CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
SULLE RELAZIONI SINDACALI
L’anno 2004, il giorno 30 del mese di
aprile, in Potenza, presso la sede dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata - Direzione Generale – sita in Via
Mazzini n. 80, in sede di contrattazione integrativa regionale
tra
la parte pubblica firmataria del
presente Protocollo d'intesa,
ed
i rappresentanti regionali delle
organizzazioni sindacali della Scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS,
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Scuola 2002/2005,
VIENE CONCORDATO
Parte prima: Disposizioni generali
ARTICOLO 1 - Campo di applicazione,
decorrenza e durata
1.
Il presente Contratto è sottoscritto
fra la Direzione Scolastica Regionale della Basilicata e le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2002/2005 del
Comparto Scuola della medesima Regione. Il Contratto ha validità
quadriennale, gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e
conserva validità fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo in
materia.
2.
Resta comunque salva la possibilità di
modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative
e/o contrattuali, su richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale
o di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie. Tali richieste
devono essere inoltrate mediante comunicazione scritta a tutti i
contraenti. La convocazione delle parti avverrà a cura
dell’Amministrazione entro quindici giorni dalla richiesta.
3.
Il presente Contratto viene stipulato
sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla
normativa vigente e, in particolare modo, dal C.C.N.L. Scuola
sottoscritto il 24.07.2003, valido per il quadriennio 2002/2005,
ed in particolare le norme del capo II Art. 3-8;
4.
Il Contratto si applica al personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del
comparto Scuola, ad eccezione dei Dirigenti Scolastici – Area V,
per i quali è prevista un’autonoma contrattazione..
5.
Entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del presente Contratto, la Direzione Scolastica
Regionale ne trasmette copia integrale a tutte le istituzioni
scolastiche del territorio lucano.
6.
Entro cinque giorni dalla ricezione, i
Dirigenti Scolastici provvedono all'affissione di copia integrale
del presente Contratto nelle Bacheche sindacali della scuola.
ARTICOLO 2 – Articolazione delle
relazioni sindacali
1. Il
sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa regionale
secondo le modalità, i tempi e le materie indicate all’art. 3.
b)
partecipazione: si articola negli istituti
dell’informazione,della concertazione e delle intese.
c)
interpretazione
autentica dei contratti regionali di cui all’art. 6.
ARTICOLO 3 - Contrattazione Collettiva
Integrativa
1.
Presso l’U.S.R la contrattazione
integrativa si svolge su tutte le materie demandate dal CCNL ed
eventuali altre materie concordate tra le parti.
2.
Ai sensi dell’art 4 comma 3 del CCNL
2002–2005, si svolge annualmente la contrattazione integrativa
regionale sulle seguenti materie:
-
linee
d’indirizzo e criteri per la tutela della salute e della
sicurezza nell’ambiente di lavoro, sentite le proposte formulate
dall’organismo paritetico territoriale di cui all’art. 72 del
CCNL/ 2003 ( e all’art. 4, punto 8 del presente contratto);
-
criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello
d’istituto per la lotta contro l’emarginazione e per gli
interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio,
inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi destinati alla
formazione per il finanziamento di moduli formativi;
-
criteri, modalità e opportunità formative per il personale
docente, educativo ed ATA;
-
criteri di utilizzazione del personale, compreso quello di cui
all’art. 38 , comma 1, lettere e) e g) del CCNL;
-
criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di
formazione;
-
ulteriori, eventuali modalità attuative per l’individuazione del
personale docente avente diritto di mensa gratuita (art 42,
comma 5 del CCNL/2003)
-
Iniziative di formazione rivolte al personale impegnato in
attività di telelavoro (art. 136 del CCNL/2003) nonché criteri e
modalità di utilizzo delle varie forme di rapporti di lavoro
previsti dalla L.30/2003.
3.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL, la contrattazione
integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti
materie:
-
Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
-
criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali, nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma
6 del CCNL) e l’esercizio dei permessi sindacali;
-
istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale, generatasi a livello
di singola istituzione scolastica;
-
procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni
sindacali sul territorio regionale.
4.
Il Direttore regionale, nelle materie di cui ai commi precedenti ,
formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui
con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative.
5. I
contratti integrativi regionali possono prevedere, su alcune
materie, definite e preventivamente concordate, il rinvio alla
contrattazione a livello di CSA con le OO.SS territoriali.
