Accordo sulla
riduzione oraria e l'eventuale obbligo di recupero
18 ottobre 2000
Articolo unico
In riferimento a quanto previsto
dall'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono
quanto segue:
1. Le modalità organizzative per
l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario
di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella
propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi
definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano disciplinate
dall'art. 24 del CCNL26.5.1999 e dall'art. 41 del CCNL 4.8.1995.
2. Sono del pari confermate le
interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale
richiamate nel precedente comma 1.
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Circolare Ministeriale n. 620 del 3 ottobre 1997
Oggetto:
Comparto scuola. Accordi di interpretazione autentica del CCNL
Scuola del 4.8.95 raggiunti dall'ARAN e dalle OO.SS. di categoria
il 17.9.97
Si rende noto che in data
17.9.97, tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della
Pubblica Amministrazione e le OO.SS. del comparto scuola
firmatarie del CCNL-Scuola del 4.8.95, sono stati sottoscritti tre
accordi di interpretazione autentica, allegati alla presente,
riguardanti:
-
la fruizione delle ferie da
parte del personale docente assunto a tempo determinato
(allegato 1);
-
l'inserimento dell'indennità di
cui all'art. 69 del citato CCNL-Scuola (indennità' di funzioni
superiori e di reggenza) tra le voci retributive individuate
dall'art. 65 del CCNL-Scuola stesso, che producono effetti ai
fini del calcolo della tredicesima mensilità e degli altri
trattamenti economici ivi previsti (allegato 2);
-
la durata delle ore di lezione
(allegato 3).
Al riguardo si fa presente che, a
norma dell'art. 53 - comma 1 - secondo periodo - del D.L.vo
3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, gli
accordi di interpretazione autentica dei contratti collettivi
nazionali sostituiscono le clausole contrattuali delle quali si dà
l'interpretazione sin dall'inizio di vigenza del contratto.
Le SS.LL. vigileranno pertanto
affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia
loro attribuita dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, diano
applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza
prevista nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui ciascuna
interpretazione autentica si riferisce.
Relativamente all'accordo di cui
al punto 3, si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali -
richiamate nell'accordo stesso - debbono intendersi modificate
nella parte in cui prevedono l'autorizzazione preventiva da parte
del Provveditore agli Studi.
Conseguentemente, i competenti
organi della scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti
dell'orario delle lezioni, inviando per opportuna conoscenza le
relative deliberazioni al Provveditore, nel quadro delle funzioni
di vigilanza allo stesso spettanti. Eventuali richieste di
autorizzazione, già inviate per il corrente anno scolastico al
Provveditore, si intendono rese per conoscenza.
Le scuole potranno utilizzare, ai
fini di cui sopra, i criteri contenuti nelle Circolari
Ministeriali sopra ricordate quali opportuni riferimenti ed
indicazioni generali presupposto delle determinazioni adottate.
Si evidenzia comunque, al
riguardo, la assoluta necessità che le deliberazioni in parola
siano congruamente ed espressamente motivate sia per la
indispensabile trasparenza - in rapporto ai diritti coinvolti ed
alle esigenze che sono contemperate - sia per i conseguenti
profili di responsabilità.
Il Ministero del Tesoro, che
legge per conoscenza, è pregato di dare istruzioni alle dipendenti
Direzioni provinciali affinché, a loro volta, provvedano a dare
attuazione agli accordi di cui trattasi.
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(articoli 41 - 69 - 19 CCNL)
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE
RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI
PROBLEMI OGGETTIVI
Art. 1
-
Le parti firmatarie del CCNL
del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la
fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di
forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica,
ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n.
243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori
circolari in materia che le hanno confermate.
-
Tutti gli altri casi di
riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati
autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno
assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.
Art. 41 del CCNL
4. Qualora siano state deliberate
sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino
la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti
completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla
sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso
progetto di sperimentazione.
5. L’orario di insegnamento,
anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai
sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro
ore.
6. Per il personale insegnante
che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività
rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
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C.M.
n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979
Nel'intento di regolare con
criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso,
sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora
di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e
conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione
responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre
ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono
andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico
1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano
predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il
fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare
criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare
abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo
di consentire che le concessioni di riduzione d'orario,
eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima
indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali
degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti
le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono
essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione,
comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi.
A tale
proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle
aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere
nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli
orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile
misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle
scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente
conto del fenomeno della "pendolarità".
Il Ministero si rende ben conto
che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere
immediato carattere di generalità, ma è importante e
irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga
avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico
1980/81 possa pervenire a completamento.
Ciò premesso, nei confronti di
richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere
formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver
sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo
restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere
distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile,
saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è
contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi
riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in
sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario
delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di
autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora;
soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle
lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può
riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed
eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della
settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la
riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La
riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i
dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia
necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera
scuola o istituto.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti
di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Si ritiene
opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata
oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere
valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su
indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un
esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per
soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il
ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o
degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.
Potrà,
inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento
dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza
regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento
delle lezioni e orario pieno.
Evidentemente, per poter adottare i
provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le
situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più
presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto
e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la
responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta
al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà
poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali
riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i
criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un
carattere di revocabilità in qualsiasi momento.
Le SS.VV., ove le
richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente
motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le
riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per
eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali
autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in
alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico
1979/80.
Le SS.VV., vorranno cortesemente
provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della
presente circolare.
Ad anno scolastico avviato,
inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni
concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone
copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di
competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali
interessati.
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C.M. n.
192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980
Relativamente alla durata delle
ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le
disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243,
prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso
al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari
situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed
autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali
riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla
predetta circolare.
Il contenuto delle CCMM 243/79
e 192/80 è stato successivamente confermato con CT n. 281 del
16.9.87 e con CT 346/94
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ACCORDO DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 69 DEL C.C.N.L. RELATIVO
AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95
Art. 1
Negli emolumenti di cui all'art.
65, comma 1, si intendono ricomprese anche le indennità di
funzioni superiori e di reggenza previste dall'art. 69.
Art.65 del CCNL
1. Le misure degli stipendi
risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività
aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui
all’art. 62, comma 6, del presente contratto, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e
relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro
od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Art. 69 del CCNL
1. Al personale docente
incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente
vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto
per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o
impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce
il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo,
negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico
o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei
relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo
all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai
titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari
al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le
sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso,
al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.
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ACCORDO DI
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. RELATIVO
AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95,
PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL
PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO
Art. 1
L'art. 19 del C.C.N.L.,
richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che
per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto
previsto per il personale docente a tempo indeterminato, l'azione
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso
dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle
ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione
del rapporto. |