Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.2004/2005,
sottoscritto il 27 gennaio 2004.
INTEGRAZIONE
L’anno 2004
il giorno 20 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di
negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la
delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 3743/MR del
26/11/2001
E
i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L.,
U.I.L. e S.N.A.L.S. firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO:
che in sede di verifica sulle problematiche in merito
all’applicazione del citato CCNI, con riferimento all’art. 2,
comma 1, del CCNL del 24 luglio 2003, essendo stata constatata la
necessità di alcuni chiarimenti al contratto stesso,
LE PARTI CONCORDANO
le seguenti
precisazioni ed integrazioni:
A)
Chiarimenti in merito all’individuazione del personale
perdente posto.
1.
Le nuove modalità di individuazione dei perdenti posto
relativamente al personale docente ed A.T.A. previste
rispettivamente agli artt. 21, comma 9, 23, comma 11 e 48, comma
5, del CCNI 27 gennaio 2004, si applicano a partire dalle
operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2005/2006. Pertanto,
l’individuazione dei perdenti posto nell’anno scolastico in corso
per le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2004/2005 va
effettuata con le modalità previste negli artt. 27, 29, comma 12 e
55, comma 5 del precedente CCDN del 15 gennaio 2003.
2.
Con riferimento all’art. 38, comma 1, del CCNI del 27
gennaio 2004, anche per il personale educativo si applicano le
disposizioni di cui al precedente punto.
B)
Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed
A.T.A. trasferito a domanda condizionata che rientra nel
quinquennio nella scuola di precedente titolarità.
1.
Ai fini dell’individuazione del perdente posto, tale
personale è da considerare come titolare nella scuola dagli anni
scolastici precedenti al primo settembre dell’anno in corso.
C)
Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed
A.T.A. trasferito a domanda che nel quinquennio chiede di
rientrare nella scuola di precedente titolarità ma ottiene altre
sedi.
1.
Si considera come trasferito a domanda il personale
perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo
richiesto la scuola di precedente titolarità come prima
preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.
D)
Chiarimenti in merito al punteggio aggiuntivo, “una
tantum”, di cui all’Allegato D – Tabelle A) e B) – punto I,
lettera D, per il personale docente, ed all’Allegato E – punto I,
lettera F, per il personale A.T.A. e relative note richiamate:
rispettivamente (5ter) ed (e).
1.
Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del
punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato
continuativamente per tre anni alle condizioni previste nelle
Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per l’anno
scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale
introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.
2.
L’aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale
a seguito di domanda volontaria per l’anno scolastico 2003/2004
determina la perdita del punteggio aggiuntivo maturato, in quanto
si tratta di punteggio ”una tantum” già utilizzato con
esito favorevole. Al contrario, l’aver ottenuto l’assegnazione
provvisoria nell’anno scolastico 2003/2004 non fa venir meno il
punteggio aggiuntivo maturato in quanto tale disposizione
innovativa si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità
successive alla data di stipula del CCNI del 27 gennaio 2004.
3.
Il punteggio già maturato si conserva nel caso in cui il
personale docente, educativo ed A.T.A., pur avendo prodotto
domanda volontaria in ambito provinciale, non ottenga né il
trasferimento, né il passaggio, né l’assegnazione provvisoria .
Roma, 20 febbraio 2004
Per l’Amministrazione
Per le Organizzazioni
Sindacali
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CGIL Scuola___________________
CISL Scuola___________________
UIL Scuola____________________
SNALS ______________________
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