6.
La contrattazione sindacale a livello provinciale avviene nei
tempi e con le modalità contemplate per quella regionale, salvo
più specifiche indicazioni previste nella delega di cui al comma
5. A tal fine la delegazione di parte pubblica sarà presieduta da
un delegato del Direttore Regionale e la delegazione sindacale dai
segretari provinciali e/o territoriali delle OO.SS firmatarie del
presente contratto.Le conseguenti intese sono a disposizione delle
OO.SS. regionali che sottoscrivono il presente contratto.
7.
La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti
dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165. Entro il primo
mese di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette. Decorso tale termine, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà d’iniziativa
nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico, la contrattazione deve concludersi, di norma, entro il
30 giugno dell’a.s. precedente.
ARTICOLO 4 – Partecipazione
1.
L’Amministrazione scolastica
regionale, con cadenza annuale, fornisce, ai soggetti sindacali
firmatari del CCNL, informazioni preventive e successive corredate
da relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti
materie:
-
formazione in servizio,
aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
-
criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale;
-
modalità organizzative per
l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
-
operatività di nuovi sistemi
informativi o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
-
dati generali sullo stato di
occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
-
strumenti e metodologie per la
valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto;
-
andamento generale della mobilità
del personale.
L’Amministrazione rende periodicamente disponibili le informazioni
sullo stato dei finanziamenti erogati alle scuole.
2.
Gli incontri per
l’informazione, relativi alle predette materie, sono accompagnati
da documentazione che viene fornita ai sindacati, preferibilmente
per posta elettronica, in sede di trattativa.
3.
Su ciascuna delle
materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo
in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere
consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche,
per un esame più approfondito di singoli problemi, al fine di
avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di
formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione
decentrata.
4.
Le OOSS. firmatarie del
presente contratto possono richiedere, nel termine di due giorni
lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato
un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto
dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi
successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e
dovrà, in ogni caso, chiudersi nel termine perentorio di sette
giorni lavorativi dall’apertura.
5.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio
dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi, di
norma, entro il 30 giugno dell’a.s. precedente.
6.
Commissioni Paritetiche.
L’istituto della partecipazione può prevedere (art. 3 , lettera b
del CCNL/2003), la costituzione di comitati paritetici con
finalità propositive come:
-
Comitato per le pari opportunità (L.
125 del 10/4/1991).
Tale
organismo viene costituito, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del CCNL/2003,
con i compiti indicati al comma 2 del medesimo articolo.
-
Organismo paritetico territoriale
(D.L.vo 626/94; art.72 CCNL/2003).
L’organismo paritetico già costituito ai sensi dell’art. 20 del
D.L.vo 626/94, svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2
dell’art.72 citato.
Le
proposte avanzate dai predetti organismi nelle materie di
rispettiva competenza saranno tenute presenti nell’ambito dei vari
livelli di relazioni sindacali.
ARTICOLO 5 – Relazioni
sindacali a livello regionale e territoriale
1.
Ai fini della Contrattazione
Decentrata, la Direzione Scolastica s'impegna a comunicare per
iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
Protocollo d'Intesa, entro l'inizio di ciascun anno scolastico, la
composizione della Delegazione di parte pubblica, con indicazione
della eventuale delega a trattare rispetto alle singole materie.
2.
Entro il 30 ottobre di ciascun anno
scolastico, ai sensi della L.241/90, la Direzione Scolastica
Regionale e gli Uffici Scolastici Territoriali comunicano
formalmente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo anche
i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici e/o
procedimenti.
3.
Qualora nel corso dell’anno scolastico
avvenissero cambiamenti rispetto a quanto comunicato
dall’Amministrazione Scolastica ai sensi dei due commi precedenti,
l’Amministrazione stessa segnalerà tempestivamente alle
Organizzazioni Sindacali anche tali modifiche.
4.
Le Segreterie Regionali delle
Organizzazioni Sindacali comunicano alla Direzione Scolastica,
entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, la composizione
della propria delegazione trattante.
5.
Resta inteso che, nella Contrattazione
Decentrata Regionale, l'Amministrazione può essere assistita dall'ARAN,
mentre le Organizzazioni Sindacali da esperti delle rispettive
Segreterie Nazionali, nonché da componenti di Consulte e
Coordinamenti.
