CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE SCUOLA
1994 -1997
norme in vigore dopo CCNL
98.01 |
Nel testo che segue abbiamo:
-
disapplicato ciò che è stato esplicitamente disapplicato
dall’accordo relativo alla prima sequenza contrattuale con l’Aran;
-
modificato gli articoli relativi secondo quanto previsto dal
CCNL 1998-2001;
- tolto
le norme non esplicitamente disapplicate o abrogate dal CCNL
1998-2001 ma con esso incompatibili.
Gli
articoli non più in vigore sono elencati nella Tabella riportata
alla fine dell'articolato
PARTE PRIMA
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
CAPO I
Disposizioni generali
4 (1)
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il
rinnovo dei contratti collettivi decentrati sono presentate almeno
un mese prima della scadenza del precedente contratto per la
trattativa decentrata a livello nazionale e almeno quindici giorni
prima per quella a livello periferico.
2. Durante i suddetti periodi e
per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni
dirette.
3. L'Amministrazione della
Pubblica Istruzione provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni dalla data di
stipulazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma
2, ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 6 per
l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
4. La contrattazione decentrata
deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale
livello.
5. Il contratto decentrato si
attua entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende
avvenuta con la sottoscrizione, al termine del perfezionamento
delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del
DLgs n. 29 del 1993 (2). I contratti decentrati devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti.
_______
(1) Da mantenere perchè sono ancora previsti contratti decentrati
nazionali e provinciali)
(2) Il riferimento è a un comma abrogato dal DLgs 80/98
5 (*)
Livelli di contrattazione, materie e limiti della contrattazione
decentrata
..
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario
ripartire le materie demandate a tale livello devono essere
evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e
deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche
fissate a livello nazionale. (3)
..
6. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente,
né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
_______
(3) Il comma potrebbe essere anche disapplicato tenendo conto che
le materie assegnate al contratto decentrato sono residuali e
fissate dal CCNL e che il limite delle disponibilità economiche è
ripetuto nel successivo comma 6
(*- i commi mancanti non sono compatibili con il nuovo CCNL)
CAPO II
Informazioni e forme di partecipazione
11
Consultazione
1. Gli organi
dell’Amministrazione scolastica, con le modalità previste dall'art.3,
comma 3, lett. c) , procedono alla consultazione :
- delle rappresentanze di cui
all'art. 6 nei casi previsti da disposizioni di legge o
contrattuali, nonché nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art.
59 del DLgs n. 29 del 1993, limitatamente al personale ATA
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art.
19 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626.
CAPO III
Diritti sindacali
13
Assemblee
1. Il personale del comparto
scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali in locali scolastici concordati con i capi d’istituto o
in altra sede, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore
pro capite per anno scolastico. L’ordine del giorno delle
assemblee deve riguardare materie d’interesse sindacale e del
lavoro.
2. Per il personale docente, in
ciascuna scuola o istituto può essere tenuta di norma un’assemblea
al mese, e comunque non più di due.
3. Le assemblee sono indette
singolarmente o congiuntamente da:
- le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali che
organizzano su scala nazionale il personale scolastico, di cui
all’art.6, comma 1 (4);
- i soggetti sindacali di cui all’art. 14 (5) relativamente
alle assemblee indette nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Le assemblee coincidenti con
l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine
delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
all’assemblea. Le assemblee del personale direttivo ed ATA possono
svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Nei Conservatori di musica,
nelle Accademie e - limitatamente al personale educativo - negli
Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario
diverso da quello previsto al comma 4, secondo modalità stabilite
con le procedure di cui all’art. 9 e con il vincolo di osservanza
del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere
una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola
istituzione scolastica; la durata massima delle assemblee dei
capi di istituto e delle assemblee territoriali è definita in
sede di contrattazione decentrata provinciale, in modo da tener
conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. La convocazione
dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali
promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta,
fonogramma o fax, ai capi d’istituto delle scuole interessate
all’assemblea o, per le assemblee dei capi di istituto, al
Provveditore agli studi. La comunicazione deve essere affissa,
nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo del
Provveditorato agli studi e in quello dell’istituzione scolastica
o educativa interessata. Alla comunicazione va unito l’ordine del
giorno.
Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi
sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta
di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando una
unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione
definitiva relativa all’assemblea - o alle assemblee - di cui al
presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta
entro il suddetto termine di quarantotto ore. In tal caso, per il
personale docente, l’assemblea si considera unica ai fini di cui
al comma 2.
8. Contestualmente
all’affissione all’albo il capo d’istituto o il Provveditore agli
studi ne faranno oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore
individuale ed è irrevocabile.
9. Il capo d’istituto:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente,
sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di
scuola materna i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con
quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se
la partecipazione è totale, stabilirà, d’intesa con i soggetti
sindacali di cui all’art. 14 la quota e i nominativi del personale
tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività
indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte
assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli
esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente,
quanto previsto dai commi 1, 3, 5 e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all’insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e
territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del
personale si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo, fermo
restando l’obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare
con i capi d’istituto l’uso dei locali e la tempestiva affissione
all’albo da parte del capo d’istituto e del Provveditore agli
studi della comunicazione riguardante l’assemblea.
________
(4) Da coordinare con accordo su RSU e norme di rappresentatività
(5) Da coordinare con accordo su RSU e norme di rappresentatività
15
Diritti e libertà sindacali
1. Le libertà sindacali sono
disciplinate dagli artt. 54 e 55 del DLgs n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi
richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel
rispetto dell’art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.537,
del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di
attuazione.
2..(6)
3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall’art.
595 del DLgs n. 297 del 1994,
commi 1 e 2. (7)
4.. (8)
_________
(6) da disapplicare in relazione all'accordo 8 febbraio 1996 in
materia di deleghe
(7) Superato da allegato su attuazione L. 146/90
(8) Da disapplicare in relazione all'accordo del 1998 in materia
di permessi sindacali
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME COMUNI
18
Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di
lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di
istituto e del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine
e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del DLgs n. 29 del 1993 e
all'art. 9 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e
regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni
di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto
collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a
tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto,
senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo
indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.
3. Il contratto individuale
specifica le cause che costituiscono le condizioni risolutive del
contratto di lavoro. Il contratto di lavoro individuale specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del
contratto collettivo di lavoro nel tempo applicabile anche per le
cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di
lavoro. E' causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo
caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l’articolazione dell’orario di lavoro.
5. L'Amministrazione, all’atto
della stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, invita il destinatario a
presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle
disposizioni vigenti in materia, indicata nel bando di concorso o
nelle ordinanze relative alla disciplina concernente il
reclutamento del personale scolastico. Nello stesso termine il
destinatario , sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo
quanto previsto dagli artt. 46 e 52, di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del
DLgs n. 29 del 1993 o dall’art. 508 del DLgs n. 297 del 1994. In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.
6. Quanto previsto dal comma
precedente si applica anche alle assunzioni a tempo determinato;
in tali casi fino al successivo aggiornamento della graduatoria di
cui all’art. 522 e all’art. 581 del D. Lgs. n. 297 del 1994, la
documentazione prescritta deve essere presentata, nell’ambito
della medesima provincia, solo in occasione del primo contratto
stipulato.
7. La mancata presentazione
della documentazione di cui ai commi 5 e 6 nei termini e con le
modalità prescritte comporta la mancata stipulazione del
contratto, ovvero per i rapporti già instaurati l’immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo i casi in cui in relazione alle vigenti
disposizioni di legge sia impedita l’assunzione in servizio.
8. Il contratto individuale di
cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto.
19
Ferie
1. Il dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo
al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di
32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n.
937.
3. I dipendenti neo assunti
nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a
qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione
dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto
è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie
e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
7. Il dipendente che ha
usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 conserva il
diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente,
educativo ed ATA al Capo di istituto, e dai capi di istituto al
Provveditore agli studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun
anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere
fruite dai capi di istituto e dal personale docente
ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione
delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per
ore eccedenti. Per i capi di istituto la fruizione delle ferie nel
predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a
quindici giorni.
