedi Universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono
essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative del Corso di laurea o
della Scuola di specializzazione alla scuola di titolarità.
ART. 6
Per il Corso di laurea in scienze della formazione primaria è
consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli Studi che hanno
attivato i predetti Corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare sui
posti del contingente previsto dall'articolo 456 - comma 13 - del Testo Unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di
coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte
sui posti disponibili alla data del 1° settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali
alla data del 1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella C. Una
ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla
cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a
tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le norme
dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla
base dei Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti
graduatorie ai Provveditori agli studi interessati e alla Direzione Generale istruzione
elementare - Divisione IV - che disporranno le utilizzazioni rispettivamente per i docenti
e per i dirigenti scolastici sulla base del numero dei posti previsti nell'allegata
tabella C e secondo la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a
tempo pieno presso le Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi
dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla
prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a
partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo
complessivo di 36 ore settimanali.
I posti lasciati vacanti dal personale docente e dirigente, per il
quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, saranno disponibili per la mobilità
del corrispondente personale.
ART. 7
La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano
stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le
Università del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella
legge 3 agosto 1998, n, 315.
ALLEGATO A
CORSI DI LAUREA
REGIONE |
SEDE |
CONTINGENTE |
|
|
1998-99 |
1999-2000 |
PIEMONTE |
TORINO |
17 |
29 |
LOMBARDIA |
MILANO - Università Cattolica
"Sacro Cuore" |
32 |
54 |
|
MILANO - II Università di Milano |
22 |
37 |
VENETO |
PADOVA |
23 |
37 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
GORIZIA (Consorzio) |
19 |
34 |
LIGURIA |
GENOVA |
10 |
16 |
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA |
34 |
58 |
TOSCANA |
FIRENZE |
13 |
25 |
UMBRIA |
PERUGIA |
10 |
17 |
MARCHE |
MACERATA |
12 |
21 |
|
URBINO |
12 |
21 |
LAZIO |
ROMA - Terza Università di Roma |
12 |
20 |
|
ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta" (LUMSA) |
13 |
22 |
ABRUZZO |
L'AQUILA |
12 |
21 |
MOLISE |
CAMPOBASSO |
6 |
9 |
CAMPANIA |
NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio) |
30 |
49 |
|
SALERNO |
29 |
50 |
PUGLIA |
BARI |
27 |
44 |
BASILICATA |
POTENZA |
8 |
14 |
CALABRIA |
COSENZA |
14 |
26 |
SICILIA |
PALERMO |
31 |
53 |
SARDEGNA |
CAGLIARI |
14 |
25 |
|
|
|
|
TOTALE |
|
400 |
682 |
N.B.
I contingenti risultanti dalla somma della tabella A con la Tabella C sono integralmente
utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la
cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, l'utilizzazione dei posti è
consentita nella misura seguente: nel 1998-99 sono utilizzabili i 4 posti che
costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo
di 18 allievi o frazioni; nel 1999-2000 sono utilizzabili i 6 posti che costituiscono la
quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione. |
ALLEGATO B
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
REGIONE |
SEDE |
CONTINGENTE |
|
|
1998-99 |
1999-2000 |
PIEMONTE |
TORINO (Scuola Interuniversitaria) |
10 |
35 |
LOMBARDIA |
PAVIA(Sede amministrativa di consorzio) |
10 |
91 |
|
MILANO Università Cattolica "Sacro Cuore" |
10 |
28 |
VENETO |
VENEZIA (Scuola Interuniversitaria) |
10 |
70 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
GORIZIA (Sede amministrativa di Consorzio) |
10 |
31 |
LIGURIA |
GENOVA Università degli Studi |
10 |
21 |
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA (Sede amministrativa di Consorzio) |
10 |
64 |
TOSCANA |
PISA (Scuola interuniversitaria) |
10 |
36 |
UMBRIA |
PERUGIA Università degli studi |
10 |
21 |
MARCHE |
MACERATA Università degli studi |
10 |
28 |
LAZIO |
ROMA TRE (Scuola interuniversitaria) |
10 |
30 |
ABRUZZO |
CHIETI (Scuola interuniversitaria) |
10 |
30 |
MOLISE |
CAMPOBASSO Università degli studi |
6 |
9 |
CAMPANIA |
NAPOLI NAPOLI Università Federico II (Scuola interuniversitaria) |
10 |
90 |
PUGLIA |
BARI (Scuola interuniversitaria) |
10 |
58 |
BASILICATA |
POTENZA Università degli studi |
10 |
19 |
CALABRIA |
COSENZA Università degli studi |
10 |
24 |
SICILIA |
Consorzio Interuniversitario |
10 |
83 |
SARDEGNA |
Consorzio Interuniversitario |
10 |
32 |
TOTALE |
|
190 |
818 |
N.B.
