Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo
Comparto
scuola anni 1998-2001
Rapporto di lavoro
Art. 1
Finalità del contratto integrativo
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
Art. 4
scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 scuole collocate in aree a forte processo
immigratorio
Formazione
Art. 6
La contrattazione
Art. 7 La formazione per il personale della scuola
Art. 8 Livelli di attività
Art. 9 Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 Standard organizzativi e di costo
Art. 12 Il diritto alla formazione del personale docente e
le condizioni di partecipazione
Art. 13 Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 I soggetti che offrono formazione
Art. 15 Formazione in ingresso
Art. 16 Formazione finalizzata a specifici istituti
contrattuali
Art. 17 Formazione per le funzioni- obiettivo
Art. 18 Formazione per il personale delle scuole in aree a
rischio
Art. 19 Formazione per gli insegnanti delle scuole
collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate
da nomadi
Art. 20 Formazione degli insegnanti che operano in settori
particolari
Art. 21 Formazione per la riqualificazione, riconversione e
mobilità professionale
Art. 22 Il sistema di formazione del personale ATA
Art. 23 Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 Contratto integrativo annuale per l’anno
finanziario 1999
Distribuzione delle risorse
economiche
Art. 25
Compenso individuale accessorio
Art. 26 Il fondo dell’istituzione scolastica
Art. 27 risorse finanziarie del fondo per gli anni
1999-2000
Art. 28 parametri finanziari per il calcolo del fondo a
livello di istituzioni scolastiche
Art. 29 maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate
in aree a forte processo immigratorio
Art. 30 attività da retribuire con il fondo a livello di
istituzione scolastica
Art. 31 Criteri di retribuzione a carico del fondo
dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa e
didattica
Art. 32 Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 Indennità di direzione
Art. 34 Indennità di amministrazione
Progetti Speciali
Art. 35
Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
Art. 36 Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti
Art. 37 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa
Art. 38 Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente
Art. 39 Personale docente avente diritto alla mensa
gratuita
Capi d'Istituto
Art. 40 conferimento di incarichi ai capi
d'istituto
Art. 41 Valutazione dei Capi d'Istituto
Art. 42 Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 sviluppo professionale
Personale Amministrativo, Tecnico e
Ausiliario
Art. 44
sistema della formazione
Art. 45 aggiornamento
Art. 46 Formazione Specialistica
Art. 47 Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area
Art. 48 Formazione finalizzata al passaggio ad aree
superiori
Art. 49 corsi di formazione per il conferimento del profilo
di direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 Funzioni per la valorizzazione della
professionalità del personale Ata
Art. 51 Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed
amministrativi
Art. 52 Orario di lavoro del personale ATA
Art. 53 ridefinizione dotazioni organiche di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 Mobilita’ territoriale e professionale del
Personale docente, educativo ed ata
Art. 55 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ata
Art. 56 Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nell’ambiente
di lavoro
Art. 57
Finalità
Art. 58 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 Norme di rinvio
Allegato n. 1 intesa
Allegato n. 2 Province e aree metropolitane
Allegato n. 3 aree di individuazione delle funzioni strumentali al
piano dell’offerta formativa
Allegato 4 Tematiche per l’aggiornamento del personale Ata
Allegato 5 Corsi di formazione per il conferimento del profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Allegato 6 Profili delle funzioni aggiuntive di cui all’art.50
Allegato 7 graduatorie d’istituto per l’individuazione del
personale a cui attribuire le funzioni aggiuntive
TABELLA "A" misure del compenso individuale accessorio a decorrere
dal 1° luglio 1999
TABELLA "A/1 misure del compenso individuale accessorio a
decorrere dal 1° luglio 1999
TABELLA "B" Misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di direzione
TABELLA "C" misure economiche dei parametri per il calcolo
dell’indennità’ di amministrazione
TABELLA "D" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale docente
TABELLA "D1" Misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale ATA
TABELLA "D2" Misure lorde tabellari dell’indennità di lavoro
notturno e/o festivo al personale educativo ed ATA
TABELLA "E" Misura annua lorda tabellare dell’indennità di
bilinguismo e trilinguismo
TABELLA "F" risorse per la formazione
TABELLA "G" risorse del fondo dell’istituzione scolastica
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Rapporto di lavoro
Art.1
Finalità del contratto integrativo
1. Il contratto collettivo
integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio
1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri
di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la
verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso,
inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la
qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con
la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del
personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è
finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola
attraverso la disciplina delle materie previste dall'art.4 del
C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del
26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
Art.2
Campo di applicazione
1. A norma dell'art.1, comma 1, del
citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si
applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei
diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse
aree professionali.
Art.3
Decorrenze e durata
1. Gli effetti giuridici ed
economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L. e
salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione
del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione
della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art. 4
del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola
scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di
legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve
concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i
quali il Ministro sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle
norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la
quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di
legge.
Particolari tipologie di
situazione
Art. 4
scuole situate nelle zone a rischio
1. Le norme contenute nel presente
articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo
specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle
scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica
sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per
la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre
anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da
ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse,
interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni
descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata
al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero
della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse
disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori
agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i
rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.,
un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi
situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico
progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad
ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la
socializzazione, la formazione personale degli alunni e
conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi
disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno
scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e
risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti
Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei
minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli altri
soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro
il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre
per l’anno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno
scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di
settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui
al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate
dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può
essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole
tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate
nell’art.2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente
contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti
ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una
mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in
modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di
interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli
altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione
alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti
interessati saranno posti in essere accordi di programma per
l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse
professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono
perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento da
svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei
tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base
dell'orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e
in collegamento con specifiche iniziative poste in essere
parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri
soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un
sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e
l’individuazione di specifiche strategie. L'orario prolungato
pomeridiano deve essere utilizzato per l'arricchimento delle
attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro
impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie
nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate,
inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a
svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione - le
attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il
personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel
progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività
formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel
bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
da far svolgere con le modalità previste dall'art.18 del presente
accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con
precedenza a quello di nuova nomina o al primo anno di
trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie
i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare
previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti
nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno
predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse
disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i
progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3
dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione
scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla
prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente
finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti
da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in
continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento
dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in
servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve
dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola,
anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di
provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la
durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre
anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e
nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno
disciplinate forme di permanenza del personale in servizio
impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività
del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti
valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con
la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni
obiettivo di cui all’art.37 del presente contratto, lo stato di
attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale,
degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di
una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica
istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono
illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima
ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle
varie classi, le attività svolte anche nel settore degli
interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale
coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al
normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di
riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni
scolastici precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto
al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da
questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la
certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della
consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto
medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e,
comunque, non oltre il 31 agosto, il pagamento in unica soluzione
del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto,
purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per
almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
15. Il compenso è pari a:
-
£. 5.000.000
per i capi d’istituto;
-
£. 4.500.000 per i
docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale
di insegnamento;
-
£. 2.500.000 per il
responsabile amministrativo
-
£. 1.200.000 per il
restante personale.
Lo svolgimento delle attività
aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione
del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in
aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purché in
relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia
previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della
certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle
scuole sulle quali intervenire, i progetti possono essere
confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in
relazione alle risultanze emerse nel corso della sua applicazione.
Art.5
scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
1. Al fine di sostenere l’opera del
personale della scuola, impegnato a favorire la piena accoglienza
e l’integrazione degli alunni e degli adulti provenienti da altri
Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle classi ai corsi
delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree a forte
processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati
nell’insegnamento della lingua italiana, il fondo di istituto
delle predette scuole è incrementato da specifiche risorse
assegnate secondo le modalità disciplinate dal successivo art.29
del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza e di favorire e promuovere iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua di
origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno una sede di
confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo 1998,
n.40.
