IL NUOVO CONTRATTO
DELLA SCUOLA 2002-2005
Sintesi delle principali novità
nei primi 5 capi.
Siamo in presenza di un testo coordinato
unico che raccoglie tutte le norme contrattuali ancora in vigore e
presenti in vari contratti precedenti, sequenze contrattuali ed
interpretazioni autentiche sottoscritti a decorrere dal 1995 in
poi. Nella premessa viene fornito l’elenco delle norme
riunificate.
Il testo contiene anche delle note allegate
in cui vengono riportate le disposizioni legislative citate
nell’articolato del contratto. Molte di queste, anche se abrogate
ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, sono da considerarsi
tuttora in vigore in quanto richiamate nel testo del contratto.
DISPOSIZIONI GENERALI (capo I)
Art. 1 Campo di applicazione, durata,
decorrenza del presente contratto.
Il presente contratto si applica a tutta l’area
della funzione docente e all’area dei servizi generali, tecnici e
amministrativi e concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre
2005 per la parte normativa e 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003
per la parte economica.
Art. 2 Interpretazione autentica.
Vengono definite la modalità per attivare
l’istituto dell’interpretazione autentica in caso di controversie
sull’interpretazione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 49
del d.lgs 165/01.
RELAZIONI SINDACALI (Capo II)
Art. 3 Obiettivi e strumenti.
Il sistema delle relazioni sindacali si
articola in :
-
Contrattazione collettiva nazionale,
regionale e di scuola.
-
Partecipazione (e cioè informazione
preventiva e successiva, concertazione ed intese).
-
Interpretazione autentica.
Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa
· A
livello nazionale, e con cadenza di norma biennale, su:
-
Mobilità compartimentale (la periodicità è
legata alla definizione degli organici);
-
Utilizzazione del personale in altre
attività, compresa quella del personale in esubero o collocato
fuori ruolo;
-
Mobilità intercompartimentale.
· A
livello regionale, e con cadenza annuale:
-
Tutela della salute.
-
Criteri di allocazione e utilizzo delle
risorse a livello di istituto per la lotta contro
l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a
rischio e a forte processo immigratorio (inclusa la quota per la
formazione).
-
Criteri, modalità e opportunità formative per
il personale docente, educativo e Ata.
-
Criteri di utilizzazione del personale.
-
Criteri e modalità di verifica dei risultati
delle attività di formazione.
Con cadenza quadriennale:
-
Criteri per la fruizione dei permessi per il
diritto allo studio.
-
Criteri e modalità di svolgimento delle
assemblee territoriali ed esercizio dei permessi sindacali.
-
Istituzione di procedure di raffreddamento
per i conflitti di scuola.
-
Procedure e aggiornamenti per la gestione
delle relazioni sindacali territoriali regionali.
Art. 5 Partecipazione.
L’istituto della partecipazione si attiva a
tutti i livelli istituzionali competenti per materia.
L’Amministrazione è tenuta a fornire informazione preventiva con
relativa documentazione cartacea e/o informatica, su:
-
Formazione, aggiornamento e riconversione.
-
Criteri di definizione e distribuzione degli
organici.
-
Modalità organizzative per l’assunzione del
personale a tempo indeterminato e determinato.
-
Documenti di previsione di bilancio relativi
alle spese per il personale.
-
Operatività sistemi informativi di supporto
ai servizi amministrativi e didattici.
-
Dati generali sullo stato di occupazione e
utilizzazione del personale.
-
Strumenti e metodologie per la valutazione
della produttività ed efficacia del sistema scolastico, anche in
rapporto alle sperimentazioni in atto.
-
Andamento generale della mobilità.
Sulle materie oggetto di informazione le OO.SS.
firmatarie possono chiedere l’attivazione di un tavolo di
concertazione entro 2 gg. dal ricevimento dell’informazione. Entro
i 5 gg. successivi l’Amministrazione deve attivare il tavolo che
deve chiudersi al massimi entro i 7 gg. successivi. Il tavolo di
concertazione verifica la possibilità di sottoscrivere intese.
Art. 6 Relazioni a livello di Istituzione
Scolastica.
Le relazioni sindacali a livello di scuola
consistono nell’informazione preventiva, contrattazione
integrativa e informazione successiva.
Materie oggetto di Informazione preventiva:
(che deve essere fornita dal DS in appositi
incontri e con consegna della relativa documentazione)
-
Proposta di formazione delle classi e di
determinazione degli organici.