Il contingente relativo al 1999-2000 è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede,
se il numro di allievi iscritti raggiunge la cifra prevista.
Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 10 posti che costituiscono la
quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o
frazione |
ALLEGATO C
CORSI DI LAUREA
Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1 - comma 5
REGIONE |
SEDE |
CONTINGENTE |
|
|
1998-99 |
1999-2000 |
|
|
Docenti |
Dir.scol. |
Docenti |
Dir.scol. |
PIEMONTE |
TORINO |
3 |
1 |
1 |
|
LOMBARDIA |
MILANO Università Cattolica "Sacro Cuore" |
4 |
2 |
3 |
|
|
Milano II Università di Milano |
3 |
2 |
1 |
1 |
VENETO |
PADOVA |
3 |
1 |
2 |
1 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
GORIZIA (consorzio) |
4 |
1 |
1 |
|
LIGURIA |
BOLOGNA |
2 |
1 |
1 |
|
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA |
5 |
2 |
4 |
|
TOSCANA |
FIRENZE |
4 |
1 |
|
|
UMBRIA |
PERUGIA |
2 |
1 |
|
|
MARCHE |
MACERATA |
3 |
1 |
|
|
|
URBINO |
3 |
1 |
|
|
LAZIO |
ROMA III Universita' di Roma |
4 |
2 |
4 |
|
|
ROMA Libera Universita' "Maria SS. Assunta" (LUMSA) |
2 |
1 |
|
|
ABRUZZO |
L'AQUILA |
3 |
1 |
|
|
MOLISE |
CAMPOBASSO |
1 |
1 |
|
|
CAMPANIA |
NAPOLI Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio) |
3 |
2 |
|
|
|
SALERNO |
4 |
2 |
2 |
|
PUGLIA |
BARI |
4 |
1 |
3 |
1 |
BASILICATA |
POTENZA |
2 |
1 |
|
|
CALABRIA |
COSENZA |
3 |
1 |
|
|
SICILIA |
PALERMO |
5 |
1 |
1 |
1 |
SARDEGNA |
CAGLIARI |
3 |
1 |
|
|
TOTALE |
|
70 |
28 |
27 |
4 |
ALLEGATO D
Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare
presso le Università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre
attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6
dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315)
PREMESSA
Per il Corso di laurea, l'Università, ovvero le Università
convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di
scuola materna del numero di insegnanti assegnato al Corso.
Per la Scuola di Specializzazione, l'Università, ovvero le Università
convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti
secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente
del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per
quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La Commissione, unica per ciascun Corso di laurea, e per ciascuna
Scuola di Specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati
dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la Scuola) in un massimo di tre
sottocommissioni per gruppi di indirizzi.
A. Condizioni di ammissione:
1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo (di cui almeno 5 di
insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici); per i soli concorsi
da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 si
prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento effettivo siano collocati negli
ultimi 10 anni scolastici;
2. avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti
aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
b) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt.277 e 278 del decreto
legislativo n.297/1994;
c) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti
pubblici di ricerca;
d) incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini
all'interno della scuola - se non già considerato in b -.
B. Titoli valutabili ( 30 - 40 punti su 100)
La Commissione attribuirà, per ogni candidato, una valutazione ai
seguenti titoli:
a) attività documentate di cui al punto A.2 che precede; *
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione; **
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio
multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap); **
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo complessivo di
10 punti):dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per la Scuola di
Specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento,altri concorsi,ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3
agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le Università ai sensi della legge n.
1213/1967 (per un massimo di 5 punti).
*Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla
base di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (Direttori, Presidi,
responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori elementi per la
valutazione di tali attività.
** Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa sulla stampa possono
essere prese in considerazione se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili
di organismi aventi funzioni riconosciute nel settore.
C. Esame ( 60- 70 punti su 100)
a) prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze
dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica
(30 - 35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione
e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere
rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili,
identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni per
i titoli e per la prova scritta ( 30 - 35 punti).
N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle
Università, dei presenti Criteri, la Commissione li riesaminerà per valutare le
modifiche che possano risultare opportune.
|