10. In caso di particolari
esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale, che abbiano impedito il godimento in tutto o
in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza,
le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro
l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire
delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi
di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno
scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali
ed agli esami.
In analoga situazione, il personale ATA può fruire delle ferie non
godute nell’anno scolastico successivo, non oltre il mese di
aprile dicembre se il rinvio è stato determinato da
esigenze di carattere personale, e non oltre il mese di febbraio
se il rinvio è dovuto ad esigenze di servizio. (9)
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA
può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31
agosto.
12. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie medesime, nonché all’indennità di missione
per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre,
diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
13. Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3
giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle
con tempestiva informazione.
14. Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
_________
(9) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
20
Festività
1. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E'
altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale
docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle
lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di
sospensione dell'attività didattica.
21
Permessi retribuiti
1. Al dipendente della scuola
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi,
sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i
seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od
esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado
e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento.
I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo
d’istituto da parte del personale docente ed ATA e al Provveditore
agli Studi, da parte dei capi di istituto. (10)
2. A domanda del dipendente
sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di
permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti; per gli stessi
motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività
didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9,
indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale
norma. (11)
3. Il dipendente ha, altresì,
diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione
del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e
3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno
scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi
al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73,
salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 76.
6. I permessi di cui all’art.33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono retribuiti come
previsto dall’art.2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono le ferie; essi devono essere
possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta
diverse.
7. Nell’ambito del periodo
complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri
dall’art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n.1204,
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il
trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante
periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente,
sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui
ai commi 4 e 5. Dopo il compimento del primo anno di vita del
bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma
2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità , gg. 30
per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 1204 del 1971 spetta l’intera retribuzione fissa mensile
nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8. Il dipendente ha diritto,
inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
_________
(10) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(11) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
22
Permessi brevi
1. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato
stipulato con il Provveditore agli studi, possono essere concessi,
per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un
massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si
riferiscono ad unità orarie.
2. I permessi complessivamente
concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno
scolastico per il personale ATA; per il personale docente il
limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di
insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi
successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità,
il personale docente, alle supplenze o allo svolgimento di
interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui per motivi
imputabili al dipendente non sia possibile il recupero,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
5. Per il personale docente la
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
23
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le
assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto
dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi.
3. Prima di concedere
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione
procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso
che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il
dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo
particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo
al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato
inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda
essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti
tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.
Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base di criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza viene utilizzato dall’amministrazione scolastica in
mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo,
comunque coerenti.
6. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo,
non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da
quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal DPR 9
ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno
regolamentate dal successivo accordo di cui all’art. 79.
8. Il trattamento economico
spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come
determinato ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
(12)
8 bis. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai
giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di
assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera
retribuzione. (13)
9. L'assenza per malattia,
salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o,
dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli
studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario
di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di
eventuale prosecuzione di tale assenza.
10. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi
entro i cinque due giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo. (14)
11. L’istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza può disporre dispone
il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente
Unità Sanitaria Locale.
Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno. Il controllo
non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici
o convenzionati. (15)
12. Il dipendente, che durante
l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione
deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove
può essere reperito.
13. Il dipendente assente per
malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio
comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 19.
14. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti
delle vigenti disposizioni di legge.
15. Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
16. Nel caso in cui l'infermità
sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile - qualora comprensivo anche della normale
retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 10, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica
l’esercizio, da parte dell’azienda o ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia
iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze
per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa
vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto
attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
__________
(12) Comma modificato
dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(13) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(14) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(15) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
24
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
1. L’aspettativa per motivi di
famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 (16) del
TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi
speciali che a tale norma si richiamano. L’aspettativa può essere
concessa dal capo di istituto al personale docente, educativo ed
ATA e dal Provveditore agli Studi ai capi di istituto.
1bis L'aspettativa spetta
anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6,
del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25
del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico. (17)
2. Ai sensi della predetta
norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio e ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio
resta in vigore l’art. 453 del DPR n. 297 del 1994.
