IL NUOVO CONTRATTO DELLA SCUOLA 2002-2005

Sintesi delle principali novità nei primi 5 capi.

Siamo in presenza di un testo coordinato unico che raccoglie tutte le norme contrattuali ancora in vigore e presenti in vari contratti precedenti, sequenze contrattuali ed interpretazioni autentiche sottoscritti a decorrere dal 1995 in poi. Nella premessa viene fornito l’elenco delle norme riunificate.

Il testo contiene anche delle note allegate in cui vengono riportate le disposizioni legislative citate nell’articolato del contratto. Molte di queste, anche se abrogate ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, sono da considerarsi tuttora in vigore in quanto richiamate nel testo del contratto.

 

DISPOSIZIONI GENERALI (capo I)

Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto.

Il presente contratto si applica a tutta l’area della funzione docente e all’area dei servizi generali, tecnici e amministrativi e concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa e 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

Art. 2 Interpretazione autentica.

Vengono definite la modalità per attivare l’istituto dell’interpretazione autentica in caso di controversie sull’interpretazione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 165/01.

 

RELAZIONI SINDACALI (Capo II)

Art. 3 Obiettivi e strumenti.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola in :

  • Contrattazione collettiva nazionale, regionale e di scuola.

  • Partecipazione (e cioè informazione preventiva e successiva, concertazione ed intese).

  • Interpretazione autentica.

Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa

·  A livello nazionale, e con cadenza di norma biennale, su:

  1. Mobilità compartimentale (la periodicità è legata alla definizione degli organici);

  2. Utilizzazione del personale in altre attività, compresa quella del personale in esubero o collocato fuori ruolo;

  3. Mobilità intercompartimentale.

·  A livello regionale, e con cadenza annuale:

  1. Tutela della salute.

  2. Criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello di istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio (inclusa la quota per la formazione).

  3. Criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo e Ata.

  4. Criteri di utilizzazione del personale.

  5. Criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

Con cadenza quadriennale:

  1. Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

  2. Criteri e modalità di svolgimento delle assemblee territoriali ed esercizio dei permessi sindacali.

  3. Istituzione di procedure di raffreddamento per i conflitti di scuola.

  4. Procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali territoriali regionali.

Art. 5 Partecipazione.

L’istituto della partecipazione si attiva a tutti i livelli istituzionali competenti per materia. L’Amministrazione è tenuta a fornire informazione preventiva con relativa documentazione cartacea e/o informatica, su:

  1. Formazione, aggiornamento e riconversione.

  2. Criteri di definizione e distribuzione degli organici.

  3. Modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato.

  4. Documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale.

  5. Operatività sistemi informativi di supporto ai servizi amministrativi e didattici.

  6. Dati generali sullo stato di occupazione e utilizzazione del personale.

  7. Strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.

  8. Andamento generale della mobilità.

Sulle materie oggetto di informazione le OO.SS. firmatarie possono chiedere l’attivazione di un tavolo di concertazione entro 2 gg. dal ricevimento dell’informazione. Entro i 5 gg. successivi l’Amministrazione deve attivare il tavolo che deve chiudersi al massimi entro i 7 gg. successivi. Il tavolo di concertazione verifica la possibilità di sottoscrivere intese.

 

Art. 6 Relazioni a livello di Istituzione Scolastica.

Le relazioni sindacali a livello di scuola consistono nell’informazione preventiva, contrattazione integrativa e informazione successiva.

Materie oggetto di Informazione preventiva:

(che deve essere fornita dal DS in appositi incontri e con consegna della relativa documentazione)

  1. Proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici.

  2. Criteri per la fruizione del permessi per l’aggiornamento.

  3. Utilizzazione dei servizi sociali.

Materie oggetto di contrattazione integrativa:

  1. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF.

  2. Criteri di assegnazione del personale docente, educativo e Ata alle sezioni staccate e ai plessi. Ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani.

  3. Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90.

