Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione
Ufficio V
L'anno
2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, in sede di
negoziazione integrativa a livello nazionale
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE
E
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI DALL'ALLEGATO
1)
AL PRESENTE CONTRATTO
PREMESSO CHE
- l'art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°.3.2002 - area V -
della dirigenza scolastica
- indica tra le voci che compongono la struttura della
retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di
risultato;
- l'art. 27 del C.C.N.L, al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente
che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che
le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati siano valutati con i
sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall'art. 1 del
d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
- i risultati dell'attivitā dirigenziale sono accertati con i
meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui
all'art. 27 del C.C.N.L.;
- l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286
prevede i seguenti principi per il procedimento valutativo delle
prestazioni dirigenziali:
·
conoscenza dell'attivitā del valutato da parte del
valutatore di prima istanza;
·
approvazione o verifica della valutazione da parte
del valutatore di seconda istanza;
·
partecipazione al procedimento del valutato.
viene
sottoscritta l'allegata sequenza contrattuale relativa al
personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il
periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.
Art. 1
Campo di applicazione della sequenza contrattuale
1.
La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art.
7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell'art. 7,
comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002,
disciplina i criteri generali per l'assegnazione della
retribuzione di risultato.
2.
Nel testo della presente sequenza contrattuale il
riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 č riportato come C.C.N.L. e
il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 č
riportato come C.I.N.
Art. 2
Contrattazione integrativa regionale
1.
Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati
all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente
scolastico č corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili,
una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all'art.
44 del C.C.N.L.
In relazione alla disponibilitā di risorse, l'importo della
retribuzione di risultato č incrementato, in base agli esiti della
valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di
valutazione quale si configurerā a seguito della verifica dei
risultati della sperimentazione.
2.
Gli importi della retribuzione di risultato vengono
determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.
Art. 3
Disposizione transitoria
1.
In assenza di un sistema di valutazione per l'anno
scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del
processo di valutazione per l'anno scolastico 2003/2004, in prima
applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di
risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del C.I.N., nella
misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di
posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata
responsabilitā formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per
il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all'art.
27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.
Allegato 1)
PARTI CHE
SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI
SCOLASTICI
PARTE
DATORIALE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
__________________
__________________
F.to Giuseppe
COSENTINO F.to CGIL-SCUOLA
F.to
Francesco PAGLIUSO F.to
CISL-SCUOLA
F.to UIL-SCUOLA
F.to SNALS-SCUOLA
F.to CIDA-ANP |