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CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO REGIONALE IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRA LA DIREZIONE GENERALE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL C.C.N.L.

L'anno 2005, il giorno 12 del mese di Luglio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione decentrata regionale

tra

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale

e

i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 26 maggio 1999

VIENE STIPULATO

il presente contratto decentrato concernente i criteri e le priorità per l'attuazione delle iniziative di formazione in servizio e per la partecipazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tali attività.
Vista la L. 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la Direttiva n. 56 del 10 Giugno 2005, concernente la definizione riguardante l’individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’art.2 della legge 18 dicembre 1997, n.440;

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1
Interventi prioritari

In attesa dell’emanazione della C.M. relativa ai finanziamenti dei piani dell’offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della L. n. 440/1997 e della direttiva n. 56 del 10 Giugno 2005. Esercizio Finanziario 2005 si individuano gli interventi prioritari indicati nella direttiva citata:
a) iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici;
b) iniziative dirette all’ampliamento dell’offerta formativa;
c) attività di formazione del personale della scuola;
d) iniziative volte a supportare e a diffondere azioni di orientamento e interventi di potenziamento delle competenze di base;
e) iniziative volte al potenziamento e all’espansione dell’offerta formativa, per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie;
f) iniziative finalizzate al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
g) azioni perequative a sostegno dell’area di professionalizzazione degli istituti professionali;
h) attività da porre in essere, nell’ambito delle collaborazioni istituzionali con le Regioni e gli EE.LL.;
i) iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi.

Art. 2
Fondo perequativo

Il fondo perequativo dell’U.S.R. sarà utilizzato per le priorità elencate nella direttiva n. 56 del 10 giugno 2005.

Art. 3
Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate alla gestione diretta delle istituzioni scolastiche

1. Le risorse finanziarie verranno assegnate alle istituzioni scolastiche della regione Basilicata in maniera proporzionale al personale docente in servizio(dati riferiti all'organico di fatto 2004/05) .

Art. 4
Conciliazione

1. In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte dei rappresentanti sindacali, l'Ufficio Scolastico Regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione ai sensi dell'art. 2 del CCNL del 26.5.1999.
2. La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 5
Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

LE PARTI FIRMATARIE

Delegazione sindacale Delegazione di parte pubblica

CGIL Scuola

CISL Scuola

UIL Scuola

SNALS

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