Il nuovo CCNL
come testo unificato
Con il nuovo Contratto sono
state realizzate tre tipi di semplificazione delle norme in
materia di rapporto di lavoro del comparto scuola:
-
la riunificazione di tutti i
contratti stipulati con l’Aran, ma non con il Miur;
-
il disboscamento di tutte le
norme speciali in materia di lavoro, precedenti l’entrata in
vigore del D.Lgs 29;
-
la disapplicazione di norme del
testo unico della scuola (D.Lgs 297/’94).
Sono fatti importanti perché
rendono molto più semplice l’utilizzo del testo contrattuale per i
lavoratori.
Esaminiamo i tre aspetti.
1. La
riunificazione dei contratti
Non era un’operazione
obbligatoria, ma assolutamente necessaria.
Non è stata fatta negli altri
comparti del pubblico impiego.
Ciò comporta non solo un unico
testo, ma anche l’abrogazione dei testi precedenti e cioè
|
i due Contratti quadriennali
del 1995 e del 1999 ed i relativi Contratti biennali
economici; |
|
gli accordi aggiuntivi
stipulati in sessioni separate di ogni contratto (chiamate
sequenze contrattuali); |
|
gli accordi su telelavoro,
arbitrato e conciliazione stipulati in applicazione di accordi
quadro sottoscritti dalle Confederazioni e validi per tutto il
pubblico impiego; |
|
l’accordo previsto dalla
legge 124 sull’inquadramento del personale ATA degli Enti
Locali. |
L’elenco dei contratti unificati
ed abrogati è contenuto nella premessa al nuovo CCNL.
Lo sintetizziamo:
CCNL
quadriennio 1994-1997
|
4.8.1995 |
e accordi
aggiuntivi (sequenza contrattuale): |
|
-
educatori dei convitti |
2.5.1996 |
-
docenti delle scuole italiane all'estero |
11.12.1996 |
Interpretazioni autentiche degli artt. 19 (ferie), 41
(riduzione ora di lezione per pendolarismo) del CCNL
|
17.9.1997 |
CCNL II°
biennio economico 1996-97 |
1.8.1996 |
|
|
CCNL
quadriennio 1998-2001
|
26.5.1999 |
e accordi
aggiuntivi (sequenza contrattuale) |
|
-
scuole all’estero, convitti, IRRSAE |
24.2.2000 |
-
conferma del regime orario dei docenti |
18.10.2000 |
-
scuole italiane all'estero |
14.9.2001 |
-
profili del coordinatore amministrativo e tecnico,
collaboratore scolastico |
8.3.2002 |
CCNL II°
biennio 2000-2001 |
15.3.2001 |
|
|
-
inquadramento del personale ATA proveniente dagli EE.LL., |
20.7.2000 |
-
telelavoro |
18.10.2001 |
-
arbitrato e conciliazione |
18.10.2001 |
Nell’inserire le norme in un
unico testo sono state anche apportate modifiche, di cui non si dà
conto qui per motivi di spazio.
Non sono state, ovviamente,
inserite le norme che:
-
riguardano il personale delle
Accademie e Conservatori ed i Dirigenti Scolastici che
costituiscono comparti contrattuali autonomi;
-
hanno
esaurito gli effetti (ad esempio l’accordo aggiuntivo 26.2.1998
che applica gli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995) o non sono
stati applicati (ad esempio l’art.29 CCNL sulle procedure per
assegnare la maggiorazione di 6 milioni ai docenti).
Non sono state inserite
nell’attuale Contratto due norme del CCNL del 1995:
-
art.70 sul compenso dell’ora
eccedente. Rimane in vigore, perché richiamata espressamente
dagli articoli 28, 83, 86, e sarà riesaminata nella apposita
sequenza contrattuale;
-
art.69 sulle funzioni superiori
e l’indennità di reggenza. La retribuzione di un lavoratore che
per un periodo svolge funzioni di livello superiore (ad esempio:
docente diplomato che insegna su posto di docente laureato,
docente che sostituisce dirigente scolastico, assistente che
sostituisce direttore) è regolata dall’art.52 del DLgs 165/01
che prevede il pagamento della retribuzione corrispondente al
livello superiore.
2.
Disapplicazione delle norme speciali precedenti il D.Lgs 29.
La seconda operazione, a
differenza della prima, era obbligatoria, perché prevista dal
D.Lgs 29 del 1993, che rappresenta il testo base del rapporto di
lavoro pubblico contrattualizzato.
E’ un decreto delegato emanato in
base alla legge delega 421/’92. Nel 1993 si sono susseguiti altri
Decreti Legislativi che hanno modificato ed integrato il testo
iniziale, l’ultimo dei quali il n° 546 del 23 dicembre 1993,
entrato in vigore il 13 gennaio 1994.
Ricordiamoci questa data.
Il D.Lgs 29 è stato profondamente
modificato nel 1997 e nel 1998 per effetto della delega contenuta
nella legge Bassanini (L 59/’97).
