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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA TRA LA DIREZIONE GENERALE REGIONALE E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL C.C.N.L.
L'anno 2003, il giorno 27 del mese di ottobre
presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di
Potenza, in sede di contrattazione integrativa regionale
tra
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata
regionale
e
i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi
dell'art. 4 del CCNL del 24 luglio 2003
VIENE STIPULATO
il presente contratto decentrato concernente i
criteri e le priorità per l'attuazione delle iniziative di
formazione in servizio e per la partecipazione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tali
attività.
Vista la L. 18 dicembre 1997 n. 440, concernente
l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il CCNL, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il Contratto Integrativo, siglato il 18 marzo 2003,
concernente la formazione e l'aggiornamento del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'esercizio
finanziario 2003;
Vista la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e
sulla gestione del Ministero per l'anno 2003 pro. N.231/MR del
14.01.2003;
Vista la Direttiva n.70 del 17 Giugno 2002 concernente i
criteri e le modalità per il rimborso delle spese di
autoggiornamento sostenute dal personale docente;
Vista la Direttiva n. 36 del 7 aprile 2003, concernete gli
obiettivi formativi assunti come prioritari per l'anno scolastico
2003/2004 riguardanti il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la Direttiva n.43 del 28 Aprile 2003 concernente la
formazione del personae dirigente art.14 CCNL personale area V;
PREMESSO CHE
L'Amministrazione periferica garantisce i
servizi professionali di supporto alle progettualità delle scuole,
mette in atto azioni perequative tra le diverse situazioni locali,
promuove la diffusione di azioni formative che hanno manifestato
la loro efficacia nel favorire lo sviluppo professionale del
personale della Scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione
dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole
istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei processi di
innovazione.
LE PARTI CONCORDANO
Art. 1
Campo di applicazione
-
La materia del presente contratto si applica
ai docenti, agli educatori e al personale ATA della scuola
statale , anche in posizione di comando o di utilizzazione.
Art. 2
Disponibilità delle risorse
finanziarie
-
Per l'esercizio finanziario 2003 (Direttiva
MIUR n. 36/2003) sono destinate, per iniziative di formazione
realizzate dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete
e dall'Ufficio Scolastico Regionale, le seguenti somme:
-
cap. 4775 Euro 24.273,00, per la formazione
docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni
handicappati;
-
cap. 4737 Euro 419.819,00 di cui Euro
20.073,00 da accantonare per la formazione dei Dirigenti
dell'Area V, pertanto la somma a disposizione per la
contrattazione è pari a Euro 399.746,00 per la formazione e
l'aggiornamento del personale;
-
cap. 4737 Euro 31.163,00 per la formazione
e l'innovazione, quale integrazione dei finanziamenti
dell'anno in corso.
-
Ne consegue che per la formazione e
l'aggiornamento del personale la disponibilità totale sul cap.
4737 è di Euro 430.909,00.
-
La quota a disposizione della Direzione
Regionale nell'esercizio finanziario 2003 è di Euro 129.272,70
pari al 30% del totale indicato al comma precedente, il 50% di
tale somma, pari a Euro 64.636,25, è finalizzato alla formazione
del personale ATA.
-
La quota a disposizione delle istituzioni
scolastiche è di Euro 301.636,30 pari al 70% del totale indicato
al comma 2.
Art. 3
Finanziamenti aggiuntivi
-
Le parti prendono atto che in favore
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata vengono
destinati finanziamenti aggiuntivi per azioni di formazione a
carattere nazionale.
-
Su tale materia l'Ufficio Scolastico
Regionale si impegna a fornire alla OO.SS. le opportune
informative, anche sulla base delle indicazioni ministeriali che
verranno di volta in volta acquisite.
Art. 4
Criteri per la ripartizione
delle risorse finanziarie per la formazione del personale della
scuola
-
Le risorse finanziarie di cui all'art. 2,
comma 4 (Euro 301.636,30), saranno assegnate per l'90% (pari ad
Euro 271.472,67) a tutte le istituzioni scolastiche in
proporzione alle unità di personale: docenti ed educatori in
organico di fatto 2003/04, ATA in organico di diritto 2003/04.