Formazione
Art.6
La contrattazione
1. Con il contratto integrativo
nazionale di durata quadriennale si definiscono gli obiettivi, i
criteri generali di ripartizione delle risorse e gli orientamenti
per l’organizzazione della formazione del personale della scuola,
compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica e
delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono,
con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse
disponibili per la formazione in ciascun esercizio finanziario e
si individuano le modalità di verifica dei risultati conseguiti in
termini di miglioramento dell’attività formativa. Per l’anno 1999
il contratto integrativo annuale in materia di formazione è
contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del
contratto integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non
oltre il 31 ottobre dell’anno antecedente, la Direttiva annuale
per la formazione del personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da
definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti
definiscono le priorità e i criteri per le iniziative territoriali
di formazione tenendo conto delle tipologie del personale e di
campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno
alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali
nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione
corrisponde un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il
livello periferico e per il livello centrale.
Art.7
La formazione per il personale della scuola
1. L’amministrazione scolastica,
con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo
di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative,
articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica
per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli
insegnanti, del personale educativo e ata e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il
miglioramento e la crescita professionale del personale, in
relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la
riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità
professionale nonché all’ampliamento delle opportunità
professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti
tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo
professionale così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la
formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il
personale ata la formazione è funzionale all’attuazione
dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della
riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali,
soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. La
formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le
competenze necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la
riqualificazione e la riconversione professionale sono orientate,
in particolare, all’attuazione dell’autonomia scolastica,
all’innovazione metodologico - didattica, all’espansione
dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo,
post-secondario), allo sviluppo del sistema integrato di
formazione e lavoro, all’educazione degli adulti e alla formazione
continua. Al personale della scuola viene data la possibilità di
definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità
di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di
Musica è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito
dell’aggiornamento disciplinare, nonché ad offrire momenti per
l’attività di ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno
delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in
collaborazione con le Università o altri soggetti nazionali e
internazionali che abbiano attinenza con il mondo artistico e
musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del
processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in
qualità di formatori.
Art.8
Livelli di attività
1. Alle istituzioni scolastiche
singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
dell’insegnamento, funzionali al P.o.f, individuate sia
direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul
territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi
professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e
tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di
interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari
per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno
di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata
all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il
coordinamento complessivo degli interventi.
Art.9
Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
1. L’Osservatorio è una struttura
di orientamento e di monitoraggio della formazione in relazione
all’arricchimento professionale legato alle trasformazioni di
sistema, alla riconversione, alla riqualificazione e alla mobilità
professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è sede
di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico
composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto
firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione. In sede di primo incontro i membri
definiscono le modalità di organizzazione e di funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma 4
del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto integrativo nazionale. Successivamente l’Osservatorio
sarà funzionalmente decentrato a livello regionale. Il Ministero
assicura, riservando specifiche risorse a tale scopo, le
condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
Art.10
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse per la formazione del
personale delle scuole disponibili nel bilancio del Ministero
pubblica istruzione sono assegnate:
-
per almeno il 50%
alle scuole in base al numero degli addetti;
-
dal 10% al 15%
all’amministrazione periferica;
-
per non più del 35%
all’amministrazione centrale.
2. Data la particolarità
organizzativa del settore le risorse per la formazione dei
docenti delle Accademie e dei Conservatori di musica, previste nel
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate
per il 70% alle predette istituzioni, per il 30%
all’amministrazione centrale.
Art.11
Standard organizzativi e di costo
1. Le parti concordano i seguenti
standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri
ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse
generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:
-
distinzione tra ruoli
di committenza e ruoli di gestione diretta;
-
impostazione degli
interventi per progetti;
-
organizzazione
modulare dei progetti e loro integrazione in percorsi
finalizzati;
-
individuazione dei
formatori sulla base del loro curriculum professionale;
-
certificazione delle
competenze raggiunte;
-
valutazione di
impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione dei
risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le
parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità
dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse
esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di
costo:
-
finanziamento di
tutte le voci di spesa delle varie fasi dei progetti di
formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità
di tecnologie nella formazione a distanza);
-
adozione di criteri
di economicità con confronto comparativo dei costi tra diverse
soluzioni organizzative;
-
sinergia con le
azioni già in corso o progettate anche da altri soggetti;
-
previsione di costo
per tipologia di corsi (corsi in rete, partecipazione a corsi
esterni, percorsi individualizzati) e per singoli profili
professionali.
-
controllo di gestione
dei progetti di formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano
a definire in termini operativi gli standard indicati entro il 15
ottobre 1999 e il Ministero li adotta attraverso le direttive
annuali sulla formazione.
Art.12
Il diritto alla formazione
del personale docente e le condizioni di partecipazione
1. Per raggiungere gli obiettivi
definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a
tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative
di formazione riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal
servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualità del servizio scolastico,
un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire
la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute
dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal
precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o
adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al
personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e
animatore ad iniziative di formazione riconosciute
dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di
cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione
come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento
della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti
in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un
carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza
anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati
all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze
derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti
disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e la Conferenza Permanente dei Rettori delle
Università Italiane per favorire l’accesso al personale
interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono
definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli
uffici scolastici provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio,
iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole
di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili
alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il
capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del
servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di
articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che
rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad
iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche di
appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso
delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale
e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le
iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e
all’apprendimento in rete con la previsione anche di particolari
forme di attestazione e di verifica di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della
professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti
e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno
1999-2000 e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione
sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo
anche alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce
un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi
per l’aggiornamento ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma
1, punto III del C.C.N.L..
Art.13
Il Piano annuale delle istituzioni scolastiche
1. In ogni istituzione scolastica
il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con
gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività
didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del
Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
-
promosse
prioritariamente dall’amministrazione;
-
progettate dalla
scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche in regime
di convenzione), con le associazioni professionali, con i
soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
-
proposte da soggetti
esterni e riconosciute dall’amministrazione.
Art.14
I soggetti che offrono formazione
1. Le parti convengono sulla
necessità di superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di
formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio
dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione
del personale della scuola e del riconoscimento da parte
dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del
personale della scuola le università, i consorzi universitari,
interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca.
Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti
professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e
l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari
collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività
formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva
consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle
attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e
della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione,
all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e
sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per
l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al
precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione
di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:
-
la missione dell’ente
o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
-
l’attività svolta per
lo sviluppo professionale del personale della scuola;
-
l’esperienza
accumulata nel campo della formazione;
-
le capacità
logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
-
l’attività di ricerca
condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte
nel settore specifico;
-
il livello di
professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a
specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla
differenza funzionale di compiti e di competenze;
-
la padronanza di
approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione;
-
il ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
-
la documentata
conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
-
la specifica
competenza di campo in relazione alle aree progettuali di
lavoro;
-
la disponibilità a
consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al
comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono
accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale
promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in
rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di
adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri
con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti
definiti a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati
e accreditati sono automaticamente riconosciute
dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre,
dall’amministrazione centrale e periferica - ad esclusione di
convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione
organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti
commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella
Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a
livello provinciale Tenendo anche conto degli standard
organizzativi il Ministero definisce le procedure per il
riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi
riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui
all’art.12, comma 12, l’informazione, secondo moduli standard che
saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale
della scuola.
Art.15
Formazione in ingresso
1. Per i docenti a tempo
indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione viene
impostato secondo gli standard organizzativi e di costo definiti e
trova realizzazione, attraverso specifici progetti
contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi
di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di
personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro
- con il sostegno di tutors appositamente formati - e
l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari
opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze
tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella
prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente
riconosciute.
