SEQUENZA
CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL CCNL 24/7/2003
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Al termine della riunione
le parti hanno proceduto alla firma della ipotesi di sequenza
contrattuale prevista dall'art.142, comma 4, del CCNL 2002/2005
del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003.
SEQUENZA EX
ART.142 DEL CCNL 24-7-2003 DEL COMPARTO SCUOLA
ARTICOLO UNICO
In attuazione della sequenza
prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le
parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo
con quello seguente:
“ART. 142 –
NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69,
comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13
gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma
definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme
e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece,
continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
-
artt. 1 e 2 della legge 24
maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
-
tutta la normativa,
contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei
congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
-
tutta la materia relativa al
collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
-
tutta la normativa,
contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
di missioni;
-
la normativa richiamata nel
presente CCNL;
-
la normativa sul riposo festivo
settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice
Civile;
-
la seguente normativa:
-
Art. 3 del DPR n.395/88 (in
tema di diritto allo studio)
-
Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti
al dovere verso il superiore)
-
Art. 21 del DPR n. 399/88,
commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
-
Art.7 DPR 395/88 (su IIS
nella 13° mensilità)
-
Art.53 L.312/80 e art. 3, commi
6 e 7 del DPR n.399/88
-
Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4)
e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per
ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)
-
ai soli fini della
determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni
superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69
del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e
l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003
della scuola);
-
Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL
4.08.95
-
Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57,
art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412
(servizio militare)
-
Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione
in servizio)
-
Art.2 L.476/1984, L.398/1989,
art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52,
comma 57, L.448/2001.
2. Le parti si danno atto che
eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale
disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno
oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E’ espressamente disapplicata
la seguente normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94
(assegnazioni provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94
(assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94
(sostituzione dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94
(utilizzazione del personale docente e DOA);
-
l’art. 480 del d.lgs. n.297/94
(inquadramenti in profili professionali amm.vi).
4. In considerazione del fatto
che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo
contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme
preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario,
ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie
contenute nel presente articolo.
Roma 19 febbraio 2004
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