RIENTRO IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE

 

Il personale docente che, dopo un’assenza, riprenda servizio d’insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima, a condizione che l’assenza abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni, ridotta a novanta per le classi terminali.

 

Art. 44 del CCNL, sottoscritto il 4 agosto 1995

- Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile -

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

 

Ai fini del computo della durata delle assenze (150 o 90 giorni) devono essere presi in considerazione anche periodi di congedo usufruiti per la stessa causa dell’aspettativa e legati a quest'ultima senza soluzione di continuità.

Il carattere continuativo è interrotto se intercalato da periodi di servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi i periodi di festività scolastica non compresi da provvedimenti che danno titolo all’assenza.

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