ACCORDO SEQUENZA CONTRATTUALE
(Accademie e Conservatori, scuole italiane all'estero, istituzioni
educative, IRRSAE, CEDE, BDP, personale impegnato nei tirocini dei
corsi di laurea in scienze della formazione)
E' stato
firmato il 23 febbraio 2000 il testo definitivo dell'Accordo sulla
sequenza contrattuale.
Di seguito
pubblichiamo il testo.
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ACCORDO SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE PREVISTA DALL’ART.44 DEL
CCNL 26-5-1999 DEL COMPARTO SCUOLA
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INDICE
Capo I –
Personale di Accademie e Conservatori
Capo II – Personale delle scuole italiane all’estero
Capo III – Personale delle istituzioni educative
Capo IV – Personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP
Capo V – Procedure di cui all’art.14
Capo VI – Disposizioni conclusive
ART. 1 –
Validità del presente accordo.
Il
presente accordo costituisce parte integrante, inscindibilmente
connessa del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola (che di seguito
verrà denominato "CCNL"), secondo quanto disposto dall’art.44 del
succitato contratto.
Capo I -
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 2 –
Destinatari
La
presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti, gli
assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti
accompagnatori delle Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale
di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e i Conservatori
di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate
Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza
contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle
Accademie di Belle Arti.
ART. 3 -
Contrattazione decentrata
1 -
Ai sensi e per quanto previsto dall’art.15 del CCNL, con apposita
contrattazione decentrata nazionale annuale, da effettuare a
livello di Ministero di Pubblica Istruzione, sono regolate le
seguenti materie:
- la
definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della
mobilità professionale e territoriale del personale delle
Istituzioni di Alta Cultura;
- la definizione dei criteri e delle modalità relativi alla
utilizzazione del personale, tenendo conto della necessità di
sostenere i processi formativi ed il miglioramento dell’offerta
formativa.
2 - Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, si terrà conto della
specificità degli insegnamenti e a tal fine, in via principale,
saranno richiesti, per l’accesso a cattedre e ruoli diversi da
quello di provenienza, titoli artistici e professionali, atti a
dimostrare l’idoneità al passaggio senza escludere eventuali
diverse modalità da definire in sede di contrattazione decentrata
nazionale.
3 - Il
passaggio di cattedra o di ruolo, essendo la valutazione dei
titoli artistici sostitutiva del titolo di studio ai sensi del 2^
comma dell’art.402 del D.Lgs. 297/94, è subordinato al superamento
del periodo di prova.
4 - Le
contrattazioni previste a livello di uffici periferici del
Ministero della Pubblica Istruzione dal CCNL, sono, per le
Istituzioni di Alta Cultura, da svolgere presso l’Ispettorato per
l’Istruzione Artistica.
ART. 4 –
Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge.
I
giorni di permesso, previsti dall’art. 454 del D.Lgs. 297/94, non
goduti sono cumulabili anche al di là dell’anno accademico a cui
si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà
diritto ad usufruire di un anno sabatico dal 1 novembre al
successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato
previo congruo preavviso di 30 giorni.
Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato di
durata annuale o fino al termine delle elezioni, con almeno cinque
anni accademici di servizio anche non continuativo, può usufruire
dei permessi di cui all’art.454 del D.Lgs. 297/1994. Tali periodi
non retribuiti sono validi esclusivamente ai fini della
acquisizione dei punteggi previsti per l’inclusione nelle
graduatorie degli aspiranti a supplenza e per le altre procedure
concorsuali.
ART. 5 –
Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.
Il
procedimento di cui all’art.20 del CCNL 1998/2001 si conclude, per
i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli
incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della
specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale
istituito presso l’Ispettorato Istruzione Artistica e composto dal
Capo dell’Ispettorato o da un suo delegato, da un ispettore
tecnico e da un esperto di tecnica di valutazione e controllo.
ART. 6 –
Integrazione delle norme di definizione dell’area docente.
Alle assistenti educatrici si applicano, per quanto compatibili,
le particolari disposizioni relative al personale delle
istituzioni educative.
ART. 7 – Piano
dell’offerta formativa.
1. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art.28
del CCNL e dall’accordo integrativo nazionale relativo alle
funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa.
2. Le istituzioni di alta cultura invieranno tempestivamente al
Ministero della P.I. – Ispettorato per l’Istruzione Artistica, le
schede informative di cui all’art. 28, 3 comma, del CCNL, per il
successivo inoltro all’Osservatorio.
