Il nuovo CCNL come testo unificato

 

 Con il nuovo Contratto sono state realizzate tre tipi di semplificazione delle norme in materia di rapporto di lavoro del comparto scuola:

 

  1. la riunificazione di tutti i contratti stipulati con l’Aran, ma non con il Miur;

  2. il disboscamento di tutte le norme speciali in materia di lavoro, precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs 29;

  3. la disapplicazione di norme del testo unico della scuola (D.Lgs 297/’94).

 

Sono fatti importanti perché rendono molto più semplice l’utilizzo del testo contrattuale per i lavoratori.

Esaminiamo i tre aspetti.

 

1. La riunificazione dei contratti

Non era un’operazione obbligatoria, ma assolutamente necessaria.

Non è stata fatta negli altri comparti del pubblico impiego.

Ciò comporta non solo un unico testo, ma anche l’abrogazione dei testi precedenti e cioè

punto elenco

i due Contratti quadriennali del 1995 e del 1999 ed i relativi Contratti biennali economici;

punto elenco

gli accordi aggiuntivi stipulati in sessioni separate di ogni contratto (chiamate sequenze contrattuali);

punto elenco

gli accordi su telelavoro, arbitrato e conciliazione stipulati in applicazione di accordi quadro sottoscritti dalle Confederazioni e validi per tutto il pubblico impiego;

punto elenco

l’accordo previsto dalla legge 124 sull’inquadramento del personale ATA degli Enti Locali.

 

L’elenco dei contratti unificati ed abrogati è contenuto nella premessa al nuovo CCNL.

Lo sintetizziamo:

 

CCNL quadriennio 1994-1997

4.8.1995

e accordi aggiuntivi (sequenza contrattuale):

-          educatori dei convitti

2.5.1996

-          docenti delle scuole italiane all'estero

11.12.1996

Interpretazioni autentiche degli artt. 19 (ferie), 41 (riduzione ora di lezione per pendolarismo) del CCNL

17.9.1997

CCNL II° biennio economico 1996-97

1.8.1996

CCNL quadriennio 1998-2001

26.5.1999

e accordi aggiuntivi (sequenza contrattuale)

-          scuole all’estero, convitti, IRRSAE

24.2.2000

-          conferma del regime orario dei docenti

18.10.2000

-          scuole italiane all'estero

14.9.2001

-          profili del coordinatore amministrativo e tecnico, collaboratore scolastico

8.3.2002

CCNL II° biennio 2000-2001

15.3.2001

-          inquadramento del personale ATA proveniente dagli EE.LL.,

20.7.2000

-          telelavoro

18.10.2001

-          arbitrato e conciliazione

18.10.2001

 

Nell’inserire le norme in un unico testo sono state anche apportate modifiche, di cui non si dà conto qui per motivi di spazio.

Non sono state, ovviamente, inserite le norme che:

  • riguardano il personale delle Accademie e Conservatori ed i Dirigenti Scolastici che costituiscono comparti contrattuali autonomi;

  • hanno esaurito gli effetti (ad esempio l’accordo aggiuntivo 26.2.1998 che applica gli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995) o non sono stati applicati (ad esempio l’art.29 CCNL sulle procedure per assegnare la maggiorazione di 6 milioni ai docenti).

 

Non sono state inserite nell’attuale Contratto due norme del CCNL del 1995:

  • art.70 sul compenso dell’ora eccedente. Rimane in vigore, perché richiamata espressamente dagli articoli 28, 83, 86, e sarà riesaminata nella apposita sequenza contrattuale;

  • art.69 sulle funzioni superiori e l’indennità di reggenza. La retribuzione di un lavoratore che per un periodo svolge funzioni di livello superiore (ad esempio: docente diplomato che insegna su posto di docente laureato, docente che sostituisce dirigente scolastico, assistente che sostituisce direttore) è regolata dall’art.52 del DLgs 165/01 che prevede il pagamento della retribuzione corrispondente al livello superiore.

 

2. Disapplicazione delle norme speciali precedenti il D.Lgs 29.

La seconda operazione, a differenza della prima, era obbligatoria, perché prevista dal D.Lgs 29 del 1993, che rappresenta il testo base del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

E’ un decreto delegato emanato in base alla legge delega 421/’92. Nel 1993 si sono susseguiti altri Decreti Legislativi che hanno modificato ed integrato il testo iniziale, l’ultimo dei quali il n° 546 del 23 dicembre 1993, entrato in vigore il 13 gennaio 1994.

Ricordiamoci questa data.

