BOZZA DEL 3.3.2003
tabelle allegate
Disposizioni Sulla
Determinazione Degli Organici Del Personale Docente
per l’anno scolastico
2003/2004
Il Ministro
di
concerto
con
il
Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI
l’articolo 1, comma 72, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24
luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti
rispettivamente l’organico funzionale della scuola elementare e
materna;
VISTO
l’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia
scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTI
l’articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n.449 e l’articolo 26, comma 16, della
legge 23 dicembre 1998, n.448 concernenti l’assegnazione dei
posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
VISTA
la legge 20 gennaio 1999, n. 9
contenente disposizioni per l’elevamento dell’obbligo di
istruzione;
VISTA
la legge 2 agosto 2001, n. 333, di
conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2001/2002;
VISTA
la legge 28/12/ 2001, n. 488, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ( legge finanziaria
2002);
VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del
D.L. 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la
scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l’alta formazione artistica e musicale;
VISTA la legge 27/12/2202 n. 289, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge
finanziaria 2003);
VISTI
i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n.
200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il
funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché
alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTI
i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331,
recanti disposizioni per la formazione delle classi e la
determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO
il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto ministeriale 3 giugno
1999, n.141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni
in situazione di handicap;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347
contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione;
VISTO il decreto
ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente l’istituzione
dell’organico funzionale in un campione limitato di scuole di
istruzione secondaria di I e II grado;
VISTO
il decreto ministeriale 26 giugno
2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle
istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’articolo
22, comma 2 della citata legge n 488/01, “il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto dal
comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente e alla sua
ripartizione su base regionale”;
INFORMATE
le organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola;
PRESO ATTO dei pareri
espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente,
nelle sedute del ____________ e del____________;
DECRETA
articolo 1
(consistenza dotazioni)
1
La consistenza delle dotazioni
organiche regionali per l’anno scolastico 2003/2004 è quella
riportata nelle tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, costituenti
parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza,
definita in base alla previsione dell’entità della popolazione
scolastica, e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di
handicap, tiene conto del grado di densità demografica delle varie
province di ciascuna regione, della distribuzione della
popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle
caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché
delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle
realtà territoriali interessate.
2
Le dotazioni di cui al comma 1
sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero
degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei
plessi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla
configurazione degli organici funzionali, così come previsto
rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e
dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.
3
Relativamente all’istruzione
secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate
con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad
ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di
garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari
situazioni di disagio.
4 Ai fini di cui ai commi
precedenti i Direttori
regionali acquisiscono tutti i dati e gli elementi utili relativi
all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà
territoriali di propria competenza, anche attraverso la
costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio
e di verifica e promuovono apposite conferenze di servizio e
momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei
responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati ad un
approfondimento puntuale ed esaustivo della materia e alla
individuazione e definizione degli aspetti o delle situazioni
problematiche che la stessa presenta, nonché ad una verifica
puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati Dirigenti .
articolo 2
(dotazioni provinciali)
1
I Direttori generali degli Uffici
scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali
firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto,
provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le
circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle
risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle
diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni
scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle
stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella
determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi
conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni
locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole
isole.
2
I Direttori generali regionali,
previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare
compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di
istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed
esigenze di particolare criticità, anche ai fini della
prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o
sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni
regionali di cui alle tabelle allegate.
3
Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata
dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i
competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale
assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano,
adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le
esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro
elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi
criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando
che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli
ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia
rispondente alle reali esigenze.
4
I Direttori generali regionali assicurano il rispetto dei
contingenti definiti nelle tabelle allegate
intervenendo
direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di
organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte
formulate dai Dirigenti scolastici.
articolo 3
(Istruzione primaria)
1
L’insegnamento della lingua
straniera è assicurato, prioritariamente, nell’ambito delle
dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola
elementare. I Dirigenti scolastici in conformità delle
disposizioni contenute nell’art.22, comma 5, della legge n.
448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella
scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da
finalizzare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 28
giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di
sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.
Articolo 4
(Istruzione secondaria)
1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso,
comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi
serali nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni
portatori di handicap.
2 Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge n.289/2002,
le cattedre costituite con orario inferiore all’orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di
ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino
all’entrata in vigore delle norme di riforma in materia di
istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma
trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non
vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta
eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali
la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una
volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle
cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della
salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le
operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di I° grado le cattedre
sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile
utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle
cattedre interne.
3
Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle
cattedre all’interno di ciascuna sede principale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa
scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi
sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa
sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più
titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale
consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita
alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in
subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in
assenza di titolari.
4
Nei corsi serali gli eventuali
posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore
disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione
scolastica.
5
Qualora gli spezzoni residui non
possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi
precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione
di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome
secondo la normativa attualmente in vigore.
6
Prima di procedere alle assunzioni
a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti
scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti,
attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro
consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario
obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
7
In relazione alla disposizione
dell’art.4, comma 7 del D.I. n. 131 del 18/8/2002 che ha
disapplicato, dall’anno scolastico 2002/2003, le norme di
cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l’attuazione
dell’organico funzionale in un numero limitato di istituzioni
scolastiche dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado,
la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta
nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla
presenza di docenti titolari.
articolo 4 bis
(Formazione delle classi
nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)
1
Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di
diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali
funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di
alunni non inferiore a 20.