Ora vi è un nuovo testo unificato
il D.Lgs 165 del 2001.
Ebbene, poiché prima del 1993 il
rapporto di lavoro pubblico era regolato anche, e per gli aspetti
normativi soprattutto, dalla legge, il D.Lgs 29 ha previsto che:
|
i primi due CCNL di ogni
comparto potessero disapplicare (non abrogare) le norme
di legge sulle materie che venivano regolate dal contratto;
|
|
che alla firma del secondo
CCNL non avrebbero più prodotto effetti tutte le norme
speciali in materia di lavoro che riguardano il comparto, a
meno che non siano esplicitamente richiamate.
|
Con il nuovo Contratto è stata
quindi portata a termine questa operazione, che in verità è
relativa al precedente CCNL.
Le norme che hanno cessato
automaticamente di produrre effetti sono solo quelle precedenti al
13 gennaio 1994, data di entrata in vigore dell’ultimo testo del
D.Lgs 29. Quelle successive possono essere disapplicate in
occasione di una nuova regolamentazione contrattuale.
Se per effetto di questa
disapplicazione generale si verificasse una lacuna le parti
concordano una eventuale nuova norma o una interpretazione
autentica (art.142.2).
Ciò vuol dire che hanno cessato
di produrre effetti, in particolare, i contratti stipulati in
ambito della Legge Quadro che regolava la questione prima del
1993, DPR 209/’97 DPR 395/’98 e DPR 399/’98 tranne alcuni articoli
espressamente richiamati.
Non hanno invece cessato di
produrre effetti, perché richiamati espressamente, alcune norme
precedenti il 13 gennaio 1994 su:
-
trattamento di missione;
-
pensione;
-
mutilati ed invalidi.
legge/contratto |
art. |
vedi CCNL
03 art. |
DPR 3/57 |
69 e 70
(aspettativa per motivi familiari) |
18 |
|
17 (limiti
del dovere verso il superiore) per docenti, ma sarebbe bene
mantenere anche gli articoli 15 e 16 |
142 |
DPR 417/74 |
art.88
comma 4 (compenso di ora eccedente) |
28 |
DPR 209/97 |
art.6
(compenso di ora eccedente) |
28 |
DPR 395/88 |
art.3
(permessi di studio)
art.7
(conglobamento della contingenza nella 13^) |
142 |
DPR 399/88 |
art.3
comma 6 e 7 (docenti di religione)
art.3
comma 10 (compenso di ora eccedente)
art.21
(garanzie in materia di trasferimento per incompatibilità) per
docenti |
142
28
142 |
L 26/80 e
L 333/85 |
aspettativa se il coniuge lavora all’estero |
142 |
Queste poche norme sarebbe stato
meglio inserirle nel testo del CCNL, ma l’Aran non ha condiviso
questa nostra rivendicazione (e non si capisce perché).
Hanno cessato di produrre effetti
molti articoli del DPR 3 del 1957, il vecchio statuto degli
impiegati dello stato, ma in modo differenziato per docenti e
personale ATA.
Vale la pena quindi di fare il
punto.
Per il personale ATA sono
disapplicati tutti gli articoli, tranne:
-
quelli richiamati dal CCNL (art.69
e 70, sull’aspettativa per motivi di famiglia)
-
quelli che, sempre nell’ambito
del rapporto di lavoro, riguardano materie regolate da legge,
come la responsabilità (18-30, implicitamente richiamati
dall’art.55 del DLgs 165/01) e l’incompatibilità (60-65,
espressamente richiamati dall’art.53 del DLgs 165/01).
Per i docenti rimangono in
vigore, oltre gli articoli precedenti, anche gli articoli
richiamati dal testo unico della scuola:
-
in materia di disciplina (art.91-99,
100-123, 88-90), fino all’entrata in vigore della nuova legge
sugli organi collegiali, prevista per i primi mesi del 2004,
quando è prevista una sessione contrattuale (art.88 del CCNL).
-
decadenza dal rapporto di
lavoro (127 -128) e riammissione (132).
Per il personale ATA questi
istituti sono regolati dal Contratto 2003, che riprende norme
contenute in precedenti contratti.
E’ opportuno completare l’opera
di disapplicazione delle norme di legge che interessano istituti
regolati per via contrattuale successivi al 13 gennaio 1994 nella
apposita sequenza (art.142.4).
3.
Disapplicazione di norme successive al 13 gennaio 1994
Le norme di legge in materia di
lavoro successive al 13 gennaio 1994 possono essere disapplicate
dal CCNL quando interviene per regolare diversamente la materia.