Art.16
Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Nell’ambito della formazione in
servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici
istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno
carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei
capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
Art.17
Formazione per le funzioni-obiettivo
1. Per la preparazione del
personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo previste
dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio individua i
criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e
professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi
corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le
modalità di certificazione. L’amministrazione predispone un piano
di azione con le seguenti caratteristiche:
-
in riferimento alle
aree previste dal C.C.N.L. si organizzano i corsi di formazione,
di almeno 30 ore, con un’impostazione modulare e, ove possibile,
in parte a distanza;
-
l’amministrazione
periferica assicura, con un’adeguata programmazione, che siano
garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli
interventi;
-
i corsi saranno
realizzati dall’amministrazione periferica, da reti di scuole,
dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti
qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nell’anno
scolastico 1999-2000 parteciperanno ai corsi i docenti che
svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli anni successivi,
sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse, i corsi
saranno disponibili per i docenti interessati.
Art.18
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
1. Per le scuole collocate nelle
aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene iniziative di
formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione
scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di
aumentare significativamente i livelli di successo scolastico,
utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione
e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai
progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ata
e i capi di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni
dell’Osservatorio, sono organizzati dalle scuole, singole o in
rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati
o accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti
presenti sul territorio.
Art.19
Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree
a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
1. Per gli insegnanti delle scuole
collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto
delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
l’organizzazione di seguenti attività formative:
-
pronto intervento
linguistico,
-
corsi specifici
sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di
lingua nativa diversa dall’italiano,
-
approfondimento delle
tematiche dell’educazione interculturale,
-
produzione e
diffusione di materiali didattici.
2. A seguito di specifiche intese i
corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed
adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche
essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento. Per
la predisposizione di materiali per il pronto intervento
linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si
fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole
e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle
associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle
organizzazioni non governative e delle associazioni di
volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione
l’amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso
alle risorse previste dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le
politiche dell’immigrazione.
Art.20
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
1. Gli obiettivi delle iniziative
di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di
specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria
superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno
sviluppo delle politiche di formazione permanente. Il Ministero,
in collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche
iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano
operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti
e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le
metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza
delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti
formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento,
certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in
relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel
settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione
tra l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti
penitenziali delle scuole carcerarie il Ministero realizza le
necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e
Giustizia, per la programmazione, l’organizzazione e la
finalizzazione delle attività.
Art.21
Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità
professionale
1. Le attività formative rivolte
alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in
relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno
definite in sede di contrattazione integrativa annuale in coerenza
con gli esiti della contrattazione decentrata sulla mobilità. Le
iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità
professionale del personale della scuola, oltre che a superare o
prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni
l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi
e percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie
della comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione
con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui
fabbisogni formativi realizzati nel contesto dell’azione
dell’Osservatorio nazionale.
Art.22
Il sistema di formazione del personale ATA
La formazione del personale a.t.a
costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale
del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale
utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e
art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del
personale a.t.a. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e
seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
Art.23
Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
La formazione dei dirigenti
scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è
materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
Art.24
Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
1. Per il 1999, il contratto
integrativo annuale di cui al comma 2 del precedente art.1 è
costituito dal presente articolo, integrato dall’allegata tabella
F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse
disponibili, i cui criteri di ripartizione sono fissati per
l’intero periodo quadriennale di valenza del presente contratto
dal precedente art.6, rispetterà le seguenti priorità:
-
arricchimento
professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento e in
relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
-
riconversione e
riqualificazione professionale;
-
promozione di
percorsi formativi mirati alla cultura delle pari opportunità;
-
progettazione e avvio
della formazione del personale docente in relazione agli
specifici istituti contrattuali;
-
progettazione e avvio
del nuovo sistema di formazione del personale ATA;
-
realizzazione della
formazione dei capi di istituto;
3. La realizzazione delle priorità
indicate nel comma 2 avverrà con il ricorso alle risorse
disponibili nei capitoli di bilancio per la formazione relativi
all’esercizio finanziario 1999 e con l’utilizzo delle risorse
della legge 440/97 in coerenza con le finalità della stessa legge
e con le procedure di ripartizione specificamente previste e in
corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati
conseguiti in termini di miglioramento dell’attività formativa e
di impatto sulla qualità dei processi di insegnamento e di
apprendimento, si seguiranno i seguenti criteri:
-
previsione, nella
Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio, a livello
nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione
con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento
del servizio ispettivo tecnico;
-
inserimento di
specifiche attività di monitoraggio e di valutazione nei
progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del
presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione si
impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma del presente
contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
Distribuzione delle risorse
economiche
Art.25
Compenso individuale accessorio
1. A norma dell’art.42, comma 2 del
C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed
ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è
corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria
indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure
lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente
contratto:
-
dal 1° luglio 1999, a
tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di
impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di
religione cattolica con progressione di carriera;
-
dalla data di
assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al
personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a
tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera
durata dell’anno scolastico;
-
dalla data di
assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per
ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata
con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche nonché al personale insegnante di
religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all’anno
scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo
determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi
estivi e per quello ata con supplenza annuale, il compenso di cui
al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori
amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso
viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di
amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti
istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al
personale indicato alle lettere a), b) e c)
del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione
di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale
in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è
assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del
C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del
C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è
ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo
determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente
ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è
liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute
previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale
accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del
presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni
finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma
5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione
scolastica.
Art.26
Il fondo dell’istituzione scolastica.
1. A decorrere dal 1° settembre
1999 è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado comprese le scuole speciali statali, i convitti nazionali,
gli educandati femminili, i conservatori, le accademie e gli
istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo
dell’istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le
prestazioni di cui ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese
dal personale docente, educativo ed ata per sostenere il processo
di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze
che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute
sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e
del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e
all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in
relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono
fissate nelle tabelle D, D1, D2 e
E allegate al presente contratto.
Art.27
risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle
risorse iscritte agli specifici capitoli dei centri di
responsabilità dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate
nell’allegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle
vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate
dall’istituzione scolastica finalizzate a compensare le
prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle
derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o
soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto
dall’art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle
risorse previste dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate
per compensare gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello
stesso art.42 e da ogni altro ulteriore risparmio derivante da
disposizioni legislative e dalle risorse previste dal medesimo
art. 42 - comma 4 - 2° linea - non utilizzate in sede ARAN per la
sequenza contrattuale di cui al medesimo art.44. Dette ultime
risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi da
corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità
didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di
applicazione del presente contratto:
-
la quota già
utilizzata per finanziare le indennità di direzione e di
amministrazione;
-
la quota degli
interventi didattici educativi integrativi (IDEI), finalizzata
al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo
delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado;
5. Per l’anno finanziario 1999 lo
stanziamento di bilancio è pari a 4/12 per le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12 per i conservatori di
musica e le accademie, in quanto, con precedente contrattazione
decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12
dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma
1 sono stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71
del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente comma
1 sono riservate:
-
per £. 3.300.000.000,
a livello provinciale, per l’erogazione di una maggiorazione
forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti nel
successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie,
alle scuole sedi di centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti e alle scuole in cui siano attivati
corsi serali curriculari;
-
per £.
65.599.368.000, a livello di Ministero pubblica istruzione:
-
per l’assegnazione
diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE di una quota di 1
miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive prestate
dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
-
per le esigenze di
cui ai successivi art.33, comma 5 e art. 34, comma 3;
-
per una quota, pari a
500 milioni per l’erogazione al personale docente ed educativo
dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo, nei casi in cui
essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa
vigente;
-
per una quota pari a
2 miliardi per l’erogazione del compenso per l’effettuazione di
turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale
educativo ed ata dei convitti nazionali, degli educandati
femminili statali e delle scuole speciali statali;
-
per una quota di 10
miliardi per sostenere il maggior impegno del personale operante
nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni
di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri di
erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29
.
7. Le somme di cui al precedente
comma 6 rimaste disponibili a livello centrale e provinciale alla
fine di ciascun esercizio finanziario confluiscono nel fondo
dell’istituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni
scolastiche alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate
per le stesse finalità nell’esercizio successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione
delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione
degli stanziamenti previsti dal precedente comma 1 è effettuata
sia a livello di Ministero della pubblica istruzione che a livello
provinciale in base al numero dei posti previsti nell’organico di
diritto per il personale docente, quale indicatore semplice
ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.