Previa delibera del Collegio dei docenti, tali risorse potranno
essere utilizzate dalle medesime Istituzioni Scolastiche per
finanziare attività di autoaggiornamento che rientrino
nell'ambito d'intervento previsto dalla direttiva n.70 del
17.06.2002 e siano riconducibili alle tipologie in essa
indicate.
-
Al fine di conseguire obiettivi perequativi,
le restanti risorse pari al 10% dell'importo di cui all'art.2
comma 4 (Euro 30.163,63) saranno assegnate in parti uguali alle
istituzioni scolastiche di III fascia così come sono state
indicate nel Decreto del Direttore Generale dell'URS n° 17 del
2.09.2002
Art. 5
Priorità formative e piano
d'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale
-
Le Parti concordano che le risorse a
disposizione della Direzione Regionale saranno finalizzate,
prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall'art.4
del contratto integrativo del 18 Marzo 2003, nonché ovviamente,
a sostenere tutto quanto previsto dalla Direttiva Nazionale.
Art. 6
Osservatorio di monitoraggio
e verifica
-
È costituito l' Osservatorio di monitoraggio
e verifica regionale con esperti nel campo della formazione
indicati pariteticamente dalla Direzione e dalle OO.SS.
firmatarie del contratto nazionale.
-
La Direzione Generale svolgerà azioni di
monitoraggio al fine di verificare i risultati conseguiti da
ciascuna intervento formativo e dall'insieme delle attività
poste in essere.
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Il monitoraggio delle attività di
formazione/aggiornamento non sarà limitato alla "rendicontazione",
ma diventerà lo strumento per le successive progettazioni ed
interventi su aspetti che si rendesse necessario ampliare e
approfondire.
-
Per favorire l'azione di monitoraggio, di
ogni iniziativa, la Direzione Generale predisporr apposite
schede di monitoraggio sentito anche l'Osservatorio Regionale.
Art. 7
Collaborazioni
-
La Direzione Generale anche attraverso i
propri Uffici periferici continuerà ed amplierà le proprie
azioni di supporto, assistenza, promozione e valorizzazione
delle iniziative più significative autonomamente avviate e/o
concertate con le istituzioni scolastiche. A tal fine saranno
implementati i rapporti di collaborazione con Università, Enti
di ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, soggetti accreditati e
qualificati, associazioni disciplinari e professionali, singole
scuole o reti di scuole.
-
I soggetti che offrono formazione,
accreditati o qualificati ai sensi della D.M. 177/2000, ai sensi
dell'art. 66 del CCNL/2003 possono accedere alle risorse
destinate a progetti di interesse generale promossi
dall'Amministrazione. A tal fine possono proporsi anche le
Istituzioni scolastiche singole o in rete e le Associazioni
professionali presenti sul territorio.
Art. 9
Durata del contratto
-
Il presente contratto ha validità sino alla
stipula del successivo contratto decentrato regionale; potrà
essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su
richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo
accordo è stipulato secondo la procedura prevista dal contratto
decentrato regionale sulle relazioni sindacali.
Art. 10
Conciliazione
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In caso di controversie circa l'applicazione
del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta
dei rappresentanti sindacali, l'Ufficio Scolastico Regionale
convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di
conciliazione che si concluderà entro 7 giorni dalla
convocazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL/2003.
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La procedura si concluderà con un verbale
d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico
Regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante
l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione
si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei
confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 11
Interpretazione autentica
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Qualora insorgano controversie
sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo
hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei
firmatari, si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
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L'accordo raggiunto sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale
ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni
scolastiche.
LE PARTI FIRMATARIE
Delegazione di parte pubblica
IL DIRETTORE GENERALE
Delegazione sindacale
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
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