TESTO DEFINITIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
SOTTOSCRITTO IL 29-5-1999.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
COMPARTO SCUOLA
Indice
Titolo I -
Rapporto di lavoro
Capo I -
Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente
contratto
Art. 2 - Interpretazione autentica dei contratti
Capo II -
Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni sa livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello
decentrato
Art. 8 - Clausole di raffreddamento
Art. 9 - Composizione delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art.10 - Doveri dell'Amministrazione scolastica
Art.11 - Misure incentivanti per progetti nelle scuole situate in
zone a rischio
Art.12 - Formazione in servizio
Art.13 - Fruizione del diritto alla formazione
Art.14 - Formazione iniziale e rapporti con l'università
Art.15 - Mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale
Art.16 - Progressione professionale
Art.17 - Snellimento burocratico
Art.18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I -
Capi di istituto
Art.19
- Compiti del capo di istituto
Art.20 - La valutazione del capo di istituto
Art.21 - L'indennità di direzione
Art.22 - La mobilità dei capi di istituto
Sezione II -
Personale docente
Art.23
- Area e funzione docente
Art.24 - Modalità organizzative per l'esercizio della funzione
docente
Art.25 - Attività aggiuntive
Art.26 - Ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni
professionali
Art.27 - Collaborazioni plurime
Art.28 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Art.29 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della
professione docente
Sezione III -
Personale ATA
Art.30
- Area e funzioni
Art.31 - Sistema di classificazione professionale del personale
ATA
Art.32 - Compiti e mansioni del personale ATA
Art.33 - Orario di lavoro
Art.34 - Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art.35 - Indennità di amministrazione
Art.36 - Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art.37 - Norme di prima applicazione
Art.38 - Collaborazioni plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie di corsi
Art.39 - Personale impegnato nell'educazione degli adulti ed
in altre tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti rconomico-retributivi generali
Art.40 - Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi
stipendi
Art.41 - Disponibilità finanziarie per la contrattazione
integrativa
Art.42 - Finalizzazione delle risorse da destinare alla
contrattazione integrativa
Art.43 - Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
Art.44 - Sequenze contrattuali
Art.45 - Previdenza complementare
Art.46 - Individuazione del personale docente avente diritto di
mensa gratuita
Art.47 - Aree a forte processo immigratorio
Art.48 - Norme di salvaguardia
Ar.49 - Assenze per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art.50 - Personale in particolari posizioni di stato
Tabella A -
Profili professionali
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili
professionali del personale ATA
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali
personale ATA
Dichiarazione congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.2
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione congiunta n.4
Dichiarazione
a verbale SNALS - CONFSAL
Attuazione
della legge 146/90
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
CONTRATTO
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto
collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree
professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza scolastica.
2. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999
per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte
normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione
si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all’ art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità,
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993.
Per l'
erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art.
52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di
rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
presente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo
e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il
presente contratto di lavoro si applica anche al personale
scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo
quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva
provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati
provvedimenti
ART. 2 -
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In
attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del contratto
collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale,
integrativo e decentrato.
Capo II - Relazioni sindacali
ART. 3 -
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema
delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei
ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione
scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla
collettività.
Il sistema
delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema
delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo
nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione
scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la
contrattazione decentrata di cui all’articolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione,
della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì
l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell’articolo 5.
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui
all'art.2.
Art. 4 -
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La
contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad
incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i
criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili,
nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione
agli specifici obiettivi programmati.
In sede di
contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate
le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse
complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività
formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di
verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione del personale;
con cadenza
quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione
della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione
dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione per i
capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio
e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i
criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole
situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e
utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione
per il finanziamento di moduli formativi specifici per il
personale e i criteri generali di verifica dei risultati in
relazione agli specifici obiettivi programmati;
g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di
orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e
professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al
trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità
dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del
personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative;
l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.
2. Presso
ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello
collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;
d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e
ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano
dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La
contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell’art. 45 del
D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali, nè procedono ad azioni dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista
per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino
a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio
dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il
30 giugno.
Art. 5 -
PARTECIPAZIONE
1.