  4. Attuazione della normativa sulla sicurezza.

  5. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo e criteri generali per l’attribuzione dei compensi accessori al personale (ivi compresi i compensi per le funzioni strumentali – art. 30 – le collaborazioni con il DS – art. 31 – la flessibilità – art. 86 lett. a – il lavoro straordinario del DSGA –

art. 87 – gli incarichi specifici attribuiti al personale Ata – art- 47 c. 2 - ecc…)

  1. Modalità e criteri relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e Ata e criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nella attività retribuite con il fondo d’istituto.

Nelle materie oggetto di contrattazione, il DS ha l’obbligo a formalizzare la propria proposta entro 10 gg. dall’avvio delle trattative. La contrattazione su tutte le materie è annuale, ma può essere prorogata dalle parti.

Materie oggetto di informazione successiva:

  1. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto.

  2. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese o accordi con altri enti e istituzioni.

  3. Verifica dell’attuazione della contrattazione di scuola sull’utilizzo delle risorse.

La contrattazione sulle materie che incidono sull’avvio dell’anno scolastico (es: criteri di assegnazione dei docenti alle sedi e plessi) deve avvenire in tempi congrui con l’inizio delle lezioni. Le parti, durante la trattativa e fino ad un massimo di 20 gg. dal suo avvio, non assumono iniziative unilaterali.

 

All’art. 7 Composizione delle delegazioni e all’art. 8 Assemblee, non ci sono novità di rilievo.

 

NORME COMUNI (capo III)

Art. 9 Aree a rischio e forti processi immigratori

Con il nuovo contratto i due istituti, con le relative risorse, vengono unificati e semplificati. Compete al MIUR ripartire le risorse alle Direzioni Scolastiche Regionali in misura uguale a quella attuale. I criteri per l’accesso a tale fondo da parte delle scuole saranno definiti dalla contrattazione regionale, insieme agli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica e i sistemi di rilevazione dei risultati. Le scuole dovranno presentare specifici progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico, entro tempi definiti sempre dalla contrattazione regionale. I compensi da erogare al personale docente e Ata coinvolto nella attività sono definiti dalla contrattazione di scuola, sulla base di criteri generali definiti dalla contrattazione regionale.

 

Art. 10 Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale.

Il contratto nazionale demanda alla contrattazione integrativa nazionale con il MIUR la definizione dei criteri e le modalità per attuare sia le varie forme di mobilità che le utilizzazioni del personale. Questo avverrà di norma ogni 2 anni e comunque in relazione alla periodicità di definizione degli organici. Al comma 11 c’è una importante novità: ai fini della mobilità a domanda, il servizio non di ruolo verrà riconosciuto per intero.

 

Art. 11 Pari opportunità

Si conferma la precedente normativa contrattuale, compresa l’istituzione presso il MIUR del comitato pari opportunità.

 

Art. 12 Congedi parentali

Viene confermata la normativa introdotta con l’art. 11 del contratto secondo biennio 2000-2001 in attuazione della legge n. 53/2000. La novità importante è che il contratto chiarisce una volta per tutte (all’art. 19 c. 14) quanto da noi sostenuto e cioè che la normativa contrattuale sui congedi parentali, di miglior favore rispetto alla legge e già introdotta con l’art. 11 del CCNL/01, va applicata a tutto il personale della scuola e quindi anche al personale supplente.

 

Per quanto riguarda le ferie, le festività ed i permessi brevi (art. 13, 14 e 16) non ci sono novità di rilievo.

 

Art. 15 Permessi retribuiti

Viene semplificata la norma precedente. I permessi per concorsi, esami e lutti possono essere anche autocertificati. Si è definitivamente chiarito (all’art. 77 c. 5) quanto da noi sostenuto e cioè che i permessi retribuiti e quelli legati alla L. 104/92 non riducono né ferie né 13 mensilità.

