A proposito di
collaboratori del dirigente scolastico e vicari.
Nel 2000, con
la piena attuazione della dirigenza scolastica il Ministero della
Pubblica Istruzione chiese un parere al Consiglio di Stato in
merito al permanere di due norme previste nel Testo Unico ( D.lgs
n. 297/1994 ) :
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l’art 7,
che prevede l’elezione del vicario da parte del Collegio dei
docenti; |
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l’art. 459,
che assegna esoneri, totali o parziali dall'insegnamento, a
chi sostituisce il dirigente scolastico.
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Il
consiglio di Stato analizzò la normativa e sottolineò come le
norme del Testo Unico che prevedono l’elezione del vicario siano
in contraddizione con la facoltà del dirigente scolastico di
scegliere i propri collaboratori e sostenne che delle due
disposizioni che disciplinano la stessa materia in modo
differente è prevalente, per le responsabilità affidate al
Dirigente scolastico, la disposizione successiva nel tempo che
attua pienamente l’autonomia.
Infatti –
argomenta il Consiglio di Stato- il dirigente scolastico :” è
stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto
attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola,
contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità
giuridica dell'istituzione scolastica.”
“Peraltro -
continua - tale conclusione appare anche l'unica possibile sul
piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25/bis, non
può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra
delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla
scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal
dirigente scolastico delegante.”
"Relativamente
alla figura del Collaboratore Vicario, poi, prevista per il Capo
d'Istituto dall'articolo 396 del D.L.vo 297/94, essa non sembra
trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo
prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse,
infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni
spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un
vicario del dirigente che sia eletto da un Organo Collegiale".
Ed ancora: “
La
soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico
in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere
ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento
temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi
collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o
attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente
dirigente generale per assenze protratte nel tempo.”
Infine il
Consiglio di Stato, sul primo punto conclude: “Ora, poiché tra le
funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella
relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la
designazione di quest'ultimo spetta al capo d'istituto, come
aspetto specifico della gestione del personale ne deriva come
corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione
della posizione giuridica del suo principale collaboratore.”
Sulla
seconda questione, quella della sopravvivenza nel sistema
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza
scolastica, della norma che assegna esoneri totali o parziali
dall'insegnamento a chi sostituisce il dirigente scolastico, Il
Consiglio sottolineò come : “ la norma in esame non sia in
contraddizione con il nuovo quadro normativo; al contrario,
l'eliminazione di una risorsa già prevista nel Sistema precedente
sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti
delle istituzioni scolastiche.”
“Si
ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di
cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni
organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato
di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata
e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto,
previste dal citato art. 459 T.U. n. 297/1994, lo stesso dirigente
possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione
all'Ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi
alla copertura del posto di insegnamento.
“
Nel concludere
l'espressione del parere, infine, il Consiglio segnalò comunque la
:”… necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella
materia in esame. Infatti, il recente D.L.vo n. 233 del 30/6/1999
ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della
scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale,
individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e
propositivi, nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,
nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici
locali, mentre risulta ancora pendente il Disegno di riforma degli
organi scolastici.”
Il
contratto, con coerenza, ha preso atto della scomparse del
Vicario, registrando la situazione legislativa vigente,
riconoscendo, con le risorse contrattuali a disposizione, due
collaboratori individuati dal dirigente. Esoneri e semiesoneri,
invece, costituiscono una risorsa che la legge mette a
disposizione delle scuola e compete al Ministero assicurarla; il
Dirigente Scolastico la attribuirà al collaboratore che egli
stesso incarica della sua sostituzione. |