L’Amministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale,
nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte
responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti
identificati all’articolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per
il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo
determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il
personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dell’attività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di
utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività
ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto
alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno
annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di
gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti
riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene
fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui
all’articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate
informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna
delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di
indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica,
può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni
paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al
fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e
di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione
decentrata.
4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui
all’articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura
di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per
il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
29 del 1993;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le
parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua
attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in
cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000
la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al
completamento dell’autonomia scolastica, in coerenza con quanto
previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in
legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio
dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30
giugno.
Art. 6 -
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello
di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di
decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del
capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali
si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia
scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto
ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione
integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui
all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale
documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano
dell’offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2
dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato
nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai
plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio
derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale
educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del
personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e
istituzioni.
L'informazione
viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative
ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei
soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame
dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti
nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a
convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa
entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione
dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai
capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c),
d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle
materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno
scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo
debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli
studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo
provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria
informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
ART. 7 – ESAME
DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30
giugno 2000, l’ARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si
incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a
livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione
i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e
del Ministero della P.I.
ART. 8 -
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non
assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
ART. 9 -
Composizione delle delegazioni
1. Le
delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO
NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la
parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le
organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO
DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la
parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C.
L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi
d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO
D’ ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la
parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli
47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/93 e successive
modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria
firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro
7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2.
L’amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III -
NORME COMUNI
ART. 10 -
DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo
di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del
servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture
scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare
i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle
strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali
necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano
l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione
verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la
verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve
essere data integrale attuazione alla normativa in materia di
semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La
formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una
risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al
personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e
l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di
autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle
opportunità formative da parte dei capi d’istituto, del personale
docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In
ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità
legate a specificità territoriali.
3. La
normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare
applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti
in essere con il concorso dei docenti.
4. In
relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda
la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito, entro il
30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero
Pubblica Istruzione.
ART. 11 -
MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A
RISCHIO
1. Il
Ministero della P.I. entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto, d’intesa con le organizzazioni sindacati
firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario
coinvolgimento ai fini dell’attuazione di interventi integrati,
individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole
situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità
minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente
superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare
progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico.
Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in
base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai
criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma
sarà corrisposta un’indennità mensile accessoria commisurata alle
prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione
del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza
per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e
comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai
fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno
determinati:
- i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli
specifici obiettivi programmati;
- i criteri di utilizzo a livello d’istituto delle risorse
destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa
l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale nell’ambito delle risorse disponibili
per la formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di
cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà
le opportune iniziative per assicurare l’integrazione
interistituzionale degli interventi e delle risorse.
ART. 12 -
FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. Nell’ambito
dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno
agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di
sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di
prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e
riconversione professionale, nonché di interventi formativi
finalizzati a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che
consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire
l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
necessari secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della
quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario
di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita direttiva,
sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con
particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con
particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e
al recupero degli abbandoni e all’esigenza di formazione continua
degli adulti.
- ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla
valorizzazione della professionalità ATA in connessione con
l’attuazione dell’autonomia organizzativa e amministrativo –
contabile.
2. Per
garantire le attività formative di cui al presente articolo
l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le
risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di
contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i
livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì
definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via
prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche
opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei
docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze
derivanti dal piano dell’offerta formativa.
3. Anche allo
scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della
spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di
orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno
l’opportunità di una revisione dell’organismo ai fini del prossimo
rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la
costruzione di una rete di servizi formativi a livello
territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale
dell’Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di
composizione dell’Osservatorio saranno stabilite in sede di
contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la
massima funzionalità e snellezza operativa.
4.
L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio
individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al
fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro
riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi
corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento
delle funzioni – obiettivo di cui all'articolo 28. Con riferimento
alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione
dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli
elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione
degli stessi;
- le linee generali per la formazione del personale coinvolto
nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.
L’Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia delle
funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il
monitoraggio dei relativi incarichi di cui all’articolo 28
assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del
monitoraggio stesso.