Art-28
parametri finanziari
per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
1. Alle istituzioni scolastiche
vengono assegnate, per il tramite del provveditore agli studi, le
risorse annue da destinare al fondo dell’istituzione scolastica,
secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
-
£. 693.000 per
ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il personale
docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine e grado,
compresi i posti in organico di diritto di personale docente
delle accademie e conservatori;
-
£. 693.000 per
ciascun posto di personale docente previsto nell’organico di
fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
-
£. 900.000 per
ciascun posto previsto nell’organico di diritto per il personale
docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al
parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota
aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività
correlate agli interventi didattici educativi ed integrativi.
2. Alle istituzioni scolastiche
presso le quali sussistano le seguenti tipologie indicative di
complessità organizzativo-didattica sono assegnati gli ulteriori
finanziamenti forfetari annui nelle misure indicate a fianco di
ciascuna tipologia:
-
£. 3.000.000, in
presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e
pena;
-
£. 3.000.000, in
presenza di sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri;
-
£. 2.000.000, per
l’istituzione scolastica individuata come sede di riferimento
didattico e organizzativo per l’attività dei centri territoriali
permanenti per l’educazione per gli adulti;
-
£. 2.000.000, per le
istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali
curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al
comma 1, potranno essere rideterminati a seguito del passaggio
dagli enti locali allo Stato del personale ata (art.8 L.124/99)
nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali risorse di cui
al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di
incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6
lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli
studi in relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi
previste presso le singole istituzioni scolastiche; la
ripartizione delle risorse di cui al comma 6 lett. B) del
precedente art.26 è effettuata dal Ministero della pubblica
istruzione in base alle richieste pervenute dai provveditorati
agli studi.
Art.29
maggiorazione del fondo
a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
1. Per sostenere il maggior impegno
del personale delle scuole di cui all’art.47 del C.C.N.L. è
destinata al fondo dell’istituzione scolastica una somma pari a
£.10 miliardi.
2. Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà un numero
di scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa
maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le
strategie necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni
provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
3. In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le
informazioni necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà,
d’intesa con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i
criteri e le misure di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento in
parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
Art.30
attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione
scolastica
1. L’istituzione scolastica,
nell’impiego delle risorse del fondo, dovrà tenere conto delle
diverse professionalità e dei vari ordini e gradi di scuola che
eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale
interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in
misura forfetaria, in correlazione con il P.O.F., su delibera del
consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
-
la flessibilità
organizzativa e didattica di cui al successivo art.31;
-
le attività
aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello
svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino
ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici
volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta
formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di
insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del 4
agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
-
le attività
aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono
nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste
dall’art.42, comma 3 - lettera a) del CCNL–Scuola del 4 agosto
95 eccedenti le 40 ore annue;
-
le prestazioni
aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni
di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione
di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di
organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia;
-
attività
aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di
collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19,
comma 4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del
compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla allegata
tabella D. Detta retribuzione non è cumulabile con
il compenso di cui al successivo art.37.
-
ogni altra
attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto
nell’ambito del POF.
Art.31
Criteri di retribuzione
a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità
organizzativa e didattica
1. La flessibilità organizzativa e
didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a
particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di
lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività
scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e
nei decreti ministeriali che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni
scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e
didattica può essere prevista la corresponsione di un compenso da
determinare in misura forfetaria compreso nella fascia tra
£.300.000 e £.600.000 annue lorde tabellari, da finanziare
utilizzando parte del fondo dell’istituzione scolastica nonché lo
specifico stanziamento di cui al precedente art.27, comma 3.
Art.32
Attività complementare di educazione fisica
1. Le ore eccedenti le 18
settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal
personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla
pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno
specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare
anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno
scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella
misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del
C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e
riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel
progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è
erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma
1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista
dal presente articolo.
Art.33
Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , all’art.21,
prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai
vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione
nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e
al personale incaricato della direzione spetta una indennità
accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori
degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale
educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice
direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello
Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del
C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto
titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta
dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella
misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto
ovvero nella misura intera per il docente vicario della
istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del
compenso individuale accessorio spettante al sostituto in
relazione al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle
ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita,
secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è
individuato nella tabella B, allegata al presente
contratto:
-
da un importo base
determinato in misura fissa, che comprende il compenso
individuale accessorio;
-
dai parametri
relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
c.
limitatamente alle
istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale
docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la
complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero
di posti.
6. L’indennità viene erogata in
ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate
al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è
liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun
giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio
prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello
stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le
direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello
stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a)
del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni
scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e
c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste
dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata,
determinando i relativi parametri economici, in relazione alla
situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il
personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione
esistente presso la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa
(lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale
del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e
continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari
tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere
b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione
scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di
titolarità.
9. L’indennità in questione
compete, relativamente all’importo in misura fissa di cui alla
lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d’istituto in
servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione
dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo
d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta,
a livello di Amministrazione centrale, una quota dello
stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da
distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su
richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad
applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione
stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19
ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente
istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di
amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli
oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4
dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A
tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso
esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di
direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa
attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della
Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei
capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del
Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini
scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale,
tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento
degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di
cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi
per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento
previsto dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L.
destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica
degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo
lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di
£.6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione di detto emolumento
verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione
integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente
istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione
scolastica.
Art.34
Indennità di amministrazione
1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede
che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle
accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due
direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma
l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50%
di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità
di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle
Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del
50% di quella spettante al direttore amministrativo senza
responsabilità di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione
di stato implicante il mancato esercizio della funzione,
l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso
periodo, anche al personale ATA che lo sostituisca ai sensi della
normativa vigente, detratto l’importo del compenso individuale
accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale
non docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i
medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di
direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art.33,
nelle misure individuate nella tabella C allegata al
presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere
dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono
quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente
art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente
istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione
scolastica.
Progetti speciali
Art.35
Snellimento burocratico
libretto personale informatizzato
1. In attuazione dell’art.17 del
C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano i criteri per l’attivazione
di un progetto nazionale volto alla istituzione di un libretto
personale informatizzato aggiornabile.
2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro
compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di
aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli
elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti
di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare l’arretrato
esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
-
i dati anagrafici, il
codice fiscale, la residenza, il domicilio, il recapito
telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
-
i titoli di studio e
professionali;
-
i servizi militari o
equiparati, con indicazione della data iniziale e finale della
prestazione;
-
i servizi di ruolo e
non di ruolo presso istituzioni scolastiche, con indicazione
della data iniziale e finale della prestazione;
-
i servizi prestati
presso altre Amministrazioni statali, Enti di diritto pubblico,
Aziende autonome, Libere Università, con l’indicazione della
data iniziale e finale della prestazione;
-
i periodi e servizi
resi in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o
alle dipendenze di privati, con l'indicazione della data
iniziale e finale della prestazione;
-
l’anzianità ai fini
giuridici ed economici e soltanto ai fini economici posseduta
alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può
essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, come
modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al
personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel
libretto.
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato
e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3. L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla
base dei seguenti elementi:
4. L’avvio della procedura è
prevista con l’inizio dell’anno 2000, compatibilmente con la
disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura,
alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il
progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee
precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione
dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una
modellistica da definire entro il 30 novembre e sulla quale si
attiverà il confronto con le OO.SS. firmatarie, saranno
predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa
sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la
fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda
della complessità dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo
prefissato nei tempi stabiliti.
