Chi sono ?
Tutti i lavoratori ATA che al 7 Giugno 2006 hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.ai quali sarà riconosciuto un beneficio economico stipendiale annuo per lo svolgimento di compiti più complessi pari a:
NO.
Svolgerà le stesse mansioni che svolgeva prima in conseguenza dell’attribuzione degli incarichi specifici.
La differenza, rispetto a prima, consiste nel fatto che tali mansioni sono acquisite nel proprio profilo professionale e non saranno più retribuite con il salario accessorio ma, invece, con una retribuzione di carattere stipendiale permanente attribuita per riconoscere e valorizzare il lavoro svolto.
SI.
L’art. 7, comma 3, del CCNL 2004 - 2005 individua le mansioni che dovranno essere svolte dal personale conseguentemente all’acquisizione del beneficio economico in aggiunta a quelle del profilo di appartenenza compresa, per gli assistenti amministrativi, la sostituzione del Dsga.
La specifica delle mansioni ha carattere indicativo per stabilire il grado di complessità e di responsabilità delle prestazioni che il personale beneficiario dell’art. 7 sarà tenuto a svolgere, a partire dal nuovo anno scolastico, nell’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione di scuola.
NO.
L’acquisizione del beneficio economico non comporta spostamenti da una scuola all’altra.
Il personale idoneo al beneficio sulla base della graduatoria provinciale sarà individuato dal piano delle attività predisposto dal Dsga come titolare dello svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7, e ricompreso nella contrattazione di scuola che dovrà rivedere l’organizzazione del lavoro e le relative retribuzioni.
Sarà la contrattazione di istituto a stabilire sia i criteri per la sostituzione del Dsga sia i compiti di maggiore complessità che svolgerà l’altro collega che beneficia dell’art. 7.
No.
L’art. 4 dell’Accordo del 10 maggio prevede che la contrattazione di scuola nel tener conto delle mansioni assegnate al personale ai sensi dell’art. 7 dovrà colmare l’eventuale differenza retributiva rispetto a chi svolge compiti analoghi con gli incarichi specifici.
Ad esempio: se nella propria scuola, l’incarico specifico per l’assistenza agli alunni diversamente abili viene compensato con 600 euro annui, chi svolge le mansioni attribuite con l’art. 7 avrà diritto ad avere l’integrazione di ulteriori 270 euro, aggiuntivi ai 330 di base, utilizzando il finanziamento degli incarichi specifici. A questo fine la contrattazione di scuola utilizzerà il finanziamento degli incarichi specifici.
Sì.
La scuola continuerà ad avere le stesse risorse dell’anno scorso per gli incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2002/5). Ma considerato che l’art. 7 compensa già i compiti più complessi svolti dal personale (compresa la sostituzione del DSGA) con un aumento dello stipendio tabellare, gli incarichi specifici potranno essere attribuiti solo a chi non beneficia dell’art. 7. Questo significa che la contrattazione di scuola avrà più risorse a disposizione per attribuire incarichi a più lavoratori.
SI.
In ogni caso il personale che beneficia dell’art. 7 potrà accedere a tutte le attività retribuite con il fondo di istituto necessarie al funzionamento della scuola che continuano ad essere regolate dalla contrattazione di scuola.
SI.
Le graduatorie e il sistema di attribuzione dei benefici economici hanno carattere permanente. Tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie acquisiscono il diritto a percepire il beneficio economico. Chi non otterrà il beneficio in questa prima fase lo potrà ottenere successivamente man mano che ci saranno i pensionamenti e le ulteriori risorse contrattuali.
SI.
Per lo svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7 al personale viene corrisposta una retribuzione annua di carattere stipendiale utile a tutti gli effetti pensionistici e del trattamento di fine rapporto.
NO.
Le scuole acquisiscono solamente la domanda dell'interessato che autocertifica i titoli e i crediti posseduti sotto la propria responsabilità. La valutazione dei titoli autocertificati dal personale in senso tradizionale non è compito della scuola ma sarà fatta in automatico dal programma messo a punto dal sistema informatico, in base alla tabella prevista dall’allegato 2.
E' compito della scuola, invece, scartare dall'inserimento al sistema quei titoli che sono stati dichiarati dall'interessato ma che non sono previsti dall'allegato 2, come ad esempio un master universitario, un attestato di dattilografia, il servizio fatto come docente, educatore, ecc.