6.
La contrattazione decentrata si apre
entro 15 giorni dalla presentazione formale della piattaforma
rivendicativa ai sensi dell’articolo 4 del CCNL. La piattaforma,
presentata da almeno un soggetto sindacale avente titolo, deve
essere inviata, a cura della organizzazione sindacale alla
Direzione Scolastica Regionale ed a tutti gli altri soggetti
sindacali, dando formale assicurazione di adempimento.
7.
La Direzione Scolastica Regionale
convoca le delegazioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento
della piattaforma; nella convocazione scritta del primo incontro
di contrattazione, comunicherà anche la composizione dell’intero
tavolo trattante.
8.
La contrattazione dovrà concludersi
entro 30 giorni dal suo formale avvio. Durante l’intera fase (i
primi 15 giorni ed i successivi 30) l’Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali non assumeranno iniziative unilaterali
riguardo ai temi trattati.
ARTICOLO 6 - Assemblee
territoriali
1.
Ai sensi delle disposizioni normative
e contrattuali in vigore, le Segreterie Regionali e/o Provinciali
delle Organizzazioni Sindacali del comparto rappresentative, ai
sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 per la
ripartizione dei distacchi e permessi, e la RSU nel suo complesso
possono convocare
assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio, sia a
livello territoriale regionale e/o provinciale sia a livello di
singola istituzione scolastica.
2.
Nei limiti di quanto previsto
dall'art.8 del CCNL Scuola le assemblee territoriali in orario di
servizio possano avere una durata massima di 2 (due) ore; i tempi
necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per
l’eventuale ritorno alla sede di servizio sono a carico del
partecipante all’assemblea, nel limite delle 10 ore annue, che li
definisce in relazione alle obiettive distanze, a prescindere
dalla scansione oraria delle lezioni.
3.
Per il personale impegnato in turni o
lezioni anche pomeridiani, limitatamente ai docenti della scuola
materna, di quelli del tempo pieno e prolungato nella scuola
elementare e media e per il personale ATA, il Dirigente Scolastico
concorderà con la RSU le modalità di fruizione del diritto di
partecipazione all’assemblea, anche modificando l’assetto orario
della scuola. In considerazione delle differenze di orario di
servizio tra i diversi ordini e gradi di scuola, tra le diverse
qualifiche professionali, tra i diversi moduli-orario adottati, si
rende necessario determinare quale orario standard delle assemblee
territoriali, le fasce orario dalle ore 8,30 alle 10,30 e dalle
11,30 alle ore 13,30.
4.
Quanto stabilito ai precedenti commi 2
e 3 si applica a tutte le tipologie di personale dipendente dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
servizio nelle scuole statali, sia a tempo indeterminato sia a
tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
5.
Le assemblee possono riguardare la
generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il
personale docente, educativo ed ATA può essere invitato a
partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non
coincidenti.
ARTICOLO 7 - Permessi
sindacali
1.
I dirigenti sindacali delle OO.SS.
rappresentative del comparto Scuola, ai sensi del C.C.N.Q. del 7
agosto 1998, hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei
permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per
l’espletamento del loro mandato. I dirigenti sindacali sono quelli
indicati nel C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, contratto che definisce
negli articoli 10, 11 e 12 la tipologia dei permessi sindacali.Gli
elenchi dei suddetti potenziali fruitori di permessi sindacali
vengono presentati e conservati esclusivamente presso gli Uffici
Scolastici Territoriali, e possono essere integrati e/o modificati
in qualunque momento su richiesta delle singole Organizzazioni
Sindacali rappresentative.
2.
I componenti le R.S.U. possono fruire
di permessi sindacali anche su richiesta delle OO.SS. regionali o
provinciali.
3.
I permessi sindacali di cui al comma
precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed
individuali, secondo le modalità previste dal CCNL e dal C.C.N.Q.
del 7 agosto 1998.
4.
La fruizione dei permessi sindacali di
cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente
Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o
Regionali delle Organizzazioni Sindacali.
5.
La concessione dei permessi di cui al
precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere
dalla compatibilità delle esigenze di servizio in relazione
all’assenza dei Dipendenti interessati.
6.
La richiesta di permesso deve essere
avanzata di norma con un preavviso di almeno due giorni, che, in
caso di urgenza può essere ridotto a 24 ore precedenti la
fruizione.