___________
(16) Si riportano gli articoli
69 e 70 del DPR 3/57 da cui sono eliminate le parole che si
riferiscono alla aspettativa per motivi di salute disapplicati in
connessione con l’art. 23:
69. Aspettativa per motivi di famiglia.
L'impiegato che aspira ad ottenere l’aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L’Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed
ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel
provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne
l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni
di servizio .
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.
L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
70. Cumulo di aspettative.
Due
periodi di aspettative per motivi di famiglia si sommano, agli
effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi ; due periodi di aspettativa per
motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del
limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68,
quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo
superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia
non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione
può conservare all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti
previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore
periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei
mesi.
(17)
Comma aggiunto da art.49 H CCNL
98-01
25
Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo
determinato, al personale di cui all’art.3, comma 6, del DPR n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano le
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite
dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale
assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie
maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno
scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso
dell’anno scolastico. (*)
3. Il personale docente,
educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato
stipulato dal Provveditore agli studi per l’intero anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che si
trovi al secondo anno di servizio continuativo, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite,
in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale
di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese
di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il
restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla
conservazione del posto senza assegni.
5. Ai fini di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel
caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il
personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180
giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per
diverse tipologie di lavoro. (18)
6. Il personale docente assunto
con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del
DLgs n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste
dall’art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la
retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
7. I periodi di assenza senza
assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
8. Il personale di cui al comma
3, che si trovi al primo anno di servizio, assente per malattia,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni retribuiti al 50%. (**)
9. Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
10. Al personale docente,
educativo e ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso
quello di cui al precedente comma 6, possono essere concessi
permessi non retribuiti, per i motivi previsti dall’art. 21, commi
1 e 2, fino ad un massimo di 6 giorni, salvo il caso di matrimonio
in cui si applicano i commi 14 e 15.
11. I permessi di cui al comma
precedente interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti.
12. Nei casi di assenza dal
servizio per malattia del personale docente educativo ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Capo di
istituto, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del
contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
13. I periodi di assenza
parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 12 non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
14. Il personale docente,
educativo ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i
limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
15. Il permesso di cui al comma
precedente è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
16. Al personale di cui al
presente articolo si applicano le norme per la tutela delle
lavoratrici madri e dei padri lavoratori poste dalla legge n.1204
del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977. Nei casi in cui al
medesimo personale, in relazione alle vigenti disposizioni di
legge, sia impedita l’assunzione del servizio, allo stesso è
garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, la conservazione del posto senza assegni.
17. Il periodo di conservazione
del posto ai sensi del comma 16 è computato nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
18.Il personale di cui al
comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di
cui al comma 6. (19)
___________
(18) Comma modificato
dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(19) Comma modificato dall'art.49 a CCNL 1998/2001
(*) Sulle ferie dei docenti
supplenti è stato sottoscritto il 1 luglio 97 il seguente accordo
di interpretazione autentica:
- L'art.19
del contratto collettivo nazionale di lavoro, richiamato dal
successivo art.25, deve intendersi nel senso che per il personale
docente a tempo determinato parimenti a quanto previsto per il
personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie
nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che,
durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle
ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione
del rapporto.
(**)
Per effetto del comma 18 il periodo di conservazione dei posto dei
supplenti assunti dal provveditore e quelli equiparati è lo stesso
dei docenti di religione al primo anno cioè nove mesi in tre anni
scolastici e la retribuzione è quella indicata nel comma 4
26
Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui agli artt. 23,
comma 8, lett. a) e art. 63, comma 1.
2. Fuori dei casi previsti nel
comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione
per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
23, commi 1, 2 e 3.
3. Nulla è innovato per quanto
riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni di
legge per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per
la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente.
27 (20)
Progressione professionale
…
3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere
ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle
fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso
di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese
per i capi di istituto e per il personale docente e in caso
di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per
il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso
di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per i capi di istituto e per il
personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA;
..
