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Le domande piu' frequenti poste dai lavoratori sull’art. 7

Argomenti
  • Destinatari e ricadute sul lavoro
  • La retribuzione
  • La domanda e la gestione delle graduatorie
  • La valutazione dei titoli e dei crediti
  • La formazione e i corsi come si valutano
  • Il rapporto con l’art. 48 e la mobilità professionale

I destinatari dell’art. 7

Chi sono ?
Tutti i lavoratori ATA che al 7 Giugno 2006 hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.ai quali sarà riconosciuto un beneficio economico stipendiale annuo per lo svolgimento di compiti più complessi pari a:

  • 1000 euro per assistenti amministrativi/ tecnici/cuochi;
  • 330 euro per i collaboratori scolastici.

Le ricadute sul lavoro

Chi acquisisce il beneficio economico dell’art. 7 svolgerà mansioni diverse da quelle svolte attualmente ?

NO.
Svolgerà le stesse mansioni che svolgeva prima in conseguenza dell’attribuzione degli incarichi specifici.
La differenza, rispetto a prima, consiste nel fatto che tali mansioni sono acquisite nel proprio profilo professionale e non saranno più retribuite con il salario accessorio ma, invece, con una retribuzione di carattere stipendiale permanente attribuita per riconoscere e valorizzare il lavoro svolto.

Le mansioni di cui all’art. 7 vanno svolte obbligatoriamente ?

SI.
L’art. 7, comma 3, del CCNL 2004 - 2005 individua le mansioni che dovranno essere svolte dal personale conseguentemente all’acquisizione del beneficio economico in aggiunta a quelle del profilo di appartenenza compresa, per gli assistenti amministrativi, la sostituzione del Dsga.
La specifica delle mansioni ha carattere indicativo per stabilire il grado di complessità e di responsabilità delle prestazioni che il personale beneficiario dell’art. 7 sarà tenuto a svolgere, a partire dal nuovo anno scolastico, nell’organizzazione del lavoro stabilita dalla contrattazione di scuola.

E’ vero che chi beneficerà dell’art. 7 dovrà spostarsi in altra scuola ?

NO.
L’acquisizione del beneficio economico non comporta spostamenti da una scuola all’altra.
Il personale idoneo al beneficio sulla base della graduatoria provinciale sarà individuato dal piano delle attività predisposto dal Dsga come titolare dello svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7, e ricompreso nella contrattazione di scuola che dovrà rivedere l’organizzazione del lavoro e le relative retribuzioni.

Se nella stessa scuola a beneficiare dell’art. 7 sono due assistenti amministrativi chi dei due sostituirà il Dsga?

Sarà la contrattazione di istituto a stabilire sia i criteri per la sostituzione del Dsga sia i compiti di maggiore complessità che svolgerà l’altro collega che beneficia dell’art. 7.

La retribuzione

Ci potrà essere disparità di trattamento economico tra chi svolge l’incarico specifico e chi beneficia dell’art. 7?

No.
L’art. 4 dell’Accordo del 10 maggio prevede che la contrattazione di scuola nel tener conto delle mansioni assegnate al personale ai sensi dell’art. 7 dovrà colmare l’eventuale differenza retributiva rispetto a chi svolge compiti analoghi con gli incarichi specifici.
Ad esempio: se nella propria scuola, l’incarico specifico per l’assistenza agli alunni diversamente abili viene compensato con 600 euro annui, chi svolge le mansioni attribuite con l’art. 7 avrà diritto ad avere l’integrazione di ulteriori 270 euro, aggiuntivi ai 330 di base, utilizzando il finanziamento degli incarichi specifici. A questo fine la contrattazione di scuola utilizzerà il finanziamento degli incarichi specifici.

Nella scuola rimarranno gli incarichi specifici?

Sì.
La scuola continuerà ad avere le stesse risorse dell’anno scorso per gli incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2002/5). Ma considerato che l’art. 7 compensa già i compiti più complessi svolti dal personale (compresa la sostituzione del DSGA) con un aumento dello stipendio tabellare, gli incarichi specifici potranno essere attribuiti solo a chi non beneficia dell’art. 7. Questo significa che la contrattazione di scuola avrà più risorse a disposizione per attribuire incarichi a più lavoratori.