Il CSA, avvalendosi del sistema informativo pubblica le graduatorie provinciali definitive. Inoltre, effettuerà idonei controlli secondo quanto previsto dalla legge sull’autocertificazione.
Si.
Ovviamente avrà un beneficio economico ridotto: ad esempio se è assistente amministrativo a 18 ore settimanali anziché 1000 euro annuali ne riceverà 500.
SI.
Il personale che ai sensi dell’art. 58 è titolare di un contratto a tempo determinato in un altro profilo professionale può presentare la domanda per avere il beneficio economico di cui all’art.7. Sarà incluso regolarmente nella graduatoria provinciale sulla base dei titoli posseduti e potrà partecipare alle iniziative di formazione nella provincia di titolarità. Ovviamente il conseguimento del beneficio economico avverrà soltanto alla ripresa del servizio nel profilo di titolarità con lo svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7.
NO.
La scelta fatta dall’accordo è stata quella di definire un mix di titoli ( servizio – titoli di studio – crediti professionali) che valorizza la storia professionale di ognuno.
Per questo si è scelto di riconoscere, in particolare, l’esperienza professionale acquisita nel tempo (servizio prestato nel profilo di appartenenza punti 2 ogni anno; servizio prestato in altri profili punti 1 ogni anno) e le ulteriori responsabilità professionali esercitate tramite l’assunzione degli incarichi specifici.
Ciò comporta che nell’attribuzione del punteggio per lo svolgimento degli incarichi di cui al punto 9 e di quelli previsti dal punto 10 della tabella di valutazione, per la sostituzione del Dsga, non si deve tenere conto della loro durata ma soltanto del fatto che siano stati regolarmente attribuiti e retribuiti.
Sono valutabili solo gli incarichi attribuiti in regime di contrattazione di scuola ai sensi degli articoli indicati nella tabella.
Gli incarichi dell’anno scolastico 2005 - 2006 sono valutabili se attribuiti entro il 31 dicembre 2005.
SI.
Come servizio non di ruolo svolto in altri profili (punti 1).
SI.
La valutazione dei titoli di servizio, sia esso di ruolo che non di ruolo, va presa in considerazione dell’anno scolastico di riferimento solo se si sono superati i 6 mesi oppure i 180 giorni.
NO.
il servizio prestato, in ragione della valutazione stabilita per ad anno scolastico o frazione superiore a sei mesi, è valutabile solo fino al 31 Agosto 2005.
SI.
La formazione per la qualificazione non è selettiva, vale solo come credito e non da diritto punteggi.
La formazione per l’acquisizione del beneficio economico previsto dall’Art. 7 è composta da due sezioni specifiche e distinte con una durata di 42 ore complessive per l’area A) e di 56 ore per l’area B).
Chi ha già svolto la formazione INDIRE per la qualificazione potrà avvalersi del credito acquisito scegliendo un percorso più breve per l’acquisizione del beneficio economico partecipando solo alla seconda parte del corso.
Il superamento favorevole del corso come previsto dallo stesso art. 7 consiste nell’obbligo di frequenza di almeno ¾ delle attività in presenza e lo svolgimento di quelle on line.
SI.
I corsi di aggiornamento/formazione sono valutabili se svolti entro il 31.12. 2005. L’attività di formazione certificata è sempre valutabile a prescindere dal periodo nel quale è stata svolta. A questo fine non è rilevante né la durata dei corsi né il momento in cui è stata svolta ma solo da chi è stata promossa: Amministrazione, scuole e/o Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell'Amministrazione. Presso il sito del Miur (http://www.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_qualificate.shtml è possibile verificare l’elenco dei soggetti accreditati per svolgere la formazione.
SI.
La tabella di valutazione titoli è unica per tutti i profili. Di conseguenza i titoli previsti dall’allegato 2 vanno valutati se l’interessato dichiara di possederli.
Si.
Si tratta di due procedure diverse e distinte tra loro. La prima, regolata dall’accordo sull’attuazione dell’ art. 7, riguarda la mobilità orizzontale all’interno dello stesso profilo che riconosce e valorizza economicamente il lavoro già svolto e non è selettiva.
La seconda (art. 48) invece è una mobilità verticale che consente il passaggio ai profili superiori mediante la partecipazione a procedure selettive.
L’insieme delle due procedure costituisce il sistema di valorizzazione professionale rivendicato con la “Vertenza nazionale” e mai realizzato fino ad ora.