Il
personale docente che, dopo un’assenza, riprenda servizio
d’insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, è impiegato
nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti
connessi con il funzionamento della scuola medesima, a condizione
che l’assenza abbia avuto una durata continuativa di almeno
centocinquanta giorni, ridotta a novanta per le classi terminali.
Art. 44 del CCNL, sottoscritto il 4 agosto 1995
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Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile -
Al
fine di garantire la continuità didattica, il personale docente
che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto,
per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi
nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è
impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello
svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di
altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei
cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui al
comma precedente è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
Ai fini
del computo della durata delle assenze (150 o 90 giorni) devono
essere presi in considerazione anche periodi di congedo usufruiti
per la stessa causa dell’aspettativa e legati a quest'ultima senza
soluzione di continuità.
Il
carattere continuativo è interrotto se intercalato da periodi di
servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi i periodi di festività
scolastica non compresi da provvedimenti che danno titolo
all’assenza.