 

Art. 17 Assenze per malattia

In questo articolo viene finalmente risolta, e positivamente, la controversa questione delle ritenute sul compenso individuale accessorio (CIA) e sulla retribuzione professionale docenti (RPD) in caso di malattia fino a 15 giorni (comma 8 lett. a). Questo punto del contratto è stato negli ultimi 3 – 4 anni, oggetto di contenzioso tra lavoratori e scuola, tra scuole e direzioni provinciali del tesoro, tra le Organizzazioni Sindacali e lo stesso Tesoro. Il nuovo contratto chiarisce una volta per tutte che, trattandosi di compensi a carattere fisso e continuativo, le ritenute in caso di malattia breve non vanno applicate. Inoltre, in attuazione delle norme introdotte con l’ultima finanziaria, è stata tolta la possibilità che il personale Ata dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute venga collocato fuori ruolo (il comma 5 rimane solo per i docenti). Resta salvo il diritto ad essere utilizzati in compiti compatibili con lo stato di salute.

 

Art. 18 Aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio.

Al comma 3 viene introdotta una importante innovazione. Anche il personale della scuola può chiedere di essere collocato a domanda in aspettativa per un anno, non solo per motivi di famiglia o di studio, ma anche per motivi personali e cioè per realizzare una diversa esperienza lavorativa in altri comparti della Pubblica Amministrazione. D’ora in poi, ad esempio un vincitore di concorso, potrà espletare in questo modo il periodo di prova presso altre amministrazioni pubbliche.

 

Art. 19 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato.

Con il nuovo contratto vengono migliorati su molti punti i diritti dei supplenti. Viene semplificato e reso comprensibile

il testo dell’art. 25 del CCNL/95, che aveva subito diversi aggiustamenti successivi. In particolare:

  • si ribadisce una volta per tutte che i supplenti non sono obbligati a chiedere le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua e mese di giugno). Pertanto le ferie non fruite vanno retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 2);

  • oltre ai 6 giorni l’anno di permessi non retribuiti per motivi personali o familiari, sono stati aggiunti altri 8 giorni di permessi, sempre non retribuiti, per concorsi ed esami (comma 6);

  • in caso di lutto per perdita di coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado, spettano 3 giorni l’anno retribuiti, oltre ai 6 non retribuiti(comma 9);

  • si chiarisce che le norme contrattuali sui congedi parentali (introdotte con il contratto sul secondo biennio del 15/03/2001 e più favorevoli rispetto alla legge), vanno applicate anche ai supplenti (comma 14);

  • si chiarisce, infine, che anche le norme sulle gravi patologie (retribuzione al 100% dei periodi di malattia e non computo di tali giorni nel limite massimo di assenza) spettano al personale supplente, nel limite del rapporto di lavoro (comma 15).

Molti di questi punti che il contratto chiarisce definitivamente, sono stati spesso oggetto di contenzioso negli ultimi anni.

 

Art. 20 Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.

E’ stato chiarito che le assenze per infortunio e malattia dovute a causa di servizio non rientrano nel computo delle altre assenze per malattia, che la norma si applica al personale a tempo determinato nei limiti di durata del rapporto di lavoro ed anche (novità rispetto all’art. 17 del ccnl/01) su eventuale nomina conferita in costanza delle patologie di cui al presenta articolo.

 

Art. 21 Termini di preavviso Nulla di nuovo.

 

PERSONALE DOCENTE (Capo IV)

Art. 22 Intenti comuni

In questo articolo le parti stabiliscono di costituire una commissione congiunta al fine di elaborare entro il 31 dicembre prossimo possibili proposte e soluzioni per introdurre, nel prossimo biennio contrattuale 2004-2005, e se ci saranno le relative risorse, meccanismi di carriera per il personale docente. La commissione dovrà definirne anche i costi tendenziali. Con questo articolo le parti riaffermano la titolarità del contratto sull’intera materia.

 

Art. 23 Area docenti e contratto individuale.

Viene semplificato il precedente articolo e si rinvia alle norme di legge (codice civile) per le regole nella stipula del contratto individuale di lavoro.