2
Le prime classi non
possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi
ancorché in presenza di progetti di modificazione sperimentale
degli ordinamenti didattici.
3
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune
sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe,
il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità
degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in
cui funzioni la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la
sperimentazione richiesti.
4
Le classi intermedie vanno
accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni
inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98;
parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali
qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di
alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.
Articolo 4 ter
(Scuole annesse agli
educandati femminili)
Le classi e i posti di
insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti
presso gli Educandati femminili statali, di cui all’art. 204 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono determinati
secondo le disposizioni del presente decreto e
sono assunti nell’organico di diritto nei limiti delle consistenze
organiche provinciali.
articolo 4 quater
(Dotazione organica dei
Centri Territoriali Permanenti)
In attesa di una disciplina
aggiornata della materia la dotazione organica che a livello
regionale è assegnata ai Centri Territoriali Permanenti per
l’istruzione e la formazione in età adulta non può essere
superiore a quella dell’organico di diritto relativo all’anno
scolastico 2002/2003.
articolo 5
(sezioni ospedaliere)
1
Limitatamente alle sezioni
ospedaliere dell’istruzione secondaria superiore, di cui al
decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168,
istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione
delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui
all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori
aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di
adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
articolo 6
(dotazione organica di
sostegno)
1
La dotazione organica dei posti di
sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap è
determinata secondo le entità riportate nella tabella E
costituente parte integrante del presente provvedimento.
2
I Direttori generali regionali
determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione,
definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza
indicata nella colonna A della tabella E.
3
Nell’ambito dei contingenti
assegnati i Direttori generali regionali assicurano la
distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla
effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
4
Sulle ulteriori disponibilità
corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione
complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati
in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti
di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato,
ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino
al termine delle attività delle attività didattiche.
articolo 7
(organizzazione didattica)
1
Nell’ambito delle risorse
complessivamente assegnate i Dirigenti scolastici, col
responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche,
adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le
condizioni per l’impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli
strumenti offerti dall’autonomia scolastica, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
articolo 8
(istituzioni educative)
1
Per effetto di quanto contemplato
dall’articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333,
concernente l’unificazione dei ruoli provinciali del personale
educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni
organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli
educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse
agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo
alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché
al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.
2
Entro il limite massimo di
personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1,
i competenti Dirigenti delle istituzioni scolastiche educative
definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente,
al personale educativo maschile e a quello femminile.
3
Le dotazioni organiche degli istitutori e delle istitutrici sono
determinate rapportando il totale dei convittori e delle
convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle
semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:
1) in presenza di convittori
e/o convittrici
a)
con almeno
trenta convittori : cinque posti
b)
con almeno trenta convittrici :
cinque posti;
c)
per ogni ulteriore gruppo di otto
convittori e/o convittrici : un posto;
d)
per ogni gruppo ulteriore di
sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
e)
con almeno venti convittori o
convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici :
sei posti;
f) per ogni
gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto
oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o
convittrici
a)
con almeno
cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
b)
per ogni gruppo ulteriore di
sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.
4
Qualora l’istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i
posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche
in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito
ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di
cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente
da un’unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici
semiconvittori e/o semiconvittrici.
5
Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che
non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le
dotazioni organiche sono raddoppiate.
articolo 9
(gestione della situazione
di fatto)
1
Ai sensi della legge n. 333/2001, i Dirigenti scolastici
possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi
del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione
secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate
all’aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare
secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i
criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come
modificato ed integrato dal D.M. 3 giugno 1999n.141, dal D.I. n.
131 del 18 dicembre 2002 e dal presente decreto interministeriale.
2
Ai sensi dell’art. 2 della legge
n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel
caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione,
procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni
citate nel precedente comma.
3
Non sono ammessi
sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi ed indirizzi dopo
l’inizio dell’anno scolastico.
4
Le variazioni di cui al
comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10
luglio al competente Direttore regionale.
5
Ulteriori posti per il
funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e
delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti
dall’ O.M. 29 luglio 1977, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6
febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in
esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di
insegnamento disponibili fino al termine delle attività
didattiche.
6
L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni [in presenza di handicap particolarmente
gravi], di cui all’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è autorizzata dal Direttore generale regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di
cui all’art. 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.
articolo 10
(verifica e monitoraggio)
1
Gli Uffici regionali effettuano il
monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni
organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto
al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse con
gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti
assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio
delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul
puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli
incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti
nei limiti delle effettive inderogabili necessità.
2
L’apposita struttura istituita
presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante
dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo
dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della
normativa regolante la materia. Una analoga struttura è costituita
presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali.
articolo 11
(scuole di lingua slovena)
1
Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale
del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti
delle dotazioni regionali. ( valutare se la distribuzione dei
posti per le scuole di lingua slovena deve essere fatta a livello
Ministeriale)
articolo 12
(oneri finanziari)
1
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle
“A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di
bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
*************
Il presente decreto sarà inviato
alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Ministro
IL MINISTRO
dell’istruzione, dell’universita’
DELL’
ECONOMIA E DELLE FINANZE
e della
ricerca
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