Decreto
21.07.2000, n. 278
Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000).
Art. 1 – Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a
tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche
non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica
della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso,
l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà
utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7
gg. dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave
infermità o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono
considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei
soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo
dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre
giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della
proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono
indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità
devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono
sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri
per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave
infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La
riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente
articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza
delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5.2.1992, n.
104, e successive modif.
Art. 2 – Congedi per gravi motivi
familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei
soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini
entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si
intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una
delle persone di cui al presente comma; b) le situazioni che
comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al
presente comma; c) le situazioni di grave disagio personale, ad
esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente
medesimo; d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al
presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle
seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che
determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di
natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,
post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che
richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che
richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario;
4) patologie dell'infanzia e
dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del
soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente
articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita
lavorativa. Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al termine
del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo
fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni
si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni
festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le
frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si
considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni
corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi
disciplinano il procedimento per la richiesta e per la
concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego
del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando
il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il
contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del
procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro e' tenuto,
entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla
stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego,
la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in
relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle
ragioni organizzative e produttive che non consentono la
sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la
domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il
datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto
riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e
produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito
dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il
datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità
con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i
tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo
quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente
articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al co. 6.
6. Il congedo di cui al presente
articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei
soggetti di cui al precedente art. 1, co. 1, per il quale il
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi
retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni
o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando
la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre
giorni, il datore di lavoro e' tenuto ad esprimersi entro 24 ore
dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di
eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata
preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche
prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al
datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto
alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai
sensi dell'art. 1, II co., lett. b), della legge 18.4.1962, n.
230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato e'
richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo
in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il
datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato
anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del
congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3 – Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore
che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo
1 o dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave
infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque
giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o
della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui
all'art. 2, co. 1, lett. d), deve essere presentata
contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che da' titolo al
permesso o al congedo e' il decesso, la lavoratrice e il
lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa
certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore
che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i
motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a
dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando è in corso l'espletamento
dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il
datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della
permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui
al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è
stabilita nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4.
Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la
lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività
lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri
eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle
condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla
direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro,
entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui
all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che
fruiscono di detto congedo.
Art. 4 – Disposizioni finali e
entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni
del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo
stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano
le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli. |