5. In sede di
contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard
organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti
richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività
formative riconosciute dall’Amministrazione.
ART. 13 -
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le
iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell’orario di insegnamento.
3. Il
personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze
brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.
4. Il
personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla
istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a
tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E’ abrogato
l’articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e
13.
ART. 14 -
FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. L’avvio
dell’applicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per
i docenti) rappresenta un’occasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le
sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente
rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto
dell’autonomia universitaria appositi istituti contrattuali
nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla
formazione dei futuri docenti.
In apposita
sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio
presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle
università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso
le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività
scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il
personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole
di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità
di articolazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi
di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione
del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare
mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola
anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.
ART. 15 -
MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà
favorita la mobilità professionale del personale della scuola non
solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per
valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere
lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro
pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale del personale
di cui al presente contratto vengono definiti in sede di
contrattazione integrativa nazionale.
2. In tale
sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche
periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla
mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione
nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli
stessi istituti.
3.
Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla
utilizzazione del personale.
4. A sostegno
dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico
tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del
personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle
professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento
delle eccedenze di personale.
Ciò si può
realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione
professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per
l’effettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfettaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla
integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del
reimpiego.
5. La mobilità
professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla
base della previsione del fabbisogno di risorse professionali,
mediante la programmazione delle iniziative di formazione,
riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o
regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a
classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la
necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del
diritto alla formazione.
6. Il
personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma
conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede
assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità
relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha
frequentato il corso.
7. La
formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale
di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti
dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di
specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi
allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al
potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e
aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
all’espansione dell’istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza
organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini
indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del
personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione,
prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a
livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di
ambiti territoriali sub – provinciali, dotazioni organiche
funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia scolastica,
fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall’articolo
36, comma 5.
9. Sulla base
di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con
altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità
intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per
l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione
integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle
posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti
retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso
delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei
confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità
professionale anche a seguito di procedure concorsuali è
applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza,
su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio.
Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove
previsto, nonché la competenza degli organi individuali o
collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi
dell'art.56 del D.Lgs.29/1/93 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998,
il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro
tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento
economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per
detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è
corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura
corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se
avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di
utilizzazione.
In caso di
utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto
proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
ART. 16 -
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
Al personale
scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato
per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere
acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E,
sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi
inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia
incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione
l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il
4/8/95.
ART. 17 -
SNELLIMENTO BUROCRATICO
1. In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri
per l'attivazione di progetti nazionali volti:
- al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai
provvedimenti di stato giuridico ed economico;
- alla istituzione di un libretto personale informatizzato
aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i
titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
ART. 18 - PARI
OPPORTUNITÀ
1. Al fine di
consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il
Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità
con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art.
1.
Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna
delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della P.I. e
designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente.
2. Il Comitato
svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza,
che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai
fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge
n. 125/1991.
3. Nell'ambito
dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna
delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che
favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle
pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento
ai progetti per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei
contenuti d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei
libri di testo, alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di
accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione
d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali
nonché pratiche discriminatorie in generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4.
L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce
tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza
con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione
annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui
deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato
per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I
componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per
un solo mandato.
6. A livello
di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione
integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve
essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli
Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.
Capo IV-
Norme di area
Sezione I –
Capi di istituto
ART. 19 -
COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di
istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione
dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno
unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le
norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza
contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno
le proprie funzioni nella prospettiva dell’ingresso delle
istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla
normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di
cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000
un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione
della dirigenza scolastica.
2. Il capo di
istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica
e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi,
predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta
formativa.
3. Il capo
d’istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al
piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza
la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro
secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze
connesse all’esercizio delle funzioni di competenza. Il capo
d’istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore
settimanali, anche su base plurisettimanale.
4. Il capo
d’istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui
individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è
effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico
correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso,
secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio
scolastico.
5.In relazione
agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo
inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo
d’istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il
responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita
riunione, informa il personale ATA.