ART. 8 –
Obblighi di lavoro.
1.
Gli obblighi di lavoro del personale di cui all’art.2 delle
istituzioni di alta cultura sono funzionali al piano annuale di
attività deliberato dal collegio dei professori e correlati agli
obiettivi formativi delle istituzioni stesse in una dimensione
progettuale idonea a promuovere e sostenere i processi innovativi
in atto.
2. Resta fermo l’obbligo di partecipazione agli organi collegiali
e di governo e alle commissioni di esami e di tesi, nonché alle
altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive
istituzioni.
3. Fermi restando gli attuali obblighi di lavoro, definiti
dall’art.9 comma 2 dell’Accordo successivo 1-8-1996, le parti
verificheranno lo stato dei processi innovativi anche alla luce di
quanto affermato dalla Legge 21-12-1999,n. 508, allo scopo
dell’eventuale adeguamento della normativa contrattuale.
4. Nell’ambito degli attuali obblighi di lavoro le attività di
ricerca e produzione, intese anche come valorizzazione e sviluppo
di competenze progettuali ed organizzative (attività espositive,
concertistiche, teatrali, coreutiche etc.), funzionali alle
finalità primarie delle Istituzioni di Alta Cultura, sono svolte
dal personale di cui all’art.2 con esclusione dei Modelli viventi
secondo il piano dell’offerta formativa deliberato dal collegio
dei professori.
ART. 9 –
Assistenti e accompagnatori al pianoforte.
Il
personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi
di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell’ambito della
programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei
rispettivi docenti.
Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori
al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente,
sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli
assistenti, oggettive esigenze di continuità didattica, in
connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della
chiusura dell’anno accademico. Ove l’assenza sia superiore a
trenta giorni si dà luogo alla nomina di un supplente sin
dall’inizio della medesima assenza.
ART.10 –
Modelli viventi.
1.
Il profilo professionale dei modelli viventi (ad esaurimento in
relazione al disposto della L. 124/1999) è definito nell’allegato
A della presente sequenza contrattuale.
2. Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli
viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa di cui
all’art.4 del CCNL e contrattazione nazionale decentrata, da
effettuarsi presso l’Ispettorato Istruzione Artistica, con
particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del
lavoro.
Capo II -
PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART. 11 -
Sistema delle relazioni sindacali
Il
presente rinnovo contrattuale e la contrattazione, relativa al
personale della scuola in servizio nelle istituzioni scolastiche
all’estero, rappresentano un importante momento di confronto nel
quadro della politica di diffusione all’estero della lingua e
della cultura italiana e di ricerca di strumenti di flessibilità
che consentano di rispondere meglio alle esigenze specifiche delle
istituzioni all’estero nonché di elevare la professionalità e
migliorare la qualità del servizio.
Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al
capo II del CCNL del 26 maggio ‘99 si applica al personale della
scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle
R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello centrale presso il
Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le
Ambasciate, i Consolati e presso le Istituzioni Scolastiche
Italiane statali all’estero.
La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa
e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato
del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del
Ministro della Pubblica Istruzione e da una rappresentanza dei
titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione degli
Affari Esteri e di quella della Pubblica Istruzione.
Per la contrattazione integrativa e decentrata, a livello di
Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita
dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli Uffici Consolari interessati.
Presso gli Uffici Consolari detta delegazione è costituita tenendo
conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la
delegazione di parte pubblica è costituita dal dirigente
scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi
dell’art. 9 del CCNL del 26.05.1999.
ART. 12 -
Partecipazione
L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e
periferico, fornisce informazioni e, ove necessario, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica sulle materie previste
dall’art.5 del CCNL – Comparto scuola del 26 maggio 1999.
Esso fornisce altresì un’informazione preventiva
nell’individuazione dei posti di cui all’art.6, comma 2
dell’Accordo aggiuntivo per il personale della scuola in servizio
all’estero dell’11.12.1996 e sulle professionalità richieste dai
compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero degli
Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Legislativo n° 297/94.
Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni
paritetiche di studio per un esame approfondito delle materie di
cui al comma 1 del citato art.5 del CCNL, secondo le modalità
indicate nel comma 3 del medesimo articolo.
ART. 13 –
Impegni connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e con
il piano dell’offerta formativa.
