Dipartimento per i
servizi nel territorio
Decreto
Dirigenziale 17 aprile 2003
Integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale
docente ed educativo
Il Direttore Generale
del personale della scuola e dell'amministrazione
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il
quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli
articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste
dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
VISTO in particolare l'art.14, comma 1 del predetto Regolamento
che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalità per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del
punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra
provincia;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte
dei Conti il 14 luglio 2000;
VISTO il Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002, concernente
termini e modalità per la presentazione delle domande per
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per
il personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva
89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da
parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella
legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, in particolare l'art. 2, secondo cui
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
avviene con periodicità annuale;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l'art. 6;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M.
n. 40 del 16 aprile 2003;
DECRETA
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in
ciascuna provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 12 febbraio
2002 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità
previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con Decreto
Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n.
255, convertito nella legge n.333 del 20 agosto 2001.
Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, per
l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per
l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le
disposizioni del presente articolo e del successivo art. 2 sono
integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli
articoli 4, 5 e 6.
2. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II
e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è
inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento
nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra
provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del
punteggio.
3. Il personale docente ed educativo già inserito nelle
graduatorie permanenti di due province a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad
essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie
permanenti di due province. Qualora lo stesso personale, avendone
titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve
necessariamente chiedere l'iscrizione, in una delle due province
in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi
nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il
trasferimento. Il personale già inserito in una sola provincia può
chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti solo
se riferite alla stessa provincia.
4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare
domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
ART. 2
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella
graduatoria permanente; eventuale trasferimento nella graduatoria
permanente di altra provincia
1 - I docenti ed il personale educativo, già inseriti nella I,
II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, possono:
a) chiedere
l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in
graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o da entrambe le
province di precedente inserimento e conseguente istanza di
iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente
di altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati
dal successivo art.10, nonché chiedere, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da
una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte
le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente,
la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui
chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione,
il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il
punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce,
eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui al
successivo comma 2;
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento che di
trasferimento. In tal caso gli interessati mantengono, con il
medesimo punteggio, l'iscrizione nella o nelle graduatorie
permanenti in cui risultano inseriti. Tenuto conto, comunque, che
le situazioni soggette a scadenza (diritto ad usufruire della
riserva di posti e della preferenza a parità di punteggio di cui
alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono
essere annualmente riconfermate, il personale interessato deve
presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite
caselle del relativo modulo; in caso di mancata presentazione del
modulo domanda i titoli di precedenza o preferenza non verranno
riconfermati nelle graduatorie permanenti.
2 - Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b),
al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli conseguiti successivamente al 21 marzo 2002 - termine per
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del
Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002- ed entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
aggiornamento, ovvero già posseduti alla data del 21 marzo 2002,
ma non presentati in precedenza. La valutazione dei titoli viene
effettuata sulla base della tabella annessa, quale allegato A, per
il personale iscritto nella I e nella II fascia, mentre per il
personale iscritto nella III fascia, la valutazione avviene sulla
base della nuova tabella annessa, quale allegato A/1. Per il
personale docente di strumento musicale, continua ad applicarsi la
tabella di cui all'allegato B. A parità di punteggio, e prima
ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5
del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di
punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un
candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria
provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra
provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito
dalla legge n. 333/2001).
ART. 3
Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
1 -Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia
delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i
termini e le modalità indicati all'art.10, gli aspiranti che alla
data di scadenza per la presentazione delle domande siano in
possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima
classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o
abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento
dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per
titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con
provvedimento ministeriale a seguito della procedura di
riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale,
rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei
decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994; e)
diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art.
6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 268);
f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore
abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2 - Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di
coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso
l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai
soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3 - Gli aspiranti di cui al precedente comma 1) vengono iscritti
nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio
loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, da
valutare secondo la tabella di cui all'allegato A/1. A parità di
punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di
preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato
trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la
prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
4 - Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie
riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e
D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
5 - L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in
ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le
graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso
dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola
provincia.
6 - Al fine della graduazione degli aspiranti in possesso della
laurea in scienze della formazione primaria, la tabella di
valutazione dei titoli sarà integrata con la previsione di un
apposito punteggio da attribuire al voto di laurea a norma
dell'art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003 n. 53.
ART. 4
Strumento musicale nella scuola media - aggiornamento e
trasferimento
1 - L'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti di
strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi
dell'art.4 del D.D. 12 febbraio 2002, è disposto secondo le
modalità e alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 1 e
2. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi
compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo
comma 2, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti
successivamente al 21 marzo 2002 - termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione
delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 12 febbraio
2002 - e, comunque entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di aggiornamento. La valutazione dei
titoli viene effettuata sulla base della tabella allegata (all.
B). I titoli artistico-professionali dovranno essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o
attestazione.
2 - Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia avviene
nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella
graduatoria da cui il candidato si trasferisce; per la graduatoria
di I fascia il trasferimento avviene invece in coda alla stessa.
Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto
con il D.D. 12 febbraio 2002 si sia già costituita una graduatoria
di coda alla I fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di
tale graduatoria di coda. A parità di punteggio, e prima ancora
dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.5 del
D.P.R.487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria.
3 - La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie
permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento,
sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del
Regolamento delle graduatorie permanenti.
4 - Le graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale
nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo su
tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2003/2004. Le
predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento
delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
ART. 5
Attività didattica di sostegno
1- Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo
di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26
maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad
alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti
gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di
titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
2 -Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare
sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in
fasce.
3 - Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto
un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In
detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore
collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media,
col punteggio correlato a tale graduatoria.
4 - In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la
graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e
alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta
graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi
del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati.