 

Nessuna novità per quanto riguarda la funzione ed il profilo professionale docente (artt. 24 e 25)

 

Art. 26 Attività d’insegnamento.

Vengono riepilogati in un unico articolo i precedenti artt. 41 del ccnl/95, l’interpretazione autentica del luglio 97 sul non obbligo al recupero in caso di riduzione oraria per cause di forza maggiore esterne alla scuola (al comma 8) e l’art.24 del ccnl/99 in merito alla messa a punto del piano della attività e degli impegni di lavoro (comma 4).

 

Art. 27 Attività funzionali all’insegnamento.

Sono stati eliminati tutti i precedenti riferimenti a quanto previsto nei vari ordinamenti (per la programmazione dei consigli di classe e dei rapporti con le famiglie) dal momento che il regolamento dell’autonomia li ha già abrogati.

 

Art. 28 Attività aggiuntive e ore eccedenti

Si tratta in pratica di una norma di rinvio in attesa di una specifica sequenza contrattuale. Per le attività aggiuntive si confermano transitoriamente tutte le norme in vigore (art. 25 CCNL/99 e artt. 30, 31 e 32 del CCNI/99) e per il pagamento delle ore eccedenti non riconducibili al fondo si conferma la norma dell’art. 70 del CCNL/95.

Entro 30 gg. dalla firma definitiva verrà avviata presso l’Aran una apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l’intera materia.

 

Per le norme sull’ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali e sulle collaborazioni plurime (artt. 29 e 32) non ci sono novità.

 

Art. 30 Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa.

In ciascuna scuola sono confermate le risorse per le funzioni strumentali spettanti nell’anno scolastico in corso, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI/99.

Spetta al collegio docenti, con apposita delibera, identificarne la tipologia in coerenza con il POF, definire i criteri di attribuzione, il numero e i docenti destinatari dell’incarico. I relativi compensi sono definiti i sede di contrattazione di scuola. L’attribuzione dell’incarico non può comportare esonero totale dall’insegnamento. Il nuovo contratto non prevede più la retribuzione per la figura del vicario, dal momento che tale figura non è più prevista dalla nuova normativa sulla Dirigenza Scolastica (d.lgs 165/2001).

Se le scuole non utilizzano le specifiche risorse, queste possono essere utilizzate nell’anno scolastico successivo per le stesse finalità.

 

Art. 31 Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico.

Il DS, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di 2 docenti da lui individuati a cui può delegare specifici compiti. In sede di contrattazione d’istituto vengono definiti i compensi a carico del fondo.

 

Art. 33 Incarichi a tempo determinato per il personale in servizio.

Si tratta di una norma nuova di particolare rilievo. In analogia a quanto già previs to per il personale Ata nella sequenza contrattuale 8 marzo 2002, il personale docente a tempo indeterminato potrà accettare incarichi di insegnamento a tempo determinato per diverso ordine, grado o classe di concorso, purché di durata annuale. Per tale periodo, e fino ad un massimo complessivo di 3 anni, si mantiene la titolarità nel proprio posto, senza assegni, ma si assume la disciplina contrattuale del personale a tempo determinato (per ferie, permessi, assenze, ecc…).

 

Art. 34 Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile.

Viene introdotta un piccola ma significativa modifica. Ai fini del computo del periodo di assenza continuativa (150 giorni e 90 nelle classi terminali) per non riprendere le proprie classi e rimanere a disposizione, sono da includere anche i giorni di sospensione delle lezioni (es. Natale e Pasqua) e cioè l’intero periodo di assenza effettiva dall’insegnamento.

 

Sugli artt. 35 (Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive), 36 (rapporti di lavoro a tempo parziale), 37 (rapporto di lavoro a tempo determinato), 38 (personale impegnato in attività di educazione degli adulti in altre tipologie di attività didattiche), 39 (docenti che operano nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuole secondarie), 40 (servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le università), 41 (modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione, in cui si elimina la possibilità di fare supplenze brevi da parte dello studente in formazione) e 42 (individuazione del personale docente avente diritto di mensa gratuita), non ci sono novità.