6.In
riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità
le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi
sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi
incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva
alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di
Amministrazione che li conferiscono.
ART. 20 - LA
VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. L’attività
del capo d’istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa
della piena attuazione di quanto previsto dall’art. 25 bis, comma
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato
dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà
formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro tre mesi
dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere
funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via
sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le
modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di
contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i
contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo
della valutazione.
2. In
relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono
aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla
normativa vigente.
ART. 21 - L’INDENNITÀ
DI DIREZIONE
1. Ai capi di
istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità
accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede
di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire
maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli
istituti.
2. L’indennità
compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli
istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di
musica e delle Accademie e al personale incaricato della
direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in
posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione
direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è
corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi
della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di
direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo
d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione
scolastica.
3. La
contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri,
consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per
l’attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi
d’istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente
articolo 20.
ART. 22 - LA
MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di
agevolare la mobilità dei capi d’istituto sono definite le
seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi d’istituto, rispettivamente titolari nelle
scuole elementari, medie, negli istituti comprensivi nonché nella
scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di
contrattazione integrativa nazionale possono essere previste
precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie
dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi
d’istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e
all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la
mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della
scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola
secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di
requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla
mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del 20/1/1999.
Sezione II
- Personale docente
ART. 23 - AREA
E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4,
5 e 6 dell’articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così
sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività
individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle
attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa,
adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli
alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di
riferimento.
"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da
competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche,
organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed
interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza
didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel
rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta
formativa della scuola.
2. I commi 7 e
8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
ART. 24 -
MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le
istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che
sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di
studio, curando la promozione e il sostegno dei processi
innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel
rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle
istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività
didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme
di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica
ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo
21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare,
dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della
disciplina contrattuale.
3. Nella fase
attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire
dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto
dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4
agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad
esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli
obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo
entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente
articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia
scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative
intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico
1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso
sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli
obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto
indicato al comma 2.
4. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali
all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di
tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace
svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di
lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico
predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi
collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti
impegni del personale docente che può prevedere attività
aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel
quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa
procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1
dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così
sostituito:
"L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa
la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere
adottate dai predetti organi."
ART. 25 -
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
1. Le attività
aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e
attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
2. Le attività
aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal
collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili in coerenza con il piano dell’offerta formativa.
3. Il compenso
orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive,
ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede
di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è
incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile
una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere
compensi in misura forfettizzata.
4. Il compenso
per le attività aggiuntive d’insegnamento è erogato per le ore
effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le
attività funzionali all'insegnamento sono da considerare
retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente
eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del
CCNL 4-8-1995.
6. I compensi
per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno
disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.
ART. 26 -
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni
scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento
dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i
docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di
adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal
territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda
le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le
relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo
svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle
responsabilità.
ART. 27 -
COLLABORAZIONI PLURIME
I docenti
possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che,
per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai
competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari
competenze professionali non presenti nel corpo docente della
istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri
anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di
servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto.
ART. 28 -
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per la
realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime
di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio
professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di
specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la
gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro
dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione
di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni
alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei
docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.
Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente,
oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali
necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le
cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di
ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile
di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia
di comprovate esperienze professionali e culturali comunque
acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dall’Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne
la qualità della formazione, alla vigilanza da parte
dell’Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale
la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la
durata dell’incarico.
2.Gli
incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel
comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non
possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.
3. Le scuole
invieranno tempestivamente al competente Provveditore agli studi -
che le trasmetterà subito all'Osservatorio di cui all'art.5 -
schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla
tipologia degli incarichi conferiti e ciò allo scopo di effettuare
il monitoraggio previsto da detto articolo, utile anche ad
apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi
adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La
contrattazione integrativa nazionale determina, nell’ambito delle
risorse di cui all’articolo 42, comma 4, con decorrenza
1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per
l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi,
nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione
non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva
prevista per il personale docente dal successivo articolo 29.
Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000
unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di
contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite
ulteriori risorse espressamente destinate all’istituto
contrattuale.