__________
(20) Da disapplicare in relazione all'art.16 CCNL 1998/2001
28 (21)
Formazione
12. I capi di istituto
possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli
studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,
a iniziative formative o di aggiornamento organizzate
dall’amministrazione o svolte da Università, IRRSAE o da enti e da
associazioni professionali autorizzati dall’amministrazione
medesima.
13. Il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di
funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento
organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università, IRRSAE
o da enti e da associazione professionali autorizzate
dall’amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative
di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare
prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili
professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
_________
(21)I commi sono stati abrogati dall'art.13.5 CCNL 198/2001
29
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;
31
Orario ed organizzazione del lavoro del personale del comparto
scuola comandato presso IRRSAE, CEDE E BDP.
1. Gli obblighi di lavoro del
personale del comparto scuola comandato presso gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione, aggiornamento educativi
(IRRSAE), il Centro europeo di documentazione educativa (CEDE) e
la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono funzionali
all’orario di servizio dell’ente e sono finalizzati allo
svolgimento delle attività interne ed esterne, ivi incluso lo
svolgimento di eventuali attività di ricerca, necessarie
all’efficace attuazione della programmazione annuale deliberata
dal Consiglio direttivo.
2. L’orario di lavoro è di 36
ore settimanali e può essere articolato in modo flessibile e
modulare anche su base plurisettimanale, con possibilità di
turnazione in relazione anche all’orario di servizio dell’Ente.
3. L’articolazione dell’orario
e l’utilizzazione del personale sono oggetto di accordo decentrato
a livello di singolo IRRSAE, CEDE, BPD. La delegazione trattante è
così costituita:
a) per la parte pubblica:
Presidente, segretario, n.1 rappresentante dei membri del
Consiglio direttivo
b) per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte
sindacale relativa alle strutture di organizzazione regionali o -
per il CEDE e la BDP - nazionali, è confermata la disciplina
attualmente vigente fino alla definizione del quadro normativo in
materia di rappresentatività ed ai successivi accordi;
- relativamente alle altre strutture sindacali, si rinvia a quanto
previsto dall’art. 14.
4. Sono, inoltre, oggetto di
contrattazione le materie di cui all’art. 5 del presente
contratto, per quanto compatibili.
5. Ai sensi dell’art. 13 del
presente contratto, il personale comandato presso IRRSAE, CEDE e
BDP ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali indette
nell’ambito di ogni singolo Istituto secondo modalità attuative
definite in sede di contrattazione decentrata di cui al comma 3,
nell’ambito della quale sarà anche disciplinata l’eventuale
partecipazione del personale ad assemblee territoriali indette ai
sensi del comma 3 dell’art.13.
6. Il predetto personale ha
diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi dell’art. 19
del presente contratto. Le ferie sono fruite anche durante i
periodi di sospensione delle attività didattiche, nel corso di
ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Esse
devono essere richieste dal dipendente in posizione di comando al
Presidente dell’Ente presso il quale presta servizio.
7. Ai sensi dell’art. 22 del
presente contratto, al medesimo personale possono essere concessi
, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi
di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero
individuale di lavoro, anche se eccedenti il limite di due ore
previsto per il personale docente dal predetto art. 22.
8. Al personale comandato
presso gli enti di cui al comma I si applicano le norme di cui
agli artt. 20, 21, 23, 26, 27 del presente CCNL.
CAPO II
NORME DI AREA
SEZIONE I
CAPI DI ISTITUTO
32
Area e funzioni
1. Il personale regolato dalle
disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella
distinta area della specifica dirigenza scolastica nell’ambito del
comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal DLgs
n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area i
direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli
educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole
speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal
fine le predette qualifiche vengono indicate con l’unica dizione
di dirigente scolastico.
3. Ciascun dipendente
appartenente a tale area è organo dell’amministrazione scolastica
ed ha la rappresentanza dell’istituto. Esso assolve a tutte le
funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine
alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla
gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume
le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a
promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il
profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e
finanziario.
4. Il capo di istituto
assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel
perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del
servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti
nella Carta dei Servizi. (22) Al capo di istituto può essere
attribuito dall’Amministrazione lo svolgimento di attività di
elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo,
amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero per
l’elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica
dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del
servizio scolastico e della qualità dell’offerta formativa.