L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente di
introdurre elementi di flessibilità e di adeguamento dell’offerta
formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
Il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero
della Pubblica Istruzione, nel predisporre, sulla base delle
vigenti disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i
provvedimenti relativi all’estensione dell’autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
Nella prospettiva dell’acquisizione dell’autonomia le istituzioni
scolastiche definiscono, nel rispetto delle competenze dei vari
organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano
dell'offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione docente di cui all’art.24 del CCNL.
Le scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art.26
del CCNL, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento
dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i
docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di
adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda
le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART.14 -
Progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al
superamento del disagio scolastico
Le
istituzioni scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di
miglioramento dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi
a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con criteri da
definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo
restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi
di valutazione circa i risultati attesi, in particolare la
programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio
nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella
misura massima di L.2.800.000.000 su base annua con decorrenza
1-9-1999.
ART. 15 - Aree
professionali: dirigenti scolastici, docenti, personale A.T.A.
Nel
rispetto degli istituti e delle norme contrattuali precedentemente
definiti, le funzioni svolte dal personale della scuola in
servizio all’estero nelle istituzioni e iniziative scolastiche e
accademiche italiane e straniere necessitano di un’adeguata
articolazione.
Con la contrattazione integrativa nazionale di cui agli artt.11 e
14 del presente accordo vengono individuate per ogni funzione le
specificità e le competenze in raccordo con le particolari
situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito della politica di diffusione della lingua italiana in
riscontro ad una crescente e sempre più articolata domanda, si può
prevedere la possibilità di collaborazioni plurime effettuate
presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di
disporre di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione
svolta da docenti della scuola secondaria in qualità di lettori
presso le Università straniere, verranno definite con la
contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore
con incarichi extra-accademici.
ART. 16 -
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Per
la copertura dei posti di insegnamento del contingente,
temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la
sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato (artt.18, 25 e 47 del CCNL 4.8.95).
In considerazione delle modifiche legislative intervenute che
hanno determinato la proroga della validità delle graduatorie del
personale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici
1998/1999 e 1999/2000, si rinvia al primo settembre 2000
l’applicazione dell’art. 26 del D.L.vo n. 62/1998, per la parte
che fissa le nuove modalità di costituzione di dette graduatorie,
e al primo del mese successivo all’entrata in vigore del presente
accordo, per la parte relativa al trattamento economico, così come
modificato dal presente articolo.
A decorrere dal primo del mese successivo all’entrata in vigore
del presente accordo, la retribuzione del personale docente con
incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane,
ovvero – solo per i residenti - a quella locale, qualora più
favorevole. Per il personale non residente la retribuzione
complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla
retribuzione dell’analogo personale in servizio nelle scuole
metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla
durata del contratto stipulato, individuato in una quota
percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il
personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane
all’estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga
invariata rispetto a quella attualmente percepita.
Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il
conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le
disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze,
di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.
La trattativa sarà conclusa in tempo utile per l’inizio dell’a.s.2000-2001.
ART. 17 - Orari e ore eccedenti
Si conferma per il personale docente, in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane all’estero, l’orario di servizio
previsto per i docenti in territorio metropolitano.
In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e
le modalità per il monitoraggio e l’analisi delle attività di
insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed universitarie
straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del
CCNL.
Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra
verranno attribuite ai sensi dell’art.43 del CCNL 4-8-1995 e, in
caso di indisponibilità del personale docente a tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato.
Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a
tempo determinato ovvero in casi di particolare strutturazione di
cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità
ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti
massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
ART.18 - Mobilita’ professionale – destinazione del personale
all’estero
Al fine di semplificare le procedure di selezione e
destinazione all’estero del personale della scuola, stabilite con
l’art. 5 dell’accordo successivo al CCNL/95 dell’ 11.12.1996, è
prevista una prova unica mirante all’accertamento della conoscenza
della lingua straniera orale e scritta.
Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di
detta prova e per l’individuazione delle modalità di valutazione
dei titoli culturali e professionali necessari per l’inclusione
nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi.
La contrattazione integrativa affronterà inoltre particolari
problematiche e specificità sorte nella gestione delle
graduatorie.
In considerazione dell’esigenza – per motivi di efficienza,
efficacia ed economicità – di procedure semplificate per la
costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione
all’estero, si rinvia di un anno – all’a.s. 2001/2 –
l’aggiornamento delle vigenti graduatorie.