Chi percepisce il beneficio economico dell’art. 7 potrà accedere alle retribuzioni previste dal fondo d’istituto?

SI.
In ogni caso il personale che beneficia dell’art. 7 potrà accedere a tutte le attività retribuite con il fondo di istituto necessarie al funzionamento della scuola che continuano ad essere regolate dalla contrattazione di scuola.

Chi non ottiene il beneficio economico dal 1 Settembre 2006 lo avrà successivamente?

SI.
Le graduatorie e il sistema di attribuzione dei benefici economici hanno carattere permanente. Tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie acquisiscono il diritto a percepire il beneficio economico. Chi non otterrà il beneficio in questa prima fase lo potrà ottenere successivamente man mano che ci saranno i pensionamenti e le ulteriori risorse contrattuali.

E’ vero che il beneficio economico percepito per l’art. 7 è pensionabile?

SI.
Per lo svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7 al personale viene corrisposta una retribuzione annua di carattere stipendiale utile a tutti gli effetti pensionistici e del trattamento di fine rapporto.

  • 1000 euro per assistenti amministrativi/ tecnici/cuochi;
  • 330 euro per i collaboratori scolastici.

Le gestione delle domande e delle graduatorie

E’ vero che la valutazione delle domande e dei titoli è fatta dalle scuole?

NO.
Le scuole acquisiscono solamente la domanda dell'interessato che autocertifica i titoli e i crediti posseduti sotto la propria responsabilità. La valutazione dei titoli autocertificati dal personale in senso tradizionale non è compito della scuola ma sarà fatta in automatico dal programma messo a punto dal sistema informatico, in base alla tabella prevista dall’allegato 2.
E' compito della scuola, invece, scartare dall'inserimento al sistema quei titoli che sono stati dichiarati dall'interessato ma che non sono previsti dall'allegato 2, come ad esempio un master universitario, un attestato di dattilografia, il servizio fatto come docente, educatore, ecc.

Cosa fa il Csa ?

Il CSA, avvalendosi del sistema informativo pubblica le graduatorie provinciali definitive. Inoltre, effettuerà idonei controlli secondo quanto previsto dalla legge sull’autocertificazione.

Chi non presenta la domanda è escluso dal beneficio economico?
SI.
L’accordo ha definito un sistema a “carattere circolare” per valorizzare tutti i lavoratori in base alle risorse disponibili. Viene, infatti, garantita la validità permanente della graduatoria e lo scorrimento della stessa, per attribuire il beneficio economico a tutto il personale incluso , in occasione del pensionamento dei primi beneficiari e/o in relazione all’acquisizione di ulteriori risorse.
Tutto il personale deve presentare la domanda e inserirsi nelle graduatorie provinciali da subito. Solo l’inserimento nella graduatoria provinciale permetterà l’acquisizione del beneficio economico nelle fasi successive.
Chi è in part time può fare domanda?

Si.
Ovviamente avrà un beneficio economico ridotto: ad esempio se è assistente amministrativo a 18 ore settimanali anziché 1000 euro annuali ne riceverà 500.

Chi è titolare dell’art. 58 può fare domanda?

SI.
Il personale che ai sensi dell’art. 58 è titolare di un contratto a tempo determinato in un altro profilo professionale può presentare la domanda per avere il beneficio economico di cui all’art.7. Sarà incluso regolarmente nella graduatoria provinciale sulla base dei titoli posseduti e potrà partecipare alle iniziative di formazione nella provincia di titolarità. Ovviamente il conseguimento del beneficio economico avverrà soltanto alla ripresa del servizio nel profilo di titolarità con lo svolgimento delle mansioni previste dall’art. 7.

La valutazione dei titoli e dei crediti

Nell’attribuzione del punteggio per lo svolgimento degli incarichi di Dsga si deve tenere conto della loro durata ?

NO.
La scelta fatta dall’accordo è stata quella di definire un mix di titoli ( servizio – titoli di studio – crediti professionali) che valorizza la storia professionale di ognuno.
Per questo si è scelto di riconoscere, in particolare, l’esperienza professionale acquisita nel tempo (servizio prestato nel profilo di appartenenza punti 2 ogni anno; servizio prestato in altri profili punti 1 ogni anno) e le ulteriori responsabilità professionali esercitate tramite l’assunzione degli incarichi specifici.