-
Criteri per la fruizione del permessi per
l’aggiornamento.
-
Utilizzazione dei servizi sociali.
Materie oggetto di contrattazione
integrativa:
-
Modalità di utilizzazione del personale in
rapporto al POF.
-
Criteri di assegnazione del personale
docente, educativo e Ata alle sezioni staccate e ai plessi.
Ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani.
-
Modalità e criteri di applicazione dei
diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/90.
-
Attuazione della normativa sulla sicurezza.
-
Criteri generali per la ripartizione delle
risorse del fondo e criteri generali per l’attribuzione dei
compensi accessori al personale (ivi compresi i compensi per le
funzioni strumentali – art. 30 – le collaborazioni con il DS –
art. 31 – la flessibilità – art. 86 lett. a – il lavoro
straordinario del DSGA –
art. 87 – gli incarichi specifici attribuiti al
personale Ata – art- 47 c. 2 - ecc…)
-
Modalità e criteri relativi alla
organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo e Ata e criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo e Ata da
utilizzare nella attività retribuite con il fondo d’istituto.
Nelle materie oggetto di contrattazione, il DS
ha l’obbligo a formalizzare la propria proposta entro 10 gg.
dall’avvio delle trattative. La contrattazione su tutte le materie
è annuale, ma può essere prorogata dalle parti.
Materie oggetto di informazione successiva:
-
Nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto.
-
Criteri di individuazione e modalità di
utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese o accordi
con altri enti e istituzioni.
-
Verifica dell’attuazione della contrattazione
di scuola sull’utilizzo delle risorse.
La contrattazione sulle materie che incidono
sull’avvio dell’anno scolastico (es: criteri di assegnazione dei
docenti alle sedi e plessi) deve avvenire in tempi congrui con
l’inizio delle lezioni. Le parti, durante la trattativa e fino ad
un massimo di 20 gg. dal suo avvio, non assumono iniziative
unilaterali.
All’art. 7 Composizione delle delegazioni e
all’art. 8 Assemblee, non ci sono novità di rilievo.
NORME COMUNI (capo III)
Art. 9 Aree a rischio e forti processi
immigratori
Con il nuovo contratto i due istituti, con le
relative risorse, vengono unificati e semplificati. Compete al
MIUR ripartire le risorse alle Direzioni Scolastiche Regionali in
misura uguale a quella attuale. I criteri per l’accesso a tale
fondo da parte delle scuole saranno definiti dalla contrattazione
regionale, insieme agli obiettivi di lotta all’emarginazione
scolastica e i sistemi di rilevazione dei risultati. Le scuole
dovranno presentare specifici progetti finalizzati al recupero
dell’insuccesso scolastico, entro tempi definiti sempre dalla
contrattazione regionale. I compensi da erogare al personale
docente e Ata coinvolto nella attività sono definiti dalla
contrattazione di scuola, sulla base di criteri generali definiti
dalla contrattazione regionale.
Art. 10 Mobilità territoriale, professionale
e intercompartimentale.
Il contratto nazionale demanda alla
contrattazione integrativa nazionale con il MIUR la definizione
dei criteri e le modalità per attuare sia le varie forme di
mobilità che le utilizzazioni del personale. Questo avverrà di
norma ogni 2 anni e comunque in relazione alla periodicità di
definizione degli organici. Al comma 11 c’è una importante novità:
ai fini della mobilità a domanda, il servizio non di ruolo verrà
riconosciuto per intero.
Art. 11 Pari opportunità
Si conferma la precedente normativa
contrattuale, compresa l’istituzione presso il MIUR del comitato
pari opportunità.
Art. 12 Congedi parentali
Viene confermata la normativa introdotta con
l’art. 11 del contratto secondo biennio 2000-2001 in attuazione
della legge n. 53/2000. La novità importante è che il contratto
chiarisce una volta per tutte (all’art. 19 c. 14) quanto da noi
sostenuto e cioè che la normativa contrattuale sui congedi
parentali, di miglior favore rispetto alla legge e già introdotta
con l’art. 11 del CCNL/01, va applicata a tutto il personale della
scuola e quindi anche al personale supplente.
Per quanto riguarda le ferie, le festività
ed i permessi brevi (art. 13, 14 e 16) non ci sono novità di
rilievo.
Art. 15 Permessi retribuiti
Viene semplificata la norma precedente. I
permessi per concorsi, esami e lutti possono essere anche
autocertificati. Si è definitivamente chiarito (all’art. 77 c. 5)
quanto da noi sostenuto e cioè che i permessi retribuiti e quelli
legati alla L. 104/92 non riducono né ferie né 13 mensilità.