Art.36
Monitoraggio e recupero degli arretrati
relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
1. Dall’inizio dell’anno scolastico
1999/2000 da parte dell’Amministrazione Centrale sarà avviata
un’attività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed
economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una
serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà
concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa la
fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i
criteri e le modalità di attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei
operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero,
tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del
precedente art.35. Per la complessità della natura dei
provvedimenti da produrre, saranno organizzati specifici corsi di
formazione.
3. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle
unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di
produzione dei provvedimenti, emessi, con le procedure
automatizzate in esercizio.
Norme di area
Docenti
Art.37
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
1. Per contribuire alla
realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia e per
valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli
insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata secondo
i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono
assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro
funzioni obiettivo, da scegliere nelle aree previste dall'art.28,
comma 1, del C.C.N.L. e da retribuire con una somma di £.3.000.000
annui lordi ciascuna, da corrispondere in unica soluzione entro il
30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o
autorizzato allo svolgimento della libera professione non possono
essere assegnate funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire,
ivi incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con
le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà dalla
suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto
nazionale per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle
funzioni-obiettivo assegnate ad ogni istituzione scolastica, a
norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario
del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento
delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto
della applicazione del presente contratto vengono assegnate tre
sole funzioni obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse
per il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli
insegnanti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato raggiunge le 50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed
Educandati sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da
destinare al personale educativo, a seconda che il numero delle
persone in servizio sia fino a 20 o superiore a 20. Per
l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti delle scuole
annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime sono
considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni
sono assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le
scuole annesse appartengono ai settori materna, elementare e media
o includano anche scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna
istituzione scolastica italiana all’estero sono assegnate
funzioni-obiettivo secondo modalità da definire in sede di
contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero degli
affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del
presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con
ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso,
le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui
siano in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con
più di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e
degli istituti aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi
di educazione degli adulti o corsi di formazione integrata, corsi
serali o corsi presso gli ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima
dell'inizio delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le
funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art.28 del
C.C.N.L., definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i
requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle
funzioni medesime. Il collegio dei docenti, ferma restando la
propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione
nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno
interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le
decisioni sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei
circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le
decisioni sono adottate dai collegi in seduta congiunta.; nelle
istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell’attività dei
centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente con
l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro
la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per
ciascuna delle aree di cui al comma precedente, a titolo
esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio dei
docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico,
salvo quanto previsto dal precedente comma 2.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle
lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui
assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto
domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare
specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art.17
del presente contratto. (formazione)La dichiarata
disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata
dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per
l'a.s.1999-2000 i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e
valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi
risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di
innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività
professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da
attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione
delle competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai
corsi di formazione, attivati dall'amministrazione scolastica ai
sensi dell’art.28 del C.C.N.L.. La partecipazione ai corsi
costituisce uno specifico credito. La predetta attività di
formazione sarà anche oggetto di particolare verifica e
valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del
C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non
devono in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi
né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su
adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica
delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno,
il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da
ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni
circa il regolare svolgimento dell'incarico fornite dal capo di
istituto, esprime una valutazione ai fini dell'eventuale conferma
degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
Art.38
Trattamento economico connesso
allo sviluppo della professione docente
1. Le norme contenute nel presente
articolo, in attuazione dell'art.29 del C.C.N.L. e al fine di
introdurre nello stato giuridico ed economico dei docenti, in
aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista
dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica
professionale e retributiva, che sia in grado di valorizzare la
professionalità acquisita in particolare con l'attività di
insegnamento, stabiliscono:
-
i criteri di
ripartizione delle risorse previste dall'art.42, comma 3, del
citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti
con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi
di scuola in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti
di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee;
-
i criteri per lo
svolgimento della procedura di selezione:
-
i criteri per lo
svolgimento di attività di formazione;
-
le modalità delle
valutazioni periodiche finalizzate alla conservazione della
maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la
prima applicazione dell'art.29 citato ed è finalizzato alla
prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva potenzialmente
- sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale
docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima
applicazione del presente accordo, sulla base delle disposizioni
contenute nel capitolo sulla formazione, potranno prevedere, a
norma del citato art.29, comma 2, lett.c, specifici momenti
formativi a favore dei candidati che si affiancano ai corsi di
formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati in
via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e
della capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di
prima applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un
trattamento economico accessorio corrispondente ad una
maggiorazione pari a £.6.000.000 annui lordi ad almeno 150.000
docenti con contratto a tempo indeterminato con 10 anni di
effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di selezione di cui ai successivi
commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i
prescritti requisiti sul territorio nazionale e della loro
appartenenza ad aree disciplinari della scuola secondaria e ai
posti di scuola materna ed elementare, la ripartizione delle
risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero a favore dei
provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno 150.000
quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con
contratto di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al
31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore
agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce
le quote rispettivamente tra i settori della scuola materna, della
scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado, della
scuola secondaria di secondo grado, rispettando la percentuale del
20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio
nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola secondaria di
primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente e
proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
-
linguistico storico
filosofico artistico-espressiva
-
scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle
scuole italiane all’estero partecipano alla selezione nel
contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che, nel
limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri
illustrati nel presente articolo, abbiano superato una procedura
concorsuale selettiva che sarà indetta entro il 15 novembre 1999
con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione e che si
svolgerà per gruppi di scuole tra di loro accorpate. Detta
procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare su domanda
presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti delle
scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina
in ruolo, si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi
successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle varie
fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale
contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data
indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima
fase riguarda il curricolo professionale, che la commissione
valuta a seguito della illustrazione e discussione da parte del
candidato. La seconda fase consiste nello svolgimento di una prova
strutturata nazionale, predisposta dal Ministro che si avvale
delle necessarie competenze tecnico-scientifiche nel campo della
valutazione. Essa è volta all’accertamento delle competenze
metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai
processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale
relativo alle discipline di insegnamento. La terza fase si svolge
mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli
alunni e della commissione giudicatrice. Su richiesta del
candidato e in alternativa alla verifica in situazione la
commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una
unità didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova
della seconda fase saranno definiti dal Ministro della pubblica
istruzione sentito il CNPI, entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve
mettere in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze
professionali previste dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare
riguardo alle esperienze maturate e al percorso formativo e
culturale seguito e deve consentire una valutazione dell'area
relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base di una
griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella
quale, per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta
rilevare l'efficacia dell'azione educativa e didattica del
candidato, l'attività di aggiornamento alla quale egli abbia
partecipato, il ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione,
la collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività speciali
svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato dal
comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui
all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta
dal Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della
trattazione alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni
concorrono rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla
formulazione del giudizio e all'assegnazione del punteggio
complessivo da parte della commissione ai singoli candidati, a
ciascuno dei quali alla fine della terza fase della selezione
devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti
sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione
medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna
commissione sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco
alfabetico dei docenti cui assegnare le maggiorazioni di
retribuzione accessoria, in numero corrispondente a quello
assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto
elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio
indicato dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite
secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il CNPI, entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione
è assegnato uno dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento
della selezione, come stabilito nel precedente comma 5, e il
relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per
assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di
valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni,
devono frequentare un corso organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione, finalizzato a far loro prendere cognizione
dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva
accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L. e dal presente
contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro loro
assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di
musica, agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in
possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le
maggiorazioni retributive accessorie previste dal presente
articolo, secondo modalità di ripartizione analoghe a quelle
disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari contenuti
del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per
conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni
stipendiali successive saranno stabilite con apposito accordo tra
le parti firmatarie del presente contratto entro la scadenza del
primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per
l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni
costituite a norma del precedente comma 10 sono a carico delle
disponibilità finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L.
all’istituto previsto dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo
quanto necessario per il pagamento della maggiorazione di
retribuzione accessoria di cui al comma 2.