Ciò comporta che nell’attribuzione del punteggio per lo svolgimento degli incarichi di cui al punto 9 e di quelli previsti dal punto 10 della tabella di valutazione, per la sostituzione del Dsga, non si deve tenere conto della loro durata ma soltanto del fatto che siano stati regolarmente attribuiti e retribuiti.
Sono valutabili solo gli incarichi attribuiti in regime di contrattazione di scuola ai sensi degli articoli indicati nella tabella.

Come si valutano gli incarichi specifici dell’anno scolastico in corso?

Gli incarichi dell’anno scolastico 2005 - 2006 sono valutabili se attribuiti entro il 31 dicembre 2005.

E’ valutabile il servizio non di ruolo fatto su posti di Coordinatore amministrativo o Responsabile amministrativo ?

SI.
Come servizio non di ruolo svolto in altri profili (punti 1).

Il servizio prestato si valuta in rapporto all’anno scolastico?

SI.
La valutazione dei titoli di servizio, sia esso di ruolo che non di ruolo, va presa in considerazione dell’anno scolastico di riferimento solo se si sono superati i 6 mesi oppure i 180 giorni.

E’ valutabile il servizio prestato nell’anno scolastico 2005 - 2006?

NO.
il servizio prestato, in ragione della valutazione stabilita per ad anno scolastico o frazione superiore a sei mesi, è valutabile solo fino al 31 Agosto 2005.

La formazione

La formazione per la qualificazione svolta nei corsi Indire vale come credito?

SI.
La formazione per la qualificazione non è selettiva, vale solo come credito e non da diritto punteggi.
La formazione per l’acquisizione del beneficio economico previsto dall’Art. 7 è composta da due sezioni specifiche e distinte con una durata di 42 ore complessive per l’area A) e di 56 ore per l’area B).

  • La 1a riguarda lo svolgimento di attività di “qualificazione”, 24 ore per l’area A) e 36 ore per l’area B).
  • La 2 a riguarda le attività formative specifiche sulle mansioni previste dall’art. 7 - 18 ore per l’area A) e 20 ore per l’area B) - con lo svolgimento di lezioni pratiche e la presenza di esperti.

Chi ha già svolto la formazione INDIRE per la qualificazione potrà avvalersi del credito acquisito scegliendo un percorso più breve per l’acquisizione del beneficio economico partecipando solo alla seconda parte del corso.
Il superamento favorevole del corso come previsto dallo stesso art. 7 consiste nell’obbligo di frequenza di almeno ¾ delle attività in presenza e lo svolgimento di quelle on line.

I titoli per la formazione sono valutabili senza limiti retroattivi?

SI.
I corsi di aggiornamento/formazione sono valutabili se svolti entro il 31.12. 2005. L’attività di formazione certificata è sempre valutabile a prescindere dal periodo nel quale è stata svolta. A questo fine non è rilevante né la durata dei corsi né il momento in cui è stata svolta ma solo da chi è stata promossa: Amministrazione, scuole e/o Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell'Amministrazione. Presso il sito del Miur (http://www.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_qualificate.shtml è possibile verificare l’elenco dei soggetti accreditati per svolgere la formazione.

La patente ECDL è titolo valutabile per tutti i profili?

SI.
La tabella di valutazione titoli è unica per tutti i profili. Di conseguenza i titoli previsti dall’allegato 2 vanno valutati se l’interessato dichiara di possederli.

Art. 7 e mobilità professionale art. 48

Chi beneficia dell’art. 7 potrà partecipare anche ai corsi concorsi previsti dall’art. 48 per i passaggi alle aree superiori ?

Si.
Si tratta di due procedure diverse e distinte tra loro. La prima, regolata dall’accordo sull’attuazione dell’ art. 7, riguarda la mobilità orizzontale all’interno dello stesso profilo che riconosce e valorizza economicamente il lavoro già svolto e non è selettiva.
La seconda (art. 48) invece è una mobilità verticale che consente il passaggio ai profili superiori mediante la partecipazione a procedure selettive.
L’insieme delle due procedure costituisce il sistema di valorizzazione professionale rivendicato con la “Vertenza nazionale” e mai realizzato fino ad ora.

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