Art. 17 Assenze per malattia
In questo articolo viene finalmente risolta, e
positivamente, la controversa questione delle ritenute sul
compenso individuale accessorio (CIA) e sulla retribuzione
professionale docenti (RPD) in caso di malattia fino a 15 giorni
(comma 8 lett. a). Questo punto del contratto è stato negli ultimi
3 – 4 anni, oggetto di contenzioso tra lavoratori e scuola, tra
scuole e direzioni provinciali del tesoro, tra le Organizzazioni
Sindacali e lo stesso Tesoro. Il nuovo contratto chiarisce una
volta per tutte che, trattandosi di compensi a carattere fisso e
continuativo, le ritenute in caso di malattia breve non vanno
applicate. Inoltre, in attuazione delle norme introdotte con
l’ultima finanziaria, è stata tolta la possibilità che il
personale Ata dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di
salute venga collocato fuori ruolo (il comma 5 rimane solo per i
docenti). Resta salvo il diritto ad essere utilizzati in compiti
compatibili con lo stato di salute.
Art. 18 Aspettativa per motivi di famiglia,
personali e di studio.
Al comma 3 viene introdotta una importante
innovazione. Anche il personale della scuola può chiedere di
essere collocato a domanda in aspettativa per un anno, non solo
per motivi di famiglia o di studio, ma anche per motivi personali
e cioè per realizzare una diversa esperienza lavorativa in altri
comparti della Pubblica Amministrazione. D’ora in poi, ad esempio
un vincitore di concorso, potrà espletare in questo modo il
periodo di prova presso altre amministrazioni pubbliche.
Art. 19 Ferie, permessi ed assenze del
personale assunto a tempo determinato.
Con il nuovo contratto vengono migliorati su
molti punti i diritti dei supplenti. Viene semplificato e reso
comprensibile
il testo dell’art. 25 del CCNL/95, che aveva
subito diversi aggiustamenti successivi. In particolare:
-
si ribadisce una volta per tutte che i
supplenti non sono obbligati a chiedere le ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua e mese di
giugno). Pertanto le ferie non fruite vanno retribuite alla
cessazione del rapporto di lavoro (comma 2);
-
oltre ai 6 giorni l’anno di permessi non
retribuiti per motivi personali o familiari, sono stati aggiunti
altri 8 giorni di permessi, sempre non retribuiti, per concorsi
ed esami (comma 6);
-
in caso di lutto per perdita di coniuge, di
parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado, spettano 3
giorni l’anno retribuiti, oltre ai 6 non retribuiti(comma 9);
-
si chiarisce che le norme contrattuali sui
congedi parentali (introdotte con il contratto sul secondo
biennio del 15/03/2001 e più favorevoli rispetto alla legge),
vanno applicate anche ai supplenti (comma 14);
-
si chiarisce, infine, che anche le norme
sulle gravi patologie (retribuzione al 100% dei periodi di
malattia e non computo di tali giorni nel limite massimo di
assenza) spettano al personale supplente, nel limite del
rapporto di lavoro (comma 15).
Molti di questi punti che il contratto
chiarisce definitivamente, sono stati spesso oggetto di
contenzioso negli ultimi anni.
Art. 20 Infortunio sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio.
E’ stato chiarito che le assenze per infortunio
e malattia dovute a causa di servizio non rientrano nel computo
delle altre assenze per malattia, che la norma si applica al
personale a tempo determinato nei limiti di durata del rapporto di
lavoro ed anche (novità rispetto all’art. 17 del ccnl/01) su
eventuale nomina conferita in costanza delle patologie di cui al
presenta articolo.
Art. 21 Termini di preavviso Nulla di
nuovo.
PERSONALE DOCENTE (Capo IV)
Art. 22 Intenti comuni
In questo articolo le parti stabiliscono di
costituire una commissione congiunta al fine di elaborare entro il
31 dicembre prossimo possibili proposte e soluzioni per
introdurre, nel prossimo biennio contrattuale 2004-2005, e se ci
saranno le relative risorse, meccanismi di carriera per il
personale docente. La commissione dovrà definirne anche i costi
tendenziali. Con questo articolo le parti riaffermano la
titolarità del contratto sull’intera materia.
Art. 23 Area docenti e contratto
individuale.
Viene semplificato il precedente articolo e si
rinvia alle norme di legge (codice civile) per le regole nella
stipula del contratto individuale di lavoro.
