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CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL C.C.N.L.

L'anno 2006, il giorno 16 del mese di Giugno presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione decentrata regionale

tra

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale

e

i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999

VIENE STIPULATO

il presente contratto decentrato concernente i criteri e le priorità per l'attuazione delle iniziative di formazione in servizio e per la partecipazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tali attività.
Vista la L. 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Vista la L. 62/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Visto il CCNL, sottoscritto il 24 Luglio 2003;
Vista la Direttiva n. 29 del 20 Marzo 2006 concernente gli obiettivi formativi assunti come prioritari per l’a.s. 2006/2007 riguardanti il personale docente,educativo e ATA;

PREMESSO CHE

L’Amministrazione periferica garantisce i servizi professionali di supporto alle progettualità delle scuole; mette in atto azioni perequative tra le diverse situazioni locali; promuove la diffusione di azioni formative che hanno manifestato la loro efficacia nel favorire lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei processi di innovazione.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, per sostenere i processi di innovazione e la qualificazione del sistema scolastico, attribuiscono un valore strategico alle iniziative di formazione continua del personale della scuola, sia come diritto contrattualmente sancito che come momento di crescita professionale di tutti gli operatori.

LE PARTI CONCORDANO
Art. 1
Livelli di contrattazione

1. I livelli di contrattazione sui temi della formazione in servizio sono previsti in sede regionale, provinciale e di istituto, sulla base del nuovo quadro normativo istituito dalla Legge 59/1997 e dal D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 (recante il Regolamento di organizzazione del MIUR):
- regionale, in relazione ai compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale (di indirizzo, monitoraggio e stimolo all’innovazione, nonché di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate);
- provinciale, in relazione ai compiti delegati ai Centri Servizi Amministrativi, in particolare per la lettura dei bisogni e la promozione di servizi, iniziative di rete, progetti territoriali;
- singole istituzioni scolastiche autonome, per l’attivazione di piani di istituto per lo sviluppo professionale.

Art. 2
Partecipazione

1. Le parti si impegnano a consolidare forme di informazione e consultazione sulle scelte in materia di formazione in servizio del personale della scuola, con particolare riferimento alle azioni connesse con impegni contrattuali (processi innovativi, anno di formazione, funzioni strumentali, ecc.).La D.G. fornirà alle OO.SS. informazione preventiva.

Art. 3
Campo di applicazione

1. La materia del presente contratto si applica ai docenti, agli educatori e al personale ATA della scuola statale e paritaria.

Art. 4
Disponibilità delle risorse finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 2006 (Direttiva MIUR n. 29/2006) è destinata, per iniziative di formazione realizzate dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete e dall'Ufficio Scolastico Regionale, la somma di € 266.585,00 le seguenti somme:
- cap. 4775 Euro 24.273,00, per la formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati;
- cap. 4737 Euro 242.312,00, per la formazione e l' aggiornamento del personale;
2. La quota a disposizione della Direzione Regionale per la formazione del personale ATA è di Euro 60.000,00. Della quota residua di € 182.312,00, il 30%, pari a € 54.693,60, è riservata all’USR per le attività di formazione.
3. la quota a disposizione delle istituzioni scolastiche è di Euro 127.618,40, pari al 70% di € 182.312,00 .

Art. 4
Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola

1. Le risorse finanziarie di cui all’art. 4 punto 3 (Euro 127.618,40 ), saranno assegnate a tutte le Istituzioni Scolastiche in proporzione alle unità di personale: alunni, docenti educatori e personale ATA in organico di fatto per l’anno scolastico 2005/06. Tali risorse potranno essere utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per finanziare attività di autoaggiornamento già deliberate secondo quanto definito dalla Direttiva n. 70 del 17.06.2002.

Art. 5
Priorità formative e piano d'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Le Parti concordano che le risorse a disposizione della Direzione Regionale saranno finalizzate, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dalla Direttiva Nazionale.

Art. 6
Azioni di monitoraggio

1. E’ costituito l’Osservatorio Regionale con compiti di monitoraggio sulla attività di formazione attivate sul territorio regionale.
2. L’Osservatorio sarà composto da esperti nel campo indicati dalle OO.SS. firmatarie del contratto e, per l’USR, Dal Responsabile della Formazione, dalla Referente e da Dirigenti Tecnici.
3. Il monitoraggio delle attività di formazione/aggiornamento non sarà limitato alla "rendicontazione", ma diventerà lo strumento per le successive progettazioni ed interventi su aspetti che si rendesse necessario ampliare e approfondire.

Art. 7
Collaborazioni

1. La Direzione Generale anche attraverso i propri Uffici periferici continuerà ed amplierà le proprie azioni di supporto, assistenza, promozione e valorizzazione delle iniziative più significative autonomamente avviate e/o concertate con le istituzioni scolastiche. A tal fine saranno implementati i rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, soggetti accreditati e qualificati, associazioni disciplinari e professionali, singole scuole o reti di scuole.
2. I soggetti che offrono formazione, accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000 e ai sensi dell’art. 66 del CCNL/2003 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale, promossi dall’Amministrazione. A tal fine possono proporsi anche le Istituzioni scolastiche singole o in rete e le Associazioni professionali presenti sul territorio.

Art. 8
Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.
Potenza, 16 Giugno 2006

LE PARTI FIRMATARIE
Delegazione sindacale                                                             Delegazione di parte pubblica
FLC CGIL Scuola ______________________
CISL Scuola__________________________
UIL Scuola___________________________
SNALS/CONFSAL_____________________
GILDA UNAMS_______________________
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