Art.39
Personale docente
avente diritto alla mensa gratuita
1. Tenuto conto di quanto disposto
dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione si impegna ad
effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione della mensa
gratuita da parte del personale avente titolo, portando a
conoscenza delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della
rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento
di bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998,
n. 4, viene valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie,
l'opportunità di rideterminare le categorie di personale docente a
cui riconoscere la gratuità della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione
comunicherà agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i
tempi di attribuzione agli stessi delle relative provvidenze
economiche di spettanza.
Capi d'Istituto
Art.40
conferimento di incarichi ai capi d'istituto
1. L’Amministrazione scolastica può
conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di
trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi
temporanei e/o a termine:
-
coordinamento di
iniziative e progetti a livello provinciale e regionale,
collaborazione in studi e ricerche;
-
reggenza di altra
scuola in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi
superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza
nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle
scuole secondarie;
-
tutorato di capi di
istituto in prova o al primo anno di incarico;
-
coordinamento di
progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia
preposto a scuole "polo";
-
progettazione e
direzione di corsi di formazione, riconversione e di
riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi
l’Amministrazione tiene conto:
-
dell’esito positivo
della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L. e 41 del presente
contratto integrativo.
-
della competenza
professionale, valutata sulla base dei titoli professionali,
scientifici e di cultura posseduti;
-
della congruità di
tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
-
della compatibilità
dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del capo
d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
-
della disponibilità
degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto
motivato, individua il capo d'istituto affidatario dell’incarico
in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione
dell’oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile
durata e del compenso, che è a carico dell’Amministrazione che
conferisce l’incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione
nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue
articolazioni territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al
mese precedente, di tutti gli incarichi affidati
dall’amministrazione scolastica. L'organo dell'amministrazione
scolastica che affidi incarichi di cui al comma 1 è tenuto a darne
comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento stesso
all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è la sede
di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono
prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con
vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà
previsti dalla L.7 agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto
della L. 31 dicembre 1996, n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999,
n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
disposizione gli incarichi conferiti ai capi d’istituto da
soggetti diversi dall’amministrazione scolastica, il cui
conferimento è disciplinato in riferimento al regime
autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.41
Valutazione dei Capi d'Istituto
1. E’ istituito presso ciascun
Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle
attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente
scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto
da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in
tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza
maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente
scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore
alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le
medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo
di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento
di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo
originario da altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la
partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività
istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla
firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS.
firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi
punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le
forme e le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione
dei componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno
tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo
d’istituto e dei risultati dei processi attivati per il
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito
del piano dell’offerta formativa. I nuclei dovranno considerare i
processi promossi dal Capo d’istituto in ordine a:
-
direzione e
organizzazione dell’istituzione scolastica;
-
relazioni interne ed
esterne;
-
innovazione e
sviluppo;
-
valorizzazione delle
risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali
a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto
che svolgono attività lavorativa nell’Amministrazione della
pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in
relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui
operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi
attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e
all’attuazione dell’autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno
richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o
per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle
istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo
comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno
scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva,
i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le
deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà
essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da
un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano
tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di
istituto ai quali potrà essere attribuita una retribuzione
aggiuntiva, secondo le risorse assegnate a livello regionale. I
sovrintendenti scolastici attribuiranno la stessa indennità nella
misura di £.6.000.000 annui a 2.000 capi di istituto in servizio
presso istituzioni scolastiche con contratto a tempo
indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica soluzione al
termine dell’anno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale
azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del
D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
Art.42
Mobilità dei capi d’istituto
1. Nella fase transitoria in cui
non si sono ancora conclusi i procedimenti per l’inquadramento
nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi
dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità
territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di
primo grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola
secondaria di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al
personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a
quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare
dopo l’applicazione dei criteri precedentemente indicati, si
procede ai passaggi dall'una all’altra fascia riconoscendo come
requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli insegnamenti
dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale
abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente
una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti
impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della
laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola
secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di
primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata
ai seguenti principi e criteri generali :
-
semplificazione e
snellimento delle procedure;
-
adeguamento del
sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o
contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del
funzionamento del sistema stesso;
-
ridefinizione e
disciplina degli istituti di mobilità annuale e
dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della
loro efficacia;
-
disciplina
dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze
nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla
mobilità o al reclutamento.
3. Nella prima contrattazione
decentrata nazionale annuale verranno definiti gli effetti dei
crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di
formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati
anche in altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di mobilità e utilizzazione per eccezionali motivi di
ordine pubblico e di sicurezza personale su richiesta delle
competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo sono
confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio del
contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.
Art.43
sviluppo professionale
1. Nella sequenza contrattuale da
concludere entro il 30 marzo 2000 sono determinati gli effetti dei
crediti professionali, acquisiti a conclusione dei corsi di
formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
fini dello sviluppo professionale.
Personale Amministrativo, Tecnico
e Ausiliario
Art.44
sistema della formazione
1. Il sistema della formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario è articolato su
quattro tipologie di percorsi formativi:
-
aggiornamento;
-
formazione
specialistica;
-
formazione
finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;
-
formazione
finalizzata al passaggio ad area superiore.
2. Il quadro sopra definito si
delinea quale sistema flessibile ed integrato di formazione che
prevede l’acquisizione di crediti formativi da parte del
personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione
individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può
essere speso come credito formativo e professionale valutabile
negli ulteriori percorsi formativi (rivolti al personale delle
aree A B e C) ovvero, per il personale della area D, per
particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione ai corsi è
prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno definiti
le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale
ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a
partecipare.
3. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie
annualmente disponibili, organizza in via prioritaria:
-
nell’a.s.1999/2000 i
corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore
dei servizi generali e amministrativi;
-
a partire dal 1°
gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione per il
conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale
incaricato delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà
suddiviso in due scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e
nell’anno 2001, secondo l’ordine delle graduatoria previste
dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre a partire sempre dal 1°
gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati alla mobilità
professionale all’interno della stessa area per il
riassorbimento dell’eventuale soprannumero
-
a partire
dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili, i
percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree
superiori;
-
a partire
dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
4. Ai sensi dell’art.13, comma 4,
del C.C.N.L. il personale che partecipa ai corsi di formazione
organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o
dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti
gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo
criteri di flessibilità organizzativa per garantire l’assolvimento
della frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base
provinciale. L’organizzazione è affidata all’Amministrazione
centrale della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli
Uffici scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche;
relativamente alle Accademie e ai Conservatori di musica le
funzioni e i compiti dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici
periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato per
l’Istruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro
volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema
didattico flessibile e correlato a momenti di autoformazione,
formazione in situazione e formazione a distanza, quest’ultima
attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete
e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto.
Art.45
Aggiornamento
1. L’aggiornamento è finalizzato a
migliorare la qualità professionale del personale per realizzare
le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola così
come delineata dalla normativa vigente. L’Osservatorio di cui
all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di
aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui
all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento
hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi
profili professionali.
Art.46
Formazione Specialistica
1. Per l’attribuzione di funzioni
aggiuntive di cui al successivo art.50 sono attivati adeguati
percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale
volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione
di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in
relazione ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la
previsione di formare, annualmente, almeno una persona per ogni
istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte
nell’allegato 6 in base ad un ordine di priorità stabilito dalle
graduatorie di cui all’allegato 7.
Art.47
Formazione finalizzata alla mobilità professionale
all’interno dell’area
1. Ai fini della formazione
connessa ai passaggi all’interno della medesima area ai sensi
dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative
finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far
fronte alle esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili
professionali emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica.
Analoghe iniziative sono rivolte alla riconversione professionale
del personale appartenente a profili con esubero di addetti
finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze del
profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista
tra le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree
previste dalla tab. C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente
con la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia
di corsi il personale che non appartiene a profili con situazione
di esubero è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un
profilo professionale con soprannumero.
Art.48
Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori
1. Nel quadro normativo definito
dal decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive
integrazioni e modificazioni, dalla legge n.124 del 3 maggio 1999
e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi con procedure
selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo di
area superiore.
2. Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio dall’area
A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente
integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge
n.124 del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio
dall’area A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio dall’area
B) all’area C) - dei posti disponibili annualmente nelle singole
dotazioni è conferita tramite lo scorrimento delle citate
graduatorie permanenti di cui all’art.6, comma 9, punto 1 e comma
10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità
quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli
annualmente disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione
scolastica periferica in conformità di disposizioni emanate dal
Ministero della pubblica istruzione sulla base della
contrattazione integrativa annuale e della conseguente direttiva
ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione e il
personale in possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella
B) del C.C.N.L. per l’accesso al profilo di appartenenza o
comunque in possesso del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo
servizio nell’area di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente
articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da
somministrare tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli
di studio, di servizio e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area B
(distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.)
hanno la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C)
(distinte per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi
consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una
serie di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già
considerati ai fini della preselezione.
7. L’accesso all’area D, è riservato per il 30% dei posti
disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il
personale di ruolo dell’area C) e del profilo di assistente
amministrativo, solo verso il profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, in possesso dei rispettivi titoli
richiesti al comma 4 del presente articolo. La procedura selettiva
finale consiste nel superamento di una prova scritta strutturata
in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione del
punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla
valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali già
considerati ai fini della preselezione
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al
passaggio all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le
suddette procedure di formazione saranno attivate su base
territoriale provinciale o regionale.
9. Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate a
compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per
la copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in
base alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi
previsti dal presente articolo i posti disponibili annualmente
dell’area B e dell’area C di cui alla
tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite lo
scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata
in permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n.
124/99.
Art.49
corsi di formazione per il conferimento
del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. Il presente articolo disciplina
i corsi di formazione, di cui all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L.
.
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire
l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle
professionalità necessarie per garantire l’esercizio di attività
lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna
previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e
attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e
formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali
multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi
contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale
negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative
già dotati di personalità giuridica e di autonomia
amministrativo-contabile, in qualità di responsabile
amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario
ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo.
Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso
di titoli culturali e professionali. I criteri per
l’individuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal
comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente
articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere
attraverso la somministrazione di test . Al termine viene
effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un
colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi
partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne
quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti
locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai
sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni
corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale,
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25
maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle
posizioni indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto
legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo
le modalità definite nell’allegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella
provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di
servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire
una più efficace organizzazione dell’attività corsuale il
personale in argomento presenta all’Ufficio scolastico provinciale
competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero
della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al
corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base
delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare
1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate
dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al
limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola
ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo
le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale,
regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione
centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche
conto di quanto previsto in materia di formazione dal presente
contratto. Per l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi
l’Amministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle
strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni
scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione
nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS.
firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la
presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei
corsi in argomento.
Art.50
Funzioni per
la valorizzazione della professionalità del personale Ata
1 - Il presente articolo attua
l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni aggiuntive dei
diversi profili professionali sono descritte nell’allegato 6 al
presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo
determinato secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto
costituite per profili e funzioni in base alle domande presentate
dagli interessati e alle tabelle di valutazione dei titoli di cui
all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica
istruzione, sentite le OO.SS. determina il numero delle funzioni
aggiuntive da distribuire ad ogni provincia proporzionalmente alle
rispettive dotazioni organiche. In sede di contrattazione
provinciale è stabilito il numero delle funzioni aggiuntive
attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed educative. Ad
ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione
aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
La contrattazione provinciale si
conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei
Conservatori di musica sono assegnate funzioni aggiuntive ad un
assistente amministrativo e a due collaboratori scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per
l’esercizio delle funzioni per singoli profili al lordo delle
ritenute al dipendente è così definita:
-
assistente
amministrativo: £. 2.000.000;
-
assistente tecnico:
£. 2.000.000;
-
cuoco: £. 2.000.000;
-
collaboratore
scolastico: £. 1.200.000.
6. Alla liquidazione dei compensi
di cui al presente articolo si provvede entro il 30 giugno di ogni
anno e, comunque, non oltre il 31 agosto.
Art.51
Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
1. A partire dal 1° settembre del
2000 il direttore dei servizi generali ed amministrativi è
sostituito, nei casi di assenza annuale o di durata superiore ai
20 giorni , dall’assistente amministrativo a cui è stato assegnato
l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua volta, è sostituito
secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze
2. Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del
responsabile amministrativo e/o del direttore dei servizi generali
ed amministrativi all’assistente amministrativo risultato primo in
base alla graduatoria di istituto per coordinatore di area o di
progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica
assistenti amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette
funzioni, la sostituzione sarà data a personale di altre scuole
che ha presentato apposita domanda secondo l’ordine di una
graduatoria formata in base al punteggio che ogni aspirante ha
nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza di aspiranti
l’incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore agli
Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di
scuola viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi
amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella
graduatoria di istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno
degli assistenti amministrativi che abbia dichiarato la propria
disponibilità o dall’assistente amministrativo con maggiore
anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.
Art.52
Orario di lavoro del personale ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi
dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del personale ATA è di
36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore
continuative antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le
prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del
comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate
a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere
programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di
funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei
ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa
di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze
di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di
fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per
recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da
considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato
art.33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate
tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro
in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni
singolo istituto:
-
orario di lavoro
flessibile;
-
orario
plurisettimanale;
-
turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e
di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio
dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario
flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo
anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse
alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica
(piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane
ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni
previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne
facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario
flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei
casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione
scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in
considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a
situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di
cui alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente
con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto
delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1- La programmazione
plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata
in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza
di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di
servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con
particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende
agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo
dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere
fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di
3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie
settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in
anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13
settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di
lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione
serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio
giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei
giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di
attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie
di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di
servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione
dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il
personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera
durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire
sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20
potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze
specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento
dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni
effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di
norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi
effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di
norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei
periodi nei quali i convittori non siano presenti
nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore
6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6
del giorno successivo.
4.3- Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti
nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma
2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni
notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo
sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad
inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale
decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo
fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto
autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono
retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa
disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario
giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il
recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o
giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze
organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno
essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto
riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività
dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non
possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e
devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre
compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione
scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per
motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del
dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli
assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro
degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno
24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione
delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei
laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale
per le esercitazioni.
7.2
- Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti
tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del
materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro
- 35 ore settimanali.
8.1- A partire
dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario della
riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario
ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni
scolastiche:
-
Istituzioni
scolastiche educative;
-
Istituti con annesse
aziende agrarie;
-
Scuole strutturate
con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per
almeno 3 giorni a settimana.
8.2
- Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il
numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il
personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti
relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono
oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- All’inizio
dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei
servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano
dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed
espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il
piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è
affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi
generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di
lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di
reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame
con le OO.SS..
10.3- L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente
un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali
crediti orari acquisiti.
Art.53
ridefinizione dotazioni organiche
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
1. La consistenza degli organici
provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è
determinata con la procedura stabilita dall’art.31 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
-
dotazioni di base
d’istituto in relazione ai carichi di lavoro, (ad esempio:
numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna
istituzione, numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e
scuole coordinate, durata del tempo - scuola, attività di
educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti);
-
dotazioni integrative
alle istituzioni di riferimento di reti o consorzi di scuole per
lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici a favore
delle scuole collegate o consorziate;
-
assegnazioni di
ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche con
particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari
situazioni logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a
rischio, laboratori anche non previsti in ordinamento, attività
integrative extracurricolari, scuole con elevata frequenza di
immigrati, iniziative promosse ed organizzate in favore degli
studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le
procedure previste dall’art.5, comma 4, lett.a) del C.C.N.L. che
si concluderanno entro il 30 novembre 1999, al fine di raggiungere
l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a) delle dotazioni di
personale.