Nessuna novità per quanto riguarda la
funzione ed il profilo professionale docente (artt. 24 e 25)
Art. 26 Attività d’insegnamento.
Vengono riepilogati in un unico articolo i
precedenti artt. 41 del ccnl/95, l’interpretazione autentica del
luglio 97 sul non obbligo al recupero in caso di riduzione oraria
per cause di forza maggiore esterne alla scuola (al comma 8) e
l’art.24 del ccnl/99 in merito alla messa a punto del piano della
attività e degli impegni di lavoro (comma 4).
Art. 27 Attività funzionali
all’insegnamento.
Sono stati eliminati tutti i precedenti
riferimenti a quanto previsto nei vari ordinamenti (per la
programmazione dei consigli di classe e dei rapporti con le
famiglie) dal momento che il regolamento dell’autonomia li ha già
abrogati.
Art. 28 Attività aggiuntive e ore eccedenti
Si tratta in pratica di una norma di rinvio in
attesa di una specifica sequenza contrattuale. Per le attività
aggiuntive si confermano transitoriamente tutte le norme in vigore
(art. 25 CCNL/99 e artt. 30, 31 e 32 del CCNI/99) e per il
pagamento delle ore eccedenti non riconducibili al fondo si
conferma la norma dell’art. 70 del CCNL/95.
Entro 30 gg. dalla firma definitiva verrà
avviata presso l’Aran una apposita sequenza contrattuale, per
riesaminare e omogeneizzare l’intera materia.
Per le norme sull’ampliamento dell’offerta
formativa e prestazioni professionali e sulle collaborazioni
plurime (artt. 29 e 32) non ci sono novità.
Art. 30 Funzioni strumentali al piano
dell’offerta formativa.
In ciascuna scuola sono confermate le risorse
per le funzioni strumentali spettanti nell’anno scolastico in
corso, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI/99.
Spetta al collegio docenti, con apposita
delibera, identificarne la tipologia in coerenza con il POF,
definire i criteri di attribuzione, il numero e i docenti
destinatari dell’incarico. I relativi compensi sono definiti i
sede di contrattazione di scuola. L’attribuzione dell’incarico non
può comportare esonero totale dall’insegnamento. Il nuovo
contratto non prevede più la retribuzione per la figura del
vicario, dal momento che tale figura non è più prevista dalla
nuova normativa sulla Dirigenza Scolastica (d.lgs 165/2001).
Se le scuole non utilizzano le specifiche
risorse, queste possono essere utilizzate nell’anno scolastico
successivo per le stesse finalità.
Art. 31 Attività di collaborazione con il
Dirigente Scolastico.
Il DS, nello svolgimento delle proprie
funzioni, può avvalersi di 2 docenti da lui individuati a cui può
delegare specifici compiti. In sede di contrattazione d’istituto
vengono definiti i compensi a carico del fondo.
Art. 33 Incarichi a tempo determinato per il
personale in servizio.
Si tratta di una norma nuova di particolare
rilievo. In analogia a quanto già previs to per il personale Ata
nella sequenza contrattuale 8 marzo 2002, il personale docente a
tempo indeterminato potrà accettare incarichi di insegnamento a
tempo determinato per diverso ordine, grado o classe di concorso,
purché di durata annuale. Per tale periodo, e fino ad un massimo
complessivo di 3 anni, si mantiene la titolarità nel proprio
posto, senza assegni, ma si assume la disciplina contrattuale del
personale a tempo determinato (per ferie, permessi, assenze,
ecc…).
Art. 34 Rientro in servizio dei docenti dopo
il 30 aprile.
Viene introdotta un piccola ma significativa
modifica. Ai fini del computo del periodo di assenza continuativa
(150 giorni e 90 nelle classi terminali) per non riprendere le
proprie classi e rimanere a disposizione, sono da includere anche
i giorni di sospensione delle lezioni (es. Natale e Pasqua) e cioè
l’intero periodo di assenza effettiva dall’insegnamento.
Sugli artt. 35 (Permessi ed assenze del
personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche
elettive), 36 (rapporti di lavoro a tempo parziale), 37 (rapporto
di lavoro a tempo determinato), 38 (personale impegnato in
attività di educazione degli adulti in altre tipologie di attività
didattiche), 39 (docenti che operano nell’ambito dei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l’insegnamento nella scuole secondarie), 40
(servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le
università), 41 (modalità di svolgimento delle attività di
tirocinio didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di
supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in
formazione, in cui si elimina la possibilità di fare supplenze
brevi da parte dello studente in formazione) e 42
(individuazione del personale docente avente diritto di mensa
gratuita), non ci sono novità.