5.L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è
valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e,
più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini
dell’accesso alla dirigenza scolastica.
6. L’incarico
di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato ai fini
del trattamento economico agli incarichi di cui al presente
articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente
comma 4.
7.In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e
le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle
funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno
assegnate in un apposito capitolo del fondo d’istituto. La
ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle
istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per
non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni
scolastiche possono nel caso in cui non attivino le
funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno scolastico successivo, con
la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 -
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE
DOCENTE
1. E’ offerta
l’opportunità di riconoscimento della crescita professionale
nell’esercizio della funzione docente per favorire una dinamica
retributiva e professionale in grado di valorizzare le
professionalità acquisite con particolare riferimento all’attività
di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun
docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in
ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio
consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il
diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di
una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata
ordinariamente nell’ambito della provincia in cui è situata la
scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le
posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle
valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla
maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del
personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di
destinatari del beneficio economico da determinare in sede di
contrattazione integrativa nazionale sulla base delle
disponibilità di cui all’articolo 42, comma 3. Subordinatamente
all’acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate
all’art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della
maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere
aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del
31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al
1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla
reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le
procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per
raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari
omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo
professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove
riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze
disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle
commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica
Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare
eventualmente in collaborazione con l’Università e con l’impegno
dell’Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul
territorio.
3. La
contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure
concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di
cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle
valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla
maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30
giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai
fini del successivo rinnovo contrattuale, l’esperienza applicativa
della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero
della Pubblica Istruzione su richiesta dell’ARAN.
Sezione III
- Personale ATA
ART 30 - AREA
E FUNZIONI
1. Il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle
funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,
operative e di sorveglianza connesse all'attività delle
istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo
di istituto e con il personale docente.
2. Tali
funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia
scolastica di cui all’articolo 21 della legge 59/97 dei
regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla
base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi
e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici.
3. Il
personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area
contrattuale del personale A.T.A.
ART. 31 -
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili
professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di
legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono
individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo
sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato
in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e
profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla
ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e
nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la
tabella C, senza incremento di spesa.
ART. 32 -
COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti
del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo
professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei profili
professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori,
per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo
articolo 36.
2. I passaggi
interni al sistema di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi
del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente
superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di
apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità
verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale.
Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente
amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi
sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del
nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione
dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e
34.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti
salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in
possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B
per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che
ha dato accesso al medesimo profilo.
B) ALL’INTERNO
DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno
dell’area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti
culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi
di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della
dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 33 -
ORARIO DI LAVORO
1. L’orario
ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in
sei ore continuative antimeridiane.
2. In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le
modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità
dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi,
recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di
apertura all’utenza;
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di
lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere
inferiore a 30 minuti.
4. In quanto
autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le
prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le
modalità e nella misura definite in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
5. Al
personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento
dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è
applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore
settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che,
nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi,
il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di
lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi che portano all’autofinanziamento.
ART. 34 - IL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1.
Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica
e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici,
dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione
affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale
profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a
tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed
Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di
formazione con valutazione finale. E’ ammesso, altresì, al corso
il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purchè
contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo
professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno
decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni
educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in
qualità di responsabile amministrativo, coordinatore
amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere
previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la
valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter,
comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998,
per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello
stesso articolo.
3. Contenuti,
modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione
sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale.
Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i
criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a
personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso
dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
ART. 35 -
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo
biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e
dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di
amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa
nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione
dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di
amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali
ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle
scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione
l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo
professionale, nonché al personale che, in base alla normativa
vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge
le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse
di cui all’articolo 42, comma 4.
ART. 36 -
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La
complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare
impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla
gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e
ausiliari.
2. Al fine di
corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende
necessario l'esercizio delle funzioni previste dall’articolo 32,
comma 1 lettera b che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore
dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile
amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori
operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove
tecnologie di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature
tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti
operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi
di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del
"team" di operatori;
d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono
particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni
portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e
didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività
di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse
necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola
dell'autonomia.