____________
(22) Da disapplicare in relazione all'art.19.2 CCNL 1998-2001
35
Norme specifiche per il periodo di prova
1. Durante il periodo di prova,
i capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di
formazione e delle altre iniziative appositamente promosse
dall’amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è
assistito da altro capo di istituto, scelto dall’amministrazione
tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza
professionale.
SEZIONE II
PERSONALE DOCENTE
38 (23)
Area e funzione docente
1. Il personale docente ed
educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi i conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale d’arte
drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole
speciali statali, è collocato nella distinta area professionale
del personale docente.
2. Rientrano in tale area i
docenti della scuola materna; i docenti della scuola elementare; i
docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria
superiore diplomati e laureati; il personale educativo dei
convitti e degli educandati femminili; i vicerettori aggiunti dei
convitti; gli assistenti delle scuole speciali statali; gli
assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici; i
docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
e dell’accademia nazionale di danza.
3. La funzione docente realizza
il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,
sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi
dell’istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di
normazione primaria e secondaria.
4. La funzione docente si
fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa
si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in
servizio.
5. In attuazione
dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico –
didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio - economico di riferimento.
6. Il profilo professionale
dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche,
metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della
prestazione professionale del personale docente si definiscono nel
quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale
di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano
dell’offerta formativa della scuola.
__________
(23) I commi 4-5-6 sono stati sostituiti e i commi 7 e 8 soppressi
da art. 23 CCNL 1998-2001
41
Attività di insegnamento
1. L’attività di insegnamento
si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore
settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle
scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
2. Alle 22 ore settimanali di
insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non
coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore
d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa
programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta
formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da
paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non
abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di
assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in
sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di 5 giorni
nell’ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
3. Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia
inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura
di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non
utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi
didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per
la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché
mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza,
rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche e
interscolastiche. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7
ultimo periodo dell’art.14 del DPR n. 399 del 1988.
4. Qualora siano state
deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che
comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione,
i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla
sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso
progetto di sperimentazione. (*)
5. L'orario di insegnamento,
anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai
sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della
pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro
ore.
6. Per il personale insegnante
che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività
rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
__________
(*) Sul completamento d’orario per
riduzione dell’ora di lezione per cause diverse da quelle indicate
in questo comma è stato sottoscritto il 1 luglio 97 il seguente
accordo di interpretazione autentica:
1. Le
parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso
regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione
per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle
circolari ministeriali n.243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980
nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno
confermate.
2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in
quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne,
vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art.41 del CCNL.
42
Attività funzionali all'insegnamento
1. L’attività funzionale
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi. (24)
2. Tra gli adempimenti
individuali dovuti rientrano le attività relative :
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie;
3. Le attività di carattere
collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine
anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di
classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a
queste attività sono determinati dagli ordinamenti dei diversi
ordini di scuola e sono programmati secondo criteri stabiliti dal
collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi
superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto
efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione a quanto
previsto nei diversi ordinamenti ed alle diverse modalità
organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base
delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e
famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza
e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi
in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi.
___________
(24) Comma sostituito da art.24.5 CCNL 1998-2001
44
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
1. Al fine di garantire la
continuità didattica, il personale docente che sia stato assente ,
con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non
inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno
scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato
nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti
connessi con il funzionamento della scuola medesima.
2. Quando il rientro in
servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il
periodo di assenza continuativa di cui al comma precedente è
ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
45
Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire
cariche pubbliche elettive
1. Il personale docente
chiamato a ricoprire le cariche elettive di cui alla legge 27
dicembre 1985, n.816 e che si avvalga del regime delle assenze e
dei permessi di cui alla legge medesima, è tenuto a presentare,
ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla
scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli
impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre
successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente
presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal
servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non
consentano al docente di assicurare la necessaria continuità
didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi
luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente
indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a
quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al comma 1,
sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente
in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della
nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica
ricoperta, è utilizzato nell’ambito della scuola e per le esigenze
di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle
assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dall’art.16
della L. n. 816 del 1985, che dovrà essere prodotta
tempestivamente dall’interessato.