7.
Il personale docente ed educativo può
fruire di permessi di cui all’art. 10 del CCNQ 7/8/98 fino ad un
massimo di 12 giorni per anno scolastico, con il limite di 5
giorni lavorativi per bimestre. Il personale docente ed educativo
in permesso sindacale è sostituito ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Il DSGA può
fruire fino ad un massimo di 36 giorni complessivi nell’arco
dell’anno scolastico e può cumulare permessi consecutivi fino a 12
giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 5 giorni
consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se
intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 15
giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere
richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico
in maniera non continuativa. Il restante personale ATA ha diritto
di fruire di 60 giorni complessivi nell’arco dell’anno scolastico
e può cumulare permessi consecutivi fino ad un tetto massimo di 20
giorni lavorativi. Nei casi di fruizione superiore a 10 giorni
consecutivi, il successivo permesso può essere fruito se
intercorre un periodo di effettivo servizio non inferiore a 5
giorni. Tali periodi di permessi cumulativi possono essere
richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico
in maniera non continuativa. Detti periodi non potranno, comunque,
essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli
istituti contrattuali.
8.
Non è consentito effettuare il cumulo
di permessi giornalieri ed orari di cui all’art. 3 durante lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali (art. 4 CIN
8/10/99).
9.
I dipendenti che sono in semi-esonero
sindacale possono fruire, in casi di urgenza, del permesso
sindacale, con obbligo di recupero delle ore entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso
sindacale, in analogia con il permesso breve. I dipendenti in
semi-esonero sindacale componenti di organismi statutari delle
OO.SS., possono fruire dei permessi di cui all’art. 11 CCNQ del
7/8/98.
ARTICOLO 8 - Agibilità
sindacale
1.
Nella sede della Direzione Scolastica
Regionale e nelle sedi degli Uffici Scolastici Territoriali alle
Organizzazioni Sindacali rappresentative è garantito l'utilizzo di
un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto
di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.
2.
Le Bacheche sindacali di cui al comma
precedente devono essere ubicate in un luogo facilmente
accessibile e di normale transito da parte del pubblico.
3.
Le comunicazioni ufficiali fra le
parti firmatarie del presente Protocollo avvengono tramite lettera
scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
4.
L’Amministrazione è tenuta a far
pervenire alle Organizzazioni sindacali tutte le circolari, le
comunicazioni e le note inviate alle scuole, di carattere non
riservato.
5.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie
possono accedere agli uffici per motivi istituzionali.
6.
Le parti concordano incontri con
cadenza almeno mensile per la verifica dello stato di attuazione
degli accordi.
7.
Nelle materie di cui all’art. 4, per
gli aspetti attuativi e organizzativi i Dirigenti dei rispettivi
C.S.A. forniranno puntuale informazione alle OO.SS. territoriali.
ARTICOLO 9 -
Patrocinio e patronato
1.
Le Organizzazioni Sindacali, per il
tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie
provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli
interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a
tutta la documentazione di qualunque procedimento che riguardi
personalmente il delegante.
2.
Le lavoratrici ed i lavoratori in
attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa
formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di
patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti
organi dell'Amministrazione Scolastica.
3.
Le OO.SS. possono presenziare a tutte
le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti
al personale dela Scuola. A tal fine, Il Direttore Generale dell’U.S.R.
Basilicata e i dirigenti del C.S.A. daranno comunicazione
tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni. Nel
caso di operazioni di propria competenza, il Dirigente Scolastico
della Scuola polo ne darà comunicazione al CSA che informerà le
OO.SS. provinciali.
ARTICOLO 10-
Interpretazione autentica
1.
In attuazione dell'art.49 del d.lgs.
30/3/2001 n.165, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo
regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro
10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per
definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla
data del primo incontro.
2.
Al fine di cui al comma 1, la parte
interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi
ed applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo integrativo.
4.
L’accordo viene notificato alle
istituzioni scolastiche entro cinque giorni dalla Direzione
Regionale.
Letto, approvato e sottoscritto
Potenza , 30 aprile 2004
LE PARTI FIRMATARIE
Per la parte
sindacale
Per la parte pubblica
Il Dirigente
CGIL
Scuola_____________________
Renato PAGLIARA
CISL Scuola______________________
UIL Scuola_______________________
SNALS Scuola____________________
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