3. Per il
personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica
esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati
percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a
compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali
valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e
modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e
del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di
efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura
della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei
crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente
comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo
42, comma 4.
5. Per
corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli
organici del personale ATA di cui al presente articolo possono
essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica
istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c
del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli
organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola
scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa
complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e
grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;
- la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o
reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri
generali per la definizione delle procedure di assegnazione del
personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli
attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il
modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari
derivante dall’autonomia, le parti concordano di individuare una
specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio
2000.
ART. 37 -
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I
contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza
incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente
art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2. Sono
portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali
interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di
posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle
vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente
CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo
sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita
quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con
effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo
di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente
alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i
relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del
profilo di cuoco.
4.I posti in
organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi
generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono
determinati nei modi previsti dall’art. 36, comma 5 del
presente contratto.
5.All’assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del
responsabile amministrativo.
ART.38 -
COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale
ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore
dei servizi generali ed amministrativi e del direttore
amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra
scuola per realizzare specifiche attività che richiedano
particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella
scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito
il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali
ed amministrativi o il direttore amministrativo.
Capo V
Particolari tipologie di corsi
ART. 39 -
PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE
DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
Sono
destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria
superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il
settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di
mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia
maturato esperienza nel settore o abbia frequantato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente
definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi
dell’educazione degli adulti;
c) nell’ambito dei compiti dell’Osservatorio saranno definite le
tipologie formative valide ai fini dell’insegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista
la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il
coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per
la definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di
specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
e) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei
docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è
definita in base alla programmazione annuale dell’attività e
all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con
l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e
ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti.
Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si
fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 25;
f) la contrattazione integrativa nazionale sull’utilizzazione del
personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi
ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero
di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a
livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di
intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a
livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa
la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla
base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità
scolastica;
h) la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il
personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo
alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in
considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del
settore. In sede di contrattazione integrativa sarà prevista una
specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale
impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante
nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per
lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri
territoriali permanenti.
Capo VI -
Aspetti economico-retributivi generali
Art 40 -
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli
stipendi tabellari derivanti dall’art. 1 del CCNL stipulato in
data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze
ivi indicate.
2. Per effetto
degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi
annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite
nella tabella E
3. Le misure
degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente articolo
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le
attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del CCNL
del 4/8/1995, sull’equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici
economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
Art.41 -
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla
contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle
risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n.° 450, e dell’articolo 2, commi 8 e 9, della
legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie
individuate specificatamente per il personale del comparto scuola
rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a
tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura
retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella
stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza
con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato
contratto.
2. Più
particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano,
qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla
contrattazione integrativa:
a. l’importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero
dell’inflazione programmata sull’accessorio disponibile con
decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell’anno
2000, quale quota parte delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva dall’art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall’art.2, comma 9, della legge n. 449/98
(0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al
personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per
l’anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l’anno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi,
relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e
per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità
Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 –
Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965;
U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B.
11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l’anno 1999 sono utilizzabili le somme
residue sui predetti capitoli di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, al capitolo
1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell’articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185
miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere
dall’anno 2000;
e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote
che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a
remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire
1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da
imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999 – 2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999, mediante parziale utilizzazione
dell’accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL
sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130
miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando
che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni
1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire
260 miliardi, nell’anno successivo, giusta nota Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre
1998, prot. n. 218904.
Art 42 -
FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1. Le risorse
destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a
riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la
efficace attuazione dell’autonomia e degli altri processi
innovatori in atto nella scuola, che richiedono una
professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità
della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che
talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè
già determinate nelle singole entità, potranno essere rese
spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne
presuppongono l’utilizzazione, è indispensabile destinare le
stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente
definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla
contrattazione integrativa.
2. Per
compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la
completa realizzazione del processo dell’autonomia scolastica. A
tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio,
indifferenziato per il personale docente e, relativamente al
personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del
responsabile amministrativo), in base ai profili professionali,
con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate,
oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di
lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001,
da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato
di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui
all’articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di
cui all’articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta
approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza
l’utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all’anno 1999,
sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per
lire 700 miliardi.