Art. 43 Norma di rinvio.
In relazione all’entrata in vigore delle legge
53/03 e delle norme connesse, tutta la normativa del contratto può
essere modificata in via pattizia, se necessario. Anche in quest’articolo
le parti ribadiscono la titolarità delle parti e della
contrattazione su tutto ciò che attiene il rapporto di lavoro
(profilo, orario, carriera, …), anche in attuazione di quanto
sottoscritto nell’intesa con il governo del 4 febbraio 2002.
PERSONALE ATA (Capo V)
Art. 44 Area Ata e contratto individuale di
lavoro
Anche per gli Ata viene semplificato il
precedente articolo e si rinvia alle norme di legge (codice
civile) per le regole nella stipula del contratto individuale di
lavoro.
Art. 45 Periodo di prova
Viene contrattualizzata la norma di legge (art.
560 del d.lgs 297/94). Si riduce il periodo di prova a 2 mesi per
i profili delle aree A e A super e a 4 mesi per gli altri.
Art. 46 Sistema di classificazione
professionale del personale Ata
Viene istituita una nuova articolazione del
profilo del collaboratore scolastico (area As) e l’area C per
tecnici e amministrativi (tabella A).
Art. 47 Compiti e mansioni del personale Ata
Tra i compiti del personale Ata vengono
previsti incarichi organizzativi aggiuntivi che, nell’ambito dei
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità
ulteriori per la realizzazione del piano dell’offerta formativa.
La misura dei compensi e i criteri di
attribuzione degli incarichi verranno definiti con il contratto
integrativo di scuola.
Per il profilo del collaboratore gli incarichi
saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza alla persona e all’handicap.
Art. 48 Mobilità professionale del personale
Ata
La mobilità professionale verticale avverrà con
procedura selettiva, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione, cui verrà ammesso anche
personale in servizio privo del titolo di studio previsto per il
profilo di destinazione. La mobilità professionale orizzontale
(cioè all’interno dell’area) potrà avvenire se in possesso del
titolo oppure attraverso percorsi di qualificazione e
aggiornamento professionale.
Art. 49 Valorizzazione della professionalità
degli assistenti amministrativi, tecnici e dei collaboratori
scolastici.
Si prevede l’attivazione di corsi concorsi per
l’accesso alle nuove qualifiche che comunque saranno attivate dal
2004.
Art. 50 Orario di lavoro Ata
Si chiarisce che l’orario ordinario è di 6 ore
continuative.
Art. 51 Permessi e assenze del personale Ata
chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive.
Si tratta di un articolo di nuova istituzione
che contrattualizza una norma di legge.
Artt. 52 e 53 Modalità di prestazione
dell’orario di lavoro, ritardi, recuperi e riposi compensativi.
In questi due articoli vengono recepite nel
contratto nazionale le norme previste precedentemente all’art. 52
del CCNI/99. Non ci sono novità di rilievo in merito all’orario di
lavoro.
Art. 54 Riduzione dell’orario di lavoro a 35
ore settimanali.
Viene superata la fase sperimentale della
riduzione dell’orario a 35 ore. Tale riduzione si applica a tutti
i lavoratori delle scuole con orari di particolare complessità e
gravosità.
Art. 55 Indennità di amministrazione e
sostituzione del DSGA
Per la copertura dei posti liberi e vacanti per
tutto l’anno, verranno conferiti incarichi sulla base di
graduatorie permanenti degli ex responsabili amministrativi
istituite in base alla L. 124/99.
Art. 56 Collaborazioni plurime per il
personale Ata
Il DSGA potrà prestare la propria
collaborazione presso altre scuole
Art. 57 Rapporto di lavoro a tempo parziale
E’ stato introdotto il tempo parziale misto
Art. 58 Incarichi a tempo determinato per il
personale in servizio
E’ stato chiarito che il personale Ata a tempo
indeterminato potrà accertare incarichi nel comparto scuola senza
perdere la titolarità del posto per periodi non inferiori ad un
anno. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della
relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a
tempo determinato.
Art. 59 Rapporto di lavoro a tempo
determinato Nessuna novità.
Art. 60 Restituzione alla qualifica di
provenienza
Articolo di nuova istituzione che consente a
domanda la restituzione alla qualifica di provenienza |