MOBILITÀ
PROFESSIONALE
.
INTESA SULLA MOBILITA’
PROFESSIONALE E SULL’ORDINE E TEMPI DELLE OPERAZIONI RELATIVE
ALL’AFFIDAMENTO E ALL’AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
L’anno 2002, il giorno ventisei
del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione
integrativa a livello nazionale
TRA
la delegazione di parte datoriale
trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale
E
i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali risultanti dall’allegato 1 del presente
accordo
PREMESSO:
che in data 1 marzo 2002 è stato
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale dirigente dell’area V della dirigenza scolastica per
il periodo 1.9.2000- 31.12.2001;
che detto contratto demanda alla
contrattazione integrativa a livello nazionale in sede di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la
disciplina dei criteri generali in ordine ad alcuni istituti
contrattuali;
che, in particolare, l’art.24,
comma 3, dispone che l’aliquota dei posti destinata alla mobilità
professionale è fissata nella misura del 15% sulla disponibilità
totale e che tale percentuale può essere modificata in sede di
contrattazione integrativa nazionale entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla sottoscrizione del C.C.N.L.;
che si rende pertanto urgente e
necessario determinare entro il suddetto termine la percentuale di
posti che è possibile utilizzare per la mobilità professionale,
nonché disciplinare l’ordine e i tempi delle operazioni di
affidamento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali per
assicurare un regolare e ordinato inizio dell’anno scolastico
2002/2003;
LE PARTI CONCORDANO:
la seguente preventiva intesa che
farà parte del contratto integrativo nazionale che sarà
successivamente sottoscritto ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L.
Art. 1
Mobilità professionale
I settori formativi ai fini della
mobilità professionale sono i seguenti:
scuola elementare e media
istituti secondari superiori
istituti educativi.
Possono presentare domanda di
mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato
il periodo di prova.
Alla mobilità professionale è
destinata un’aliquota di posti fino al 15 per cento della
disponibilità totale.
Con decreto del competente
direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli
aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori
possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di
formazione specifica di cui all’art.29, comma 6 del DLgs. n.
165/2001.
Ove il numero dei dirigenti
aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente
stabilito per l’ammissione alla frequenza dei moduli di formazione
specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del
corso concorso di cui all’art.29 del DLgs n.165/2001, si procederà
all’individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività
formative sulla base dell’esperienza professionale maturata nel
settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si
farà riferimento all’anzianità di servizio di ruolo di direttore
didattico e/o preside.
L’accoglimento della domanda di
mobilità professionale è subordinato all’esito positivo dell’esame
finale relativo ai moduli frequentati.
Art. 2
Incarichi
Il conferimento e il mutamento di
incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico
sulla base dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs n.
165/2001 e dell’art.23, comma 1 del C.C.N.L.
Gli incarichi dirigenziali, per
le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo
determinato dal dirigente generale dell’Ufficio scolastico
regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della dotazione dei
rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel
rispetto dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs. n.
165/2001 e dell’art.23 del C.C.N.L. del personale dirigenziale
dell’area V, sottoscritto in data 1-3-2002.
Ai dirigenti scolatici utilizzati
presso l’amministrazione centrale e regionale, università o presso
altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai
responsabili dei relativi Uffici.
Prima di procedere al
conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico regionale
assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti
dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili
dall’anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa,
anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del
diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti
dirigenziali vacanti.
In prima applicazione (a. s.
2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all’art.23,
comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l’incarico
dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente
interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni
scolastiche vacanti. L’Ufficio scolastico regionale può comunque
procedere, per motivate esigenze di servizio, all’affidamento di
nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L.
Il dirigente scolastico che ha
ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del comma 3, secondo
periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste,
non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre
anni scolastici.
Nell’ipotesi di ristrutturazione
e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale ricoperto, si
provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente
scolastico interessato.
Art. 4
Mutamento d’incarico in casi
eccezionali
Il mutamento di incarico su posti
liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare
urgenza e di esigenze familiari:
insorgenza di malattie che
necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle
sedi richieste;
trasferimento del coniuge
successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
altri casi previsti da norme
speciali.
Per motivate esigenze, previo
assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di
provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio
scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una
mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti
annualmente.
Art. 5
Ordine e tempi delle
operazioni
L’assegnazione degli incarichi è
effettuata nel seguente ordine:
conferma degli incarichi
ricoperti;
assegnazione di altro incarico
per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico;
mutamento d’incarico in pendenza
di contratto individuale;
assegnazione degli incarichi ai
dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni
vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A
tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al
competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo
conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
mutamento d’incarico in casi
eccezionali;
nuovo incarico per mobilità
professionale;
mobilità interregionale.
Nell’ambito delle fasi di cui
alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito
l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente
scolastico interessato e successivamente nelle altre province
della regione.
Le operazioni di conferimento
degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per
consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico
dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Art. 5
Norme transitorie e finali
In via transitoria per i prossimi
due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo
contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici
regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai
dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un
settore formativo diverso da quello di appartenenza.
Il conferimento dell’incarico
avviene nel rispetto dei criteri di cui all’art.19, comma 1 del
DLgs. n. 165/2001 e dell’art.23 del C.C.N.L. La mobilità
professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino
al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Una volta definita sia la
contrattazione integrativa nazionale relativamente agli istituti
di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL, sia i conseguenti
provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente
Scolastico, vengono riconosciuti:
lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali già attribuito ai sensi della___ ____, con decorrenza
1/09/2000 o successiva;
la determinazione della relativa
retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore
all’1/01/2001;
la determinazione della relativa
retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2001/02. |