Il D.Lgs 29 è stato profondamente modificato nel 1997 e nel 1998 per effetto della delega contenuta nella legge Bassanini (L 59/’97).

Ora vi è un nuovo testo unificato il D.Lgs 165 del 2001.

 

Ebbene, poiché prima del 1993 il rapporto di lavoro pubblico era regolato anche, e per gli aspetti normativi soprattutto, dalla legge, il D.Lgs 29 ha previsto che:

punto elenco

i primi due CCNL di ogni comparto potessero disapplicare (non abrogare) le norme di legge sulle materie che venivano regolate dal contratto;

punto elenco

che alla firma del secondo CCNL non avrebbero più prodotto effetti tutte le norme speciali in materia di lavoro che riguardano il comparto, a meno che non siano esplicitamente richiamate.

 

Con il nuovo Contratto è stata quindi portata a termine questa operazione, che in verità è relativa al precedente CCNL.

Le norme che hanno cessato automaticamente di produrre effetti sono solo quelle precedenti al 13 gennaio 1994, data di entrata in vigore dell’ultimo testo del D.Lgs 29. Quelle successive possono essere disapplicate in occasione di una nuova regolamentazione contrattuale.

Se per effetto di questa disapplicazione generale si verificasse una lacuna le parti concordano una eventuale nuova norma o una interpretazione autentica (art.142.2).

 

Ciò vuol dire che hanno cessato di produrre effetti, in particolare, i contratti stipulati in ambito della Legge Quadro che regolava la questione prima del 1993, DPR 209/’97 DPR 395/’98 e DPR 399/’98 tranne alcuni articoli espressamente richiamati.

 

Non hanno invece cessato di produrre effetti, perché richiamati espressamente, alcune norme precedenti il 13 gennaio 1994 su:

  • trattamento di missione;

  • pensione;

  • mutilati ed invalidi.

legge/contratto

art.

vedi CCNL 03 art.

DPR 3/57

69 e 70 (aspettativa per motivi familiari)

18

17 (limiti del dovere verso il superiore) per docenti, ma sarebbe bene mantenere anche gli articoli 15 e 16

142

DPR 417/74

art.88 comma 4 (compenso di ora eccedente)

28

DPR 209/97

art.6 (compenso di ora eccedente)

28

DPR 395/88

art.3 (permessi di studio)

art.7 (conglobamento della contingenza nella 13^)

142

DPR 399/88

art.3 comma 6 e 7 (docenti di religione)

art.3 comma 10 (compenso di ora eccedente)

art.21 (garanzie in materia di trasferimento per incompatibilità) per docenti

142

28

142

L 26/80 e L 333/85

aspettativa se il coniuge lavora all’estero

142

 

Queste poche norme sarebbe stato meglio inserirle nel testo del CCNL, ma l’Aran non ha condiviso questa nostra rivendicazione (e non si capisce perché).

 

Hanno cessato di produrre effetti molti articoli del DPR 3 del 1957, il vecchio statuto degli impiegati dello stato, ma in modo differenziato per docenti e personale ATA.

Vale la pena quindi di fare il punto.

 

Per il personale ATA sono disapplicati tutti gli articoli, tranne:

  • quelli richiamati dal CCNL (art.69 e 70, sull’aspettativa per motivi di famiglia)

  • quelli che, sempre nell’ambito del rapporto di lavoro, riguardano materie regolate da legge, come la responsabilità (18-30, implicitamente richiamati dall’art.55 del DLgs 165/01) e l’incompatibilità (60-65, espressamente richiamati dall’art.53 del DLgs 165/01).

Per i docenti rimangono in vigore, oltre gli articoli precedenti, anche gli articoli richiamati dal testo unico della scuola:

  • in materia di disciplina (art.91-99, 100-123, 88-90), fino all’entrata in vigore della nuova legge sugli organi collegiali, prevista per i primi mesi del 2004, quando è prevista una sessione contrattuale (art.88 del CCNL).

  • decadenza dal rapporto di lavoro (127 -128) e riammissione (132).

Per il personale ATA questi istituti sono regolati dal Contratto 2003, che riprende norme contenute in precedenti contratti.

 

E’ opportuno completare l’opera di disapplicazione delle norme di legge che interessano istituti regolati per via contrattuale successivi al 13 gennaio 1994 nella apposita sequenza (art.142.4).

 

3. Disapplicazione di norme successive al 13 gennaio 1994

Le norme di legge in materia di lavoro successive al 13 gennaio 1994 possono essere disapplicate dal CCNL quando interviene per regolare diversamente la materia.

Con questo contratto sono state disapplicate alcune norme che erano contenute nel testo unico della scuola.