46
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. L'Amministrazione scolastica
può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto
dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo
pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale
a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o
di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima
annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione
di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener
conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,
anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o
posti, ed assicurare l’unicità del docente, per ciascun
insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna, nei
casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine
le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo
parziale.
4. Con ordinanza del Ministro
della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro
e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e
le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che
deve essere di norma pari al 50 % di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da
riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali
situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di
cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della
Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all’art.
6, comma 1 punto I/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere
realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale).
8. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire
di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è
consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto.
10. Il trattamento economico
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell'art. 7 del DPCM del 17 marzo 1989,
n. 117.
47
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti dal DLgs
n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento
di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano
contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 Al
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
spetta il trattamento economico iniziale previsto per il
corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione
del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale
da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che
sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
l’apposita ordinanza prevista dall’art. 522 del DLgs n. 297 del
1994.
3. Nei casi di assunzione in
sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il
docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da
una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non
inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività
infrasettimanali e il giorno libero dall’attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono
retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
5. Il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il
rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel
contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a
tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
6. Gli insegnanti di religione
cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all’art.
309 del DLgs n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico
annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni
ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Il rapporto di lavoro del
personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del DPR 16 dicembre
1985, n.751, possibilmente in modo da pervenire gradualmente a
configurare, limitatamente alle ore che si rendano disponibili,
posti costituiti da un numero di ore corrispondente all’orario
d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti
assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. L’assunzione degli
insegnanti di cui ai precedenti commi 5 e 6 può avvenire anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
SEZIONE III
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
52
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Per il personale di cui
all’art. 49, nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere
costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione
o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti, nei limiti massimi del 25 % della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica
funzionale, con esclusione della qualifica di responsabile
amministrativo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del
personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in
materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del Ministro
della Pubblica Istruzione, previa intesa con i Ministri del Tesoro
e per la Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le
modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le
quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo
parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione
alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di
cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal Ministero della
Pubblica Istruzione alle organizzazioni sindacali di cui all’art.
6, comma 1, punto I/b e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo
parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente
alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 50 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati
in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al
successivo comma 7.
7. Il tempo parziale può essere
realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno ( tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno).
8. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi
carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è
consentito, previa motivata autorizzazione degli organi
dell'amministrazione scolastica, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa
amministrazione.
10. Il trattamento economico,
anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione
individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a
tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionale.
11. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il
relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione giornaliera.
12. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art.8 della legge 29 dicembre 1988, n.554 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Per la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo,
le disposizioni contenute nell'art. 7 del DPCM del 17 marzo 1989,
n. 117.
14. Ai sensi dell'art. 1 , le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicate nelle
scuole di ogni ordine e grado aventi sede nella provincia di
Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPR 26
luglio 1976, n. 752.
53
Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi previsti dal DLgs n.297
del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di
supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano
contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 18. Al
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
spetta il trattamento economico iniziale previsto per il
corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione
del servizio e fino al termine del servizio medesimo.
2. Alla selezione del personale
da reclutare si provvede secondo le modalità e nei termini che
sono stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione con
l’apposita ordinanza prevista dall’art. 581 del DLgs 297 del 1994.
3. Nei casi di assunzione in
sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. In tali casi, qualora il
titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo
predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non
inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche e le festività
infrasettimanali, ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di
servizio.
5. Il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, con il
rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel
contratto individuale. In nessun caso il rapporto di lavoro a
tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
54
Attività aggiuntive
1. Costituiscono attività
aggiuntive del personale ATA le prestazioni di lavoro svolte da
tale personale non necessariamente oltre l’orario di lavoro e
richiedenti maggior impegno professionale, comprese tra quelle
previste dal profilo professionale di appartenenza (25) secondo
l’art. 51 del presente contratto (26).