5 - Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado
sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli
aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola
secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
6 - Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione
della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di
sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
Art. 6
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e sordomuti
1 - L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per
sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché
secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2 - Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie
il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti
requisiti:
a) per il
personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento
comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a
cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità; a/1)
per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle
istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a
procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.
b) per il personale docente ed educativo: titolo di
specializzazione specifico monovalente o polivalente per
l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non
vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto
legislativo 297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
3 - Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B
della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i
servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche
ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto
di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4 - La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo
viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi
amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, senza
l'intervento del sistema informativo. Analogamente, vengono
costituite le graduatorie d'istituto di I fascia nei riguardi di
coloro che hanno barrato la specifica casella nel mod. 3 di cui al
successivo art. 10.
5 - L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per
sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per
almeno 5 anni.
ART. 7
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1 - Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5
della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì
utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2 - Con successivo decreto, in caso di eventuale emanazione del
D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale
scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure
di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
ART. 8
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della
provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo
determinato. Graduatorie di circolo e di istituto
1 - Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due
province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province
rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle
graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie di
circolo e di istituto.
2 - Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola
provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti
di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie
permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può
scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3 - Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel
Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4
giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni
scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. L'aspirante a
posti di insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare
può indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino
ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un
massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in
graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette
indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente
per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima
che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per l'a.s.
2003/2004.
4 - Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie
permanenti per l'a.s. 2002/2003 - sia che abbia o meno richiesto,
ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s.
2003/2004, trasferimento di provincia e/o aggiornamento del
punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le
opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente con
le scelte operate con riguardo all'inclusione nelle graduatorie
permanenti.
5 - Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del
D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2003/2004, le graduatorie di circolo
e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate,
mentre permane la validità delle graduatorie di circolo e di
istituto di seconda e terza fascia.
Conseguentemente, l'aspirante già presente nell'a.s. 2002/2003 in
graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo e di istituto,
ove indichi per l'a.s. 2003/2004 nuove istituzioni scolastiche
rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole
figurerà a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto
di prima fascia, mentre sarà incluso in coda alla rispettiva
fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto di
seconda e di terza fascia in cui ha eventuale titolo a figurare
per altri insegnamenti, secondo le disposizioni di cui ai commi 11
e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.
6- Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non
produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle
istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di
lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime
opzioni precedentemente espresse.
NORME COMUNI
Art. 9
Requisiti generali di ammissione
1 - Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
1)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
D.P.R.693/1996).
2 - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i
seguenti requisiti:
a) godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3 - Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle
sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per
il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4 -Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura.
ART. 10
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1 - Le domande per il trasferimento di graduatoria, per
l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi
del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le
province indicate all'ultimo comma, utilizzando gli appositi
modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il
termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno di
emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato all'albo
degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it)
e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere
presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni
scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si
chiede l'inclusione (mod. 3).
2 - Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo
di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta
eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono
essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola
media, come indicato al precedente art.4. Dovranno essere
dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità
all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il
diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza
(allegato D) nella graduatoria nel caso di parità di punti,
seguendo lo schema del modello medesimo.
3 - La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a
mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorità consolare.
4 - E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in
forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità
assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
5 - Non è ammessa:
a) la domanda
che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente
comma 1;
b) domanda priva della firma del candidato.
6 - Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei termini previsti coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il
trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una
sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e
della regione Valle d'Aosta.
7 - L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti
svolti dalla competente autorità scolastica.
8 - Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici
scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della
regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dai
predetti uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti in
materia.
ART. 11
Presentazione domande tramite internet
1 - Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie
permanenti che chiedono l'aggiornamento dei servizi prestati nel
precedente e nel corrente anno scolastico, e/o l'aggiornamento dei
titoli di preferenza e/o dei titoli di riserva e/o il
trasferimento della propria posizione, nonché di partecipare ai
fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche, è data la possibilità di comunicare direttamente al
sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda, tramite
apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di
questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie
permanenti on line", secondo le modalità descritte nella apposita
guida.
2 - Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria
permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo
sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di
circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno
scolastico 2003/2004.
3 - Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta
funzione e in caso di esito positivo, il candidato, seguendo le
apposite istruzioni operative, produrrà una stampa che, per la
presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello
1/S - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione
del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito
tramite www.istruzione.it.
4 - Il candidato che si avvarrà di tale modalità di trasmissione,
potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1/S e/o
quelli richiesti nel modello 3 a partire dal giorno successivo
alla emanazione del presente decreto ed entro i 25 giorni
successivi. Il medesimo dovrà, comunque, come indispensabile
convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al
precedente art. 10, spedire o consegnare a mano il modulo stampato
e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità
trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate
dal sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e
sottoscritto, valgono queste ultime.
ART. 12
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1- I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo
dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con
accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva
di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di
punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di
preferenza di cui all'art.5 del D.P.R.487/1994, precede il
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi candidato
trasferito da altra provincia e candidato che si iscrive per la
prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno
indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di
specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o
all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. Ai
fini dell'attività su posto di sostegno agli alunni portatori di
handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri
indicati al precedente art. 5. Per l'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti
elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera
(francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti,
sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i
candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento
della lingua straniera.
2 - Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie
provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e
l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle
correzioni necessarie.
3 - Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti
territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie
definitive.
4 - Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi
di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione
dalle procedure.
5 - I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati
di cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della
procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
6 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il
diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo indeterminato o determinato.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
1 - L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
previste dal presente Decreto.
ART. 14
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1 - Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n.
297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalità per la
presentazione delle domande per il personale interessato delle
scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle
province di Trieste e Gorizia.
2 - Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato
tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli
artt.425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 15
Disposizioni finali
1 - Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto
ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e
nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20
agosto 2001, n. 333.
IL DIRETTORE
GENERALE
f.to- ANTONIO ZUCARO - |