 

art.

argomento

perché regolata da

475

assegnazioni provvisorie di sede docenti

contratto sulla mobilità

568

assegnazione provvisoria ata

contratto sulla mobilità

478

sostituzione dei docenti assenti

455

utilizzazione del personale docente e DOA

contratto sulla utilizzazione

480

inquadramenti in profili professionali amm.vi

mobilità intercomparto

 

Altri articoli dovrebbero essere disapplicati perché la materia è già regolata dal CCNL

 

art.

argomento

vedi CCNL 2003 art.

572

tempo parziale

57

577

commissione di disciplina personale ATA

90

578

composizione della commissione di disciplina

90

 

 

E’ stato invece riesumato l’art. 484, che era stato abrogato dall’art.69 del D.Lgs 165/’01 con l’entrata in vigore della disciplina in materia di conciliazione ed arbitrato.

Si ripristina la possibilità (non l’obbligo) di presentare in materia di trasferimenti interregionali ricorsi gerarchici al Ministero, che acquisisce il parere del consiglio del contenzioso del CNPI.

Su questo punto abbiamo dichiarato il nostro dissenso, in sede di trattativa, perché è sicuramente più funzionale l’attuale normativa piuttosto che la riedizione di procedure legate a tutt’altra fase del ruolo dell’Amministrazione.

 

Per quanto ci riguarda riteniamo opportuno portare nel Contratto tutte le norme contenute ancora nel testo unico della scuola in occasione della sequenza contrattuale prevista dall’art.142 citato per fornire un quadro completo ed organico di tutti gli istituti.

 

4. I contratti integrativi

Queste operazioni di abrogazione e di disapplicazione non interessano i vari contratti integrativi che rimangono in vigore fino al loro rinnovo, tranne gli articoli che sono stati espressamente inseriti nel CCNL o che sono incompatibili con il nuovo CCNL.

 

Esaminiamo il contratto integrativo del 31 agosto 1999, stipulato con il Ministero, che ha subito profondamente degli effetti del nuovo CCNL.

 

1. Molti articoli sono stati infatti inseriti nel nuovo CCNL, perché riguardano materie che furono rinviate al contratto integrativo solo per chiudere le trattativa. Ora sono riportate alla loro sede naturale del CCNL. Gli articoli e le tabelle del CCNI sono quindi abrogati.

 

materia

art. CCNI

CCNL 03 art.

formazione

8

10

13

14

15

18 e 19

20

63

64

65

66

67

68

69

CIA,

25

tabella A

80

tabella 3

fondo,

30 e 31

32

86

85

orario di lavoro degli ata

52

52 53 54

sostituzione del direttore

51

55

sicurezza.

57-61

70-74

indennità di amministrazione

tabella C

tabella 9

compenso orario aggiuntivo docenti

tabella D

tabella 5

compenso orario aggiuntivo ATA

tabella D1

tabella 6

indennità lavoro notturno – festivo

tabella D2

tabella 7

indennità bilinguismo

tabella E

tabella 8

 

 

2. Sono anche abrogate le norme che riguardano il personale delle Accademie e Conservatori e i Dirigenti Scolastici (art. 33, 40-43).

 

3. Sono abrogate le norme incompatibili con il nuovo CCNL, ad esempio:

 

art. CCNI

argomento

vedi CCNL 2003 art.

6 e 7

contratto integrativo sulla formazione

5, è prevista l’informazione

9

osservatorio

non previsto

17

formazione funzioni obiettivo

non previsto

38

50

allegato 6 e7

funzioni aggiuntive

profili e graduatorie delle funzioni aggiuntive

47.1 b) incarichi specifici

allegato 1 e 2

intesa sulle aree a rischio

9, è prevista l’informazione

allegato 3

aree delle funzioni obiettivo

27, non prevede aree

possono servire da indicazione al collegio ma non sono vincolanti

 

4. Sono in vigore gli altri articoli, anche se qualche comma potrebbe non essere compatibile con il nuovo Contratto, in particolare:

 

art. CCNI

12

diritto alla formazione del personale docente

28 e 29

sui parametri per il calcolo del fondo, fino alla definizione dei nuovi previsti dalla apposita sequenza (art.83 CCNL ‘03)

34

indennità di amministrazione

35 e 36

progetti speciali, non realizzati

37

criteri di distribuzione delle risorse per le funzioni obiettivo

39

docenti che hanno diritto alla mensa gratuita

50

criteri di distribuzione delle risorse per gli incarichi al personale ATA (invece delle funzioni aggiuntive)

54-56

criteri per la mobilità e la utilizzazione

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