Stamattina, ad un anno di distanza dalla sigla dell’intesa, è stata sottoscritta la sequenza contrattuale prevista nell’articolo ARTICOLO 142 del CCNL 2002-2005, la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale renderà definitivamente esigibili le norme in esso contenute.
Trova dunque completa soluzione una sequenza prevista nel contratto “dovuta“ perché l'art. 69 del d.lgs. n.165/2001 ha previsto la disapplicazione di tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti prima del 13.1.1994 a meno che non fossero espressamente richiamate dal testo contrattuale.
La FLC CGIL ha espresso la sua soddisfazione per la conclusione della sequenza pur rilevando l’inaccettabile tempo trascorso con l’incomprensibile congelamento di un testo ampiamente condiviso, oltre che dovuto.
Trova definitivamente soluzione, tra le tante norme, il diritto alla retribuzione del personale a tempo determinato in maternità che non ha potuto assumere servizio nel periodo di interdizione obbligatoria.
Durante la sottoscrizione si è anche ricordato che il nuovo testo, che sostituisce il precedente, ha effetto retroattivo, è quindi valido dalla data di sottoscrizione del Ccnl, dal 24.7.2003, quindi il personale interessato potrà esigere che siano sanate eventuali decurtazioni salariali.
Tra gli altri istituti che hanno trovato positiva soluzione ricordiamo:
Permane la parziale insoddisfazione, già segnalata, sul punto relativo all'indennità di reggenza, di funzioni superiori e di amministrazione. Nonostante la formulazione risolva in maniera netta il problema dei fondi economici affermando che le risorse necessarie non non sono a carico del Ccnl, restano irrisolte le contraddizioni che potrebbero sorgere con la riesumazione di norme superate dalla istituzione della specifica aera contrattuale dei dirigenti, superate anche dall’articolo 52 del D.Lgs.165/2001 sulle funzioni superiori.
Su questo punto è stata inserita unitariamente una nota a verbale per tutelare il personale incaricato nel trattamento economico.
Infine si afferma la possibilità, per le parti, di intervenire, ove necessario, con ulteriori precisazioni ed aggiustamenti “ a partire dalle materie contenute nel presente articolo”.
2 febbraio 2005
Il giorno 2 febbraio 2005 alle ore 11.00 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra :
l’ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni……
ed i rappresentanti delle Confederazioni:
CGIL………………………….
CISL……………………………
UIL………………………………
CONFSAL…………………….
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS…………………….……………….
CISL/Scuola…………………………………..
UIL/Scuola………………………………………
CONFSAL/SNALS………….………………..
GILDA/UNAMS……………………………….
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata sequenza contrattuale prevista dall'art.142, comma 4, del CCNL 2002/2005 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003.
In attuazione della sequenza prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;
g) la seguente normativa:
1) Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
2) Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4) Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5) Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)
7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)
10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)
11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi
3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:
- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi).
4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.
Nel firmare la sequenza contrattuale prevista dall'art.142 del Ccnl, Cgil, Cisl e Uil Scuola si riservano di rivendicare, per il personale incaricato di presidenza il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 165/2001.
Roma, 2 febbraio 2005