Mobilità
Art.54
Mobilita’ territoriale e professionale
del Personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata
nazionale annuale di cui all’art.15, comma 2, del C.C.N.L. è
improntata ai seguenti principi e criteri generali:
-
Semplificazione e
snellimento delle procedure attraverso la revisione delle
operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il
riassestamento del sistema delle precedenze stabilite da norme
di legge o contrattuali, e la ridefinizione e disciplina degli
istituti di mobilità annuale e dell’assegnazione provvisoria,
alla luce della verifica della loro efficacia.
-
La mobilità
territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra
le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la
necessità di conferire stabilità al servizio e continuità
all’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da
corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle
innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione. A
conclusione del processo di dimensionamento delle scuole e della
attuazione degli organici funzionali pluriennali delle
istituzioni scolastiche, previsti dal d.p.r.233/98,
e comunque a partire dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro
di stabilità troverà una più compiuta realizzazione con riguardo
sia alla mobilità volontaria sia alla mobilità d’ufficio.
Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei ad
assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità delle
titolarità sono:
-
mantenimento della
titolarità , per 1 anno, a richiesta dell’interessato, per i
perdenti posto da trasferire d’ufficio, che verranno
utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con
il titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella
stessa scuola di appartenenza – in scuole facenti parte dello
stesso distretto territoriale;
-
limitazione per un
biennio della possibilità di presentare domanda di mobilità
per coloro che siano stati soddisfatti relativamente alla
prima preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della
richiesta, come prima preferenza del codice sintetico di
un’intera provincia o di un distretto comprendente più
comuni);
-
promozione della
stabilità del servizio e della continuità dell’offerta
formativa, attraverso la garanzia di significative
maggiorazioni di punteggio al personale che volontariamente
assicuri la permanenza nell’istituto per un adeguato numero di
anni.
-
Equiparazione tra
mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale,
dopo aver assicurato la mobilità professionale per gli
appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili in esubero,
individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione
equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale
interprovinciale e mobilità professionale.
-
Attivazione della
programmazione delle iniziative di formazione, riconversione e
riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L.,
sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e aggiornare
periodicamente e dell’individuazione del presumibile fabbisogno
di risorse. Come stabilito dal successivo comma 6 del medesimo
art.15, il personale che ha acquisito il titolo professionale
mediante i suddetti percorsi formativi di riqualificazione e di
riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio,
nell’insegnamento o al profilo coerente con il corso
frequentato.
-
Riconoscimento, per i
passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i titoli professionali
in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni
all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in
ambiti disciplinari.
-
Attuazione
dell’art.1, comma 3, della L.124/99, che esclude la possibilità,
per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento in altra
sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
-
Disciplina
dell’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità,
della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, delle
condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze
nonché determinazione delle aliquote dei posti da
destinare alla mobilità o al reclutamento.
-
Disciplina della
restituzione al ruolo di provenienza del personale transitato in
altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2. La contrattazione decentrata
relativa alla mobilità territoriale e professionale del personale
della scuola per l’anno scolastico 2000/2001 viene avviata non
oltre l’ultima decade del prossimo mese di settembre1999.Per dar
corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione fornisce
alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla
verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori, la
Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi
principi e criteri generali del presente Contratto integrativo. La
contrattazione specifica tiene conto delle peculiarità degli
insegnamenti e dei titoli artistici e professionali richiesti; per
la valutazione dei suddetti titoli sarà nominata dal Ministro,
sulla base di procedure elettive, un’apposita commissione
articolata a seconda delle materie di insegnamento. La stessa
contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini per la
composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri
per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
della Pubblica Istruzione può disporre il trasferimento o
l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra
provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente
contratto.
Art.55
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ata
Principi generali
1. La contrattazione decentrata
nazionale, in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed ATA sarà rapportata ai
principi e criteri che seguono:
-
in relazione al piano
delle disponibilità, qualificato impiego del personale, in
funzione delle professionalità possedute e del contenimento
delle situazioni di esubero;
-
tutela del personale
che ha perduto posto per il rientro nella sede di precedente
titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
-
priorità delle
utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle d’ufficio, nonché
delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto a quelle,
soltanto a domanda, da fuori provincia;
-
garanzia di
attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente
spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di
concorso , profilo;
-
individuazione dei
criteri e delle modalità per la determinazione del piano delle
disponibilità;
-
criteri per
l’assegnazione del personale nell’ambito dell’organico
funzionale di istituto
-
coerenza dei criteri
e degli obiettivi fissati dalla contrattazione decentrata
nazionale da parte degli accordi territoriali;
-
ridefinizione dei
criteri di utilizzazione del personale inidoneo, per motivi di
salute, ai compiti di istituto.
Art.56
Mobilità intercompartimentale volontaria
1. Nel quadro delle misure
specifiche atte a consentire forme di mobilità
intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS. del
1997, e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive
modifiche e integrazioni, con il presente articolo vengono
stabiliti i criteri e le modalità per dar luogo alla mobilità
intercompartimentale del personale scolastico, come previsto
dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste
opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e
professionale, la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto
il personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale utilizzato in altri
compiti ed in altre Amministrazioni e/o enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità
intercompartimentale è garantita al personale scolastico
appartenente a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33
comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e
in applicazione delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del
C.C.N.L., stipula accordi con le Amministrazioni o Enti Pubblici
che segnalino vacanze di posti in profili o qualifiche
corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per il personale
docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più ampie
occasioni di mobilità intercompartimentale del personale
scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
-
la determinazione
numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
-
le funzioni e le
mansioni da svolgere;
-
i titoli di studio
richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo alla
corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
-
l’inquadramento
giuridico ed economico del personale all’atto del trasferimento,
nonché, ove previste, le indennità di prima sistemazione e il
rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
-
eventuali specifiche
professionalità e/o esperienze particolari acquisite.
6. A seguito degli accordi,
l’Amministrazione scolastica adotta il necessario provvedimento
che attiva le procedure di mobilità del personale che verrà
graduato in base ai titoli di servizio, di studio ed alle esigenze
di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione
relative ai trasferimenti a domanda, allegate al contratto
integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al
termine dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso
altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno
scolastico.
9. E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente
appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto
e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili
dopo le operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze
particolari, debitamente documentate.
Tutela della salute nell’ambiente
di lavoro
Art.57
Finalità
1. Al fine di assicurare compiuta
attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei
soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza
dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal
D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito
dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità
di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle
istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità
previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza
con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia
di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
pubblico.
Art.58
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche,
individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito
delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante
nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3
rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200
dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di
tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti
alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto
collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli
artt.18 e 19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
-
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di
lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli
segnala preventivamente al capo di istituto le visite che
intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono
svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione o un addetto da questi incaricato;
-
laddove il
D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su
tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel
verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le
osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo
la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul
piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è
altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione
di cui all’art.22, comma 5 del D.Lgs.626/94;
-
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei
rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la
certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
-
il capo di istituto
su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un
uso strettamente connesso alla sua funzione;
-
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica
prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626 citato; la
formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal
Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo
paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi
in considerazione di particolari esigenze;
-
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
-
per l’espletamento
dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94, i rappresentanti
per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi
retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante;
per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c),
d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto
monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
Art.59
Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a
livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica
contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza,
integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale
quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i
compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del
D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle
iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori
d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei
loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti
istituzionali di livello territoriale operanti in materia di
salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette
finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
Art.60
osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i
rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti
si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con
il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa,
di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di
avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa
e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti
istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e
sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre
1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
Art.61
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal
presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs.626/94, al
D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98 al C.C. N.Q. del 7
maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
ALLEGATI: 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
e TABELLE: A - A1- B - C - D - D1- D2 - E - F - G |