Con questo contratto sono state
disapplicate alcune norme che erano contenute nel testo unico
della scuola.
art. |
argomento |
perché
regolata da |
475 |
assegnazioni provvisorie di sede docenti |
contratto sulla mobilità |
568 |
assegnazione provvisoria ata |
contratto sulla mobilità |
478 |
sostituzione dei docenti assenti |
|
455 |
utilizzazione del personale docente e DOA |
contratto sulla utilizzazione |
480 |
inquadramenti in profili professionali amm.vi |
mobilità
intercomparto |
Altri articoli dovrebbero essere
disapplicati perché la materia è già regolata dal CCNL
art. |
argomento |
vedi
CCNL 2003 art. |
572 |
tempo
parziale |
57 |
577 |
commissione di disciplina personale ATA |
90 |
578 |
composizione della commissione di disciplina |
90 |
E’ stato invece riesumato l’art.
484, che era stato abrogato dall’art.69 del D.Lgs 165/’01 con
l’entrata in vigore della disciplina in materia di conciliazione
ed arbitrato.
Si ripristina la possibilità (non
l’obbligo) di presentare in materia di trasferimenti
interregionali ricorsi gerarchici al Ministero, che acquisisce il
parere del consiglio del contenzioso del CNPI.
Su questo punto abbiamo
dichiarato il nostro dissenso, in sede di trattativa, perché è
sicuramente più funzionale l’attuale normativa piuttosto che la
riedizione di procedure legate a tutt’altra fase del ruolo
dell’Amministrazione.
Per quanto ci riguarda riteniamo
opportuno portare nel Contratto tutte le norme contenute ancora
nel testo unico della scuola in occasione della sequenza
contrattuale prevista dall’art.142 citato per fornire un quadro
completo ed organico di tutti gli istituti.
4. I contratti
integrativi
Queste operazioni di abrogazione
e di disapplicazione non interessano i vari contratti integrativi
che rimangono in vigore fino al loro rinnovo, tranne gli articoli
che sono stati espressamente inseriti nel CCNL o che sono
incompatibili con il nuovo CCNL.
Esaminiamo il contratto
integrativo del 31 agosto 1999, stipulato con il Ministero,
che ha subito profondamente degli effetti del nuovo CCNL.
1. Molti articoli sono stati
infatti inseriti nel nuovo CCNL, perché riguardano materie che
furono rinviate al contratto integrativo solo per chiudere le
trattativa. Ora sono riportate alla loro sede naturale del CCNL.
Gli articoli e le tabelle del CCNI sono quindi abrogati.
materia |
art.
CCNI |
CCNL 03
art. |
formazione |
8
10
13
14
15
18 e 19
20 |
63
64
65
66
67
68
69
|
CIA,
|
25
tabella
A |
80
tabella
3
|
fondo,
|
30 e 31
32 |
86
85
|
orario
di lavoro degli ata |
52 |
52 53 54
|
sostituzione del direttore |
51 |
55
|
sicurezza. |
57-61 |
70-74
|
indennità di amministrazione
|
tabella
C |
tabella
9 |
compenso
orario aggiuntivo docenti
|
tabella
D |
tabella
5 |
compenso
orario aggiuntivo ATA
|
tabella
D1 |
tabella
6 |
indennità lavoro notturno – festivo
|
tabella
D2 |
tabella
7 |
indennità bilinguismo
|
tabella
E |
tabella
8 |
2. Sono anche abrogate le norme
che riguardano il personale delle Accademie e Conservatori e i
Dirigenti Scolastici (art. 33, 40-43).
3. Sono abrogate le norme
incompatibili con il nuovo CCNL, ad esempio:
art.
CCNI |
argomento |
vedi
CCNL 2003 art. |
6 e 7 |
contratto integrativo sulla formazione |
5, è
prevista l’informazione |
9 |
osservatorio |
non
previsto |
17 |
formazione funzioni obiettivo |
non
previsto |
38 |
|
|
50
allegato
6 e7 |
funzioni
aggiuntive
profili
e graduatorie delle funzioni aggiuntive |
47.1 b)
incarichi specifici |
allegato
1 e 2 |
intesa
sulle aree a rischio |
9, è
prevista l’informazione |
allegato
3 |
aree
delle funzioni obiettivo |
27, non
prevede aree
possono
servire da indicazione al collegio ma non sono vincolanti |
4. Sono in vigore gli altri
articoli, anche se qualche comma potrebbe non essere compatibile
con il nuovo Contratto, in particolare:
art. CCNI |
|
12 |
diritto
alla formazione del personale docente |
28 e 29 |
sui
parametri per il calcolo del fondo, fino alla definizione dei
nuovi previsti dalla apposita sequenza (art.83 CCNL ‘03) |
34 |
indennità
di amministrazione |
35 e 36 |
progetti
speciali, non realizzati |
37 |
criteri di
distribuzione delle risorse per le funzioni obiettivo |
39 |
docenti
che hanno diritto alla mensa gratuita |
50 |
criteri di
distribuzione delle risorse per gli incarichi al personale ATA
(invece delle funzioni aggiuntive) |
54-56 |
criteri
per la mobilità e la utilizzazione |
|