In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici
funzione, il MAE assicurerà la continuità del servizio con la
copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo
e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con
contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie
di sede.
In via residuale, ove l’area linguistica prescelta è comunque
diversa dalla lingua locale, potranno – su richiesta delle sedi
interessate, sentite le OO.SS. locali – essere destinati
all’estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice
funzione, ma di diversa area linguistica.
ART. 19 -
Fruizione dei permessi.
Non
rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art.
35 del D.Leg.vo n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all’art. 21
del CCNL/95, per i quali compete l’indennità personale nelle
misure sottoindicate:
-
lutti per perdita del coniuge e
di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado ( 3
giorni consecutivi per evento): l’indennità personale è
corrisposta per intero;
-
permessi per motivi personali e
familiari fruiti secondo le modalità indicate dal comma 2
dell’art.21 del CCNL 4-8-1995, come integrato dall’art. 49,
lettera c, del CCNL 26-5-1999 (3 giorni complessivi per anno
scolastico): l’indennità personale è corrisposta nella misura
del 50%.
ART. 20 -
Fruizione del diritto alla formazione.
La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale destinato all’estero ed
ivi in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e
allo sviluppo delle proprie professionalità.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell’orario di insegnamento.
Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio di
cui al comma 1 dell’art.453 del TU 297/1994 e successive norme
contrattuali e con sostituzione ai sensi della normativa vigente
sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque
giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla
istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a
tutti gli effetti.
Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a individuare,
d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, contenuti e
modalità per la formazione iniziale del personale finalizzati alle
specifiche aree e istituzioni di destinazione all’estero. Le
iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello
centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a
distanza.
Capo III -
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 21 -
Rinvio
Il
presente capo integra quanto già disposto in materia di personale
delle istituzioni educative dall’accordo successivo del 2-5-1996 e
dal CCNL del 26-5-1999 del comparto scuola.
ART. 22 –
Mobilità del personale educativo.
Per
il personale educativo, in sede di contrattazione decentrata
nazionale di cui all’art.4 del CCNL 26-5-1999, saranno elaborati i
criteri generali e gli strumenti operativi affinché, a decorrere
dall’1-9-2000, venga ridotta l'incidenza della distinzione fra
organico del personale maschile e organico del personale femminile
sulle procedure di mobilità, in coerenza con il processo evolutivo
di riforma delle Istituzioni educative.
ART. 23 –
Funzioni di coordinamento.
In
prima applicazione il coordinamento dei servizi di cucina,
previsto dall’art.36, comma secondo, lettera c, del CCNL
26-5-1999, è assegnato al cuoco di ruolo in servizio prima
dell'entrata in vigore del succitato CCNL.
Capo IV -
PERSONALE COMANDATO DEGLI IRRSAE, CEDE, BDP
ART. 24 –
Orario di servizio.
L’orario di servizio ordinario del personale della scuola,
comandato presso gli IRRSAE, CEDE, BDP, così come del personale
scolastico in servizio negli uffici dell’Amministrazione centrale
e periferica della Pubblica Istruzione, è di 36 ore di servizio
settimanale. L’eventuale, ulteriore prestazione lavorativa è
soggetta al pagamento da parte dell’Ente od al recupero da parte
dell’interessato.
ART. 25 –
Rinvio.
Per
quanto non modificato dal presente accordo e dal CCNL 26-5-1999
del comparto scuola continua ad applicarsi al personale del
presente capo l’art.31 del CCNL 4-8-1995 del comparto scuola, in
attesa della riforma degli organi di cui trattasi.
Capo V -
PROCEDURE DI CUI ALL'ART.14
ART.26
- Mobilità dei docenti nell'ambito dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie
In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si
terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede
universitaria dei docenti con compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita'
didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Le attività svolte dai predetti docenti, debitamente certificate,
dovranno essere valutate tra i titoli previsti all’art.28 e 29 del
CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
ART. 27 –
Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le
università.
Ove
si stipulino convenzioni tra Università, Provveditorati e scuole
per progetti relativi all’orientamento universitario ed al
recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in
detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione
dell’attività svolta, che dovrà essere valutata tra i titoli
previsti all’art.28 e 29 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola.
Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS.
informazione preventiva.
Le Università potranno avvalersi di personale docente per il
raggiungimento di specifiche finalità.
Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno
porsi o in aspettativa non retribuita o in part time annuale o
svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.
ART. 28 -
Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico
presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto
dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione.
La
funzione del docente in formazione si configura come una risorsa
per la scuola che lo accoglie.
Il docente in formazione non deve essere utilizzato per coprire
spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
Il docente in formazione partecipa alle attività collegiali e
al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali
attività extracurricolari che vanno computate all’interno delle
ore di tirocinio.
Il docente tutor comunica al capo di istituto quando, ed in che
misura, egli ritiene utile l’utilizzo del docente in formazione
per svolgere supplenze brevi. In questi casi il docente in
formazione riceve la retribuzione corrispondente al servizio
prestato.
Al docente tutor, se non è utilizzato per la specifica
funzione-obiettivo, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo
anche con modalità forfettaria ivi comprese le attività di
raccordo con i docenti universitari o con i semi-esonerati per il
progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede
di redazione dell’orario di servizio.
Capo VI -
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.29 -
Arbitrato e conciliazione.
Le
procedure di conciliazione ed arbitrato saranno separatamente
definite in esecuzione dell’accordo intercompartimentale.
ART. 30 –
Adeguamento delle norme contrattuali.
Le
parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per l’adeguamento
delle presenti disposizioni, qualora entrerà in vigore il nuovo
regolamento delle istituzioni educative od il nuovo regolamento
sull’autonomia scolastica o, comunque, qualora fossero emanate
riforme relative alle materie del presente accordo.
ART.31 – Oneri
Gli
oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo sono posti
a carico delle risorse individuate dall’art.42, comma 4, secondo
alinea (lire 160 miliardi dal 1999) del CCNL relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999
del comparto "Scuola".
Ai fini dell’individuazione delle restanti risorse da utilizzare
per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli
istituti contrattuali preesistenti, nonché di quelle residue da
far confluire nel fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa si fa riferimento ai prospetti redatti, ai sensi
dell’art.51, comma 4, ai fini della certificazione della
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio di
cui all’art.1-bis della L.n.468 del 5.8.1978, e successive
modificazioni.
ART.32 –
Disapplicazioni.
Ai
sensi dell’art.48 del CCNL 26-5-1999 ed in attuazione dell’art.72
del D.Lgs.29/1993, sono disapplicate tutte le disposizioni di
legge e i regolamenti in contrasto con le norme del presente
accordo e del CCNL 26-5-1999. In particolare sono disapplicate le
seguenti norme:
- artt. 35, 36 commi 1,2,4,5,6,7 ed art.37 del DPR 209/1987
(orario di lavoro del personale ATA);
- art.14 del DPR 399/1988 (orario di servizio del personale della
scuola);
- artt.36 e 37 del CCNL 4-8-1995 (valutazione e mobilità dei capi
di istituto);
- artt.48 e 55 del CCNL 4-8-1995 (mobilità del personale docente
ed ATA);
- artt.71,72,73,74,75,76,77 del CCNL 4-8-1995 (retribuzione
accessoria);
- artt.466 e 475 del DPR 297/1994 (trasferimenti annuali e
assegnazioni provvisorie).
Allegato A - Profilo professionale dei modelli viventi nelle
Accademie di Belle Arti
(ad esaurimento in relazione al disposto della L.124/1999)
Il modello
vivente nelle Accademie di Belle Arti esegue attività lavorativa
di carattere esecutivo richiedente elementi di conoscenza
dell’anatomia del corpo umano.
Esegue, nell’ambito delle istruzioni ricevute, attività
caratterizzate da procedure definite, al fine di consentire lo
studio e la rappresentazione della figura umana dal vero.
Partecipa a iniziative di aggiornamento.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti,
pur
condividendo l’esigenza di riconsiderare una nuova articolazione
dell’orario di servizio del personale docente al fine di
valorizzarne il profilo professionale artistico e culturale, con
ricaduta sulla qualità dell’offerta formativa;
considerata
quanto statuito dalla legge 21-12-1999, n.508 che prevede la nuova
collocazione nell’ambito del sistema formativo superiore delle
Accademie e dei Conservatori;
preso atto
della impossibilità di interventi contrattuali sull’orario per la
rigidità dei vincoli di legge oggi esistenti;
si impegnano
ad affrontare
questa tematica alla conclusione dell’iter parlamentare in modo
tale da favorire l’esercizio della professionalità del predetto
personale nelle istituzioni riformate. |