Tali attività consistono in:
a) elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il
livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e
dei servizi generali nell’unità scolastica;
b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni
nei processi formativi (handicap (27) , scuola lavoro,
reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
c) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire
l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per
fronteggiare esigenze straordinarie;
d) attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità
connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la
necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della
scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.(28)
e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa
della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni
vigenti.
2. All’individuazione delle
attività incentivabili tra quelle di cui al comma 1, retribuite a
carico del fondo di cui all’art. 72 (29) provvede il capo
di istituto, sulla base delle deliberazioni del consiglio di
istituto e delle proposte del responsabile amministrativo e del
personale interessato. Il capo di istituto determina l’impegno
orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività
che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le
procedure di cui all’art. 9.
____________
(25) Vedi ora le funzioni aggiuntive di cui all'art.36 CCNL
1998-2001 e 50 contratto integrativo
(26) Vedi ora tab. A CCNL 1998-2001
(27) Vedi ora le funzioni aggiuntive di cui all'art.36 CCNL
1998-2001 e 50 contratto integrativo
(28) Vedi ora le funzioni aggiuntive di cui all'art.36 CCNL
1998-2001 e 50 contratto integrativo
(29) Vedi ora art.26 contratto integrativo
CAPO III
NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I
CAPI DI ISTITUTO E PERSONALE DOCENTE
56
Rinvio delle norme disciplinari
1. Per i capi di
istituto e per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, in applicazione dell’art. 59, comma 10, del DLgs n. 29 del
1993. come modificato dall’art. 2, comma 4, del D.L. 29 aprile
1995, n.144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I,
Capo IV della Parte III del DLgs n. 297 del 1994.
2. Le norme disciplinari del
personale di cui al comma 1, saranno definite con apposito accordo
da stipulare nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore della
legge di riordino degli organi collegiali (30).
__________
(30) Vedi DLgs 233/99
SEZIONE II
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
57
Doveri del dipendente.
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi
di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in
modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio,
il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i
compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di
titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme
del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,
le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni di ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le procedure
ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le
famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo di istituto;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a
principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di
coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della
dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività
lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia od
infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente
deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste
da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo
professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di
ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per
ragioni che non siano di servizio;
q) non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate,
persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora,
ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri.
58
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni dei doveri
disciplinati dall'art. 57 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto ;
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il
caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20
giorni da quando il soggetto competente che, secondo l'ordinamento
dell'Amministrazione, è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per
la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione
da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, del DLgs n. 29 del 1993, il capo di istituto, ai fini del
comma 2, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma
del medesimo art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente
per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa
delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare
deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data,
il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati
e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. Per quanto non previsto
dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 59 del DLgs n. 29
del 1993.
59
Competenze
1. Il rimprovero verbale e il
rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto.
2. La multa, con importo non
superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, sono inflitte
dal Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con
preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal
Provveditore agli Studi, previa comunicazione al competente
ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.
60
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del DLgs n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di
ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli
utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
loro.
2. La recidiva nelle mancanze
previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle
previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile
di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal
minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di
importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i
superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli
alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella
cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al
dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno
o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e,
comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per
multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali
danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei
genitori, degli alunni o del terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della
legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque,
derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni
o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle
mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura,
o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate
esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un
periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino
grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di
servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori del servizio e non attiene in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo
i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di
fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
- per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
di lavoro.
9. Il procedimento
disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato
anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è
disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a
conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna,
il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti
dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180
giorni da quanto l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
11. Al codice disciplinare di
cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
12. Il codice di cui al comma
11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla
data di cui all'art. 2, comma 2, e si attua dal quindicesimo
giorno successivo a quello dell'affissione.
61
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'Amministrazione, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo
non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Se ricorrano ragioni di
particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta
dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del
Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
3. Quando il procedimento
disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità
di servizio.
62
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia
colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato
restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto
di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai
sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.
3. L'Amministrazione, cessato
lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1,
può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di
sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della
legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi
precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale dall'articolo 60,
commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso dal
servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche
se pensionabile.
7. In caso di sentenza
definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non
superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare
rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale. |