 

Art. 43 Norma di rinvio.

In relazione all’entrata in vigore delle legge 53/03 e delle norme connesse, tutta la normativa del contratto può essere modificata in via pattizia, se necessario. Anche in quest’articolo le parti ribadiscono la titolarità delle parti e della contrattazione su tutto ciò che attiene il rapporto di lavoro (profilo, orario, carriera, …), anche in attuazione di quanto sottoscritto nell’intesa con il governo del 4 febbraio 2002.

 

PERSONALE ATA (Capo V)

Art. 44 Area Ata e contratto individuale di lavoro

Anche per gli Ata viene semplificato il precedente articolo e si rinvia alle norme di legge (codice civile) per le regole nella stipula del contratto individuale di lavoro.

 

Art. 45 Periodo di prova

Viene contrattualizzata la norma di legge (art. 560 del d.lgs 297/94). Si riduce il periodo di prova a 2 mesi per i profili delle aree A e A super e a 4 mesi per gli altri.

 

Art. 46 Sistema di classificazione professionale del personale Ata

Viene istituita una nuova articolazione del profilo del collaboratore scolastico (area As) e l’area C per tecnici e amministrativi (tabella A).

 

Art. 47 Compiti e mansioni del personale Ata

Tra i compiti del personale Ata vengono previsti incarichi organizzativi aggiuntivi che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.

La misura dei compensi e i criteri di attribuzione degli incarichi verranno definiti con il contratto integrativo di scuola.

Per il profilo del collaboratore gli incarichi saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona e all’handicap.

 

Art. 48 Mobilità professionale del personale Ata

La mobilità professionale verticale avverrà con procedura selettiva, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, cui verrà ammesso anche personale in servizio privo del titolo di studio previsto per il profilo di destinazione. La mobilità professionale orizzontale (cioè all’interno dell’area) potrà avvenire se in possesso del titolo oppure attraverso percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale.

 

Art. 49 Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi, tecnici e dei collaboratori scolastici.

Si prevede l’attivazione di corsi concorsi per l’accesso alle nuove qualifiche che comunque saranno attivate dal 2004.

 

Art. 50 Orario di lavoro Ata

Si chiarisce che l’orario ordinario è di 6 ore continuative.

 

Art. 51 Permessi e assenze del personale Ata chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive.

Si tratta di un articolo di nuova istituzione che contrattualizza una norma di legge.

 

Artt. 52 e 53 Modalità di prestazione dell’orario di lavoro, ritardi, recuperi e riposi compensativi.

In questi due articoli vengono recepite nel contratto nazionale le norme previste precedentemente all’art. 52 del CCNI/99. Non ci sono novità di rilievo in merito all’orario di lavoro.

 

Art. 54 Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Viene superata la fase sperimentale della riduzione dell’orario a 35 ore. Tale riduzione si applica a tutti i lavoratori delle scuole con orari di particolare complessità e gravosità.

 

Art. 55 Indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA

Per la copertura dei posti liberi e vacanti per tutto l’anno, verranno conferiti incarichi sulla base di graduatorie permanenti degli ex responsabili amministrativi istituite in base alla L. 124/99.

 

Art. 56 Collaborazioni plurime per il personale Ata

Il DSGA potrà prestare la propria collaborazione presso altre scuole

 

Art. 57 Rapporto di lavoro a tempo parziale

E’ stato introdotto il tempo parziale misto

 

Art. 58 Incarichi a tempo determinato per il personale in servizio

E’ stato chiarito che il personale Ata a tempo indeterminato potrà accertare incarichi nel comparto scuola senza perdere la titolarità del posto per periodi non inferiori ad un anno. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato.

 

Art. 59 Rapporto di lavoro a tempo determinato Nessuna novità.

 

Art. 60 Restituzione alla qualifica di provenienza

Articolo di nuova istituzione che consente a domanda la restituzione alla qualifica di provenienza

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