3. Sarà
erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della
professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite
dall’articolo 29. All’attivazione di tale istituto contrattuale si
provvede per l’anno 2000, mediante l’utilizzazione di quota parte
delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera g). A
decorrere dall’anno 2001, le predette risorse sono integrate con
quelle indicate all’art. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota
parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo
41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di
dare attuazione all’istituto, sarà determinato il numero dei
beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in
relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate
all’art. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nell’ambito
delle disponibilità finanziarie complessive indicate all’art. 41
sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme
indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per
l’espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere dall’anno 1999, per la copertura
degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti
contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al
personale delle scuole italiane all’estero. La eventuale somma non
utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore
dotazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre
1999, per rivalutare l’indennità di direzione ai capi d’istituto e
le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione d’anno a decorrere dall’1/9/1999,
per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione
professionale al personale ATA secondo quanto previsto
dall’articolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre
1999, per corrispondere particolare compensi per il personale
impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1
settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale
impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere
dall’anno 1999, tutte le risorse di cui all’art. 41 non utilizzate
per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4
costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà
la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di
attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo,
altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di
ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità
nell’esercizio successivo.
Art. 43 -
CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E’ garantita
la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di
qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici
o privati a compensare attività del personale della scuola, da
realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Capo VII
Disposizioni finali ed integrative
ART. 44 -
SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con
apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del
presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalità
applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane all’estero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui all’articolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del
rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali
da attualizzare, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e
successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di
legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in
vigore.
2.Le parti
firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in
relazione alla piena attuazione dell’autonomia scolastica entro il
30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative
intervenute.
ART. 45 -
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti
convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del
D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di
garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di
minimizzare l’incidenza delle spese di gestione, le parti potranno
definire l’istituzione di un Fondo pensione unico anche con i
lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La misura
percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la
retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo
quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.
4. Nello
stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di
trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili
per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari
del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente
aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del
presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti
impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del
Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento
e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di
accordo istitutivo.
7. Le parti
procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti,
convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato
dell’attività normativa e il contenuto di eventuali atti di
indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 -
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA
GRATUITA
1. Il diritto
alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il
personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante
la refezione.
2. Nelle
sezioni di scuola materna funzionanti secondo l’orario giornaliero
previsto dall’art. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto
l’insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione.
Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle
singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due
insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l’insegnante
assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella
scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi
funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario
settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza
educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella
scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a
tempo prolungato, che prevedono l’organizzazione della mensa,
assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di
interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e
vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la
sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori,
eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze
del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le
modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
ART. 47 - AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle
istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni
provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, sarà
realizzato:
- uno specifico piano di formazione del personale, nell’ambito e
con le risorse destinate alla formazione del personale della
scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori
linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso
convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti
la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere
il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
Art 48 - NORMA
DI SALVAGUARDIA
Le norme
legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente
abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in
quanto compatibili.
Art. 49 -
ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma
10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di
motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che
abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno
essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I
capi di istituto possono fruire delle ferie non godute
nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con
esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli
riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie
non godute nell’anno successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dell’art. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione,
permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per
il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo
grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento.
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo
d’istituto da parte del personale docente ed ATA ed al
provveditore agli studi, da parte dei capi d’Istituto.
C - Il comma 2
dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali
o familiari documentati, anche al rientro, od
autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi
sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995
indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.
D - Il comma 8
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 61.
comma 1, lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8
dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti
di assenza spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma
10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
G - Il comma
11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. L’istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza
può disporre il controllo della malattia ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità
Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo
giorno.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1
dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale
di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla
durata dell'incarico.
I - Il comma 5
dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuità del
servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno
scolastico immediatamente precedente, il personale interessato
abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti
stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma
18 dell’art. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le
assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di
contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di
verificare il costo delle modificazioni normative di cui al
presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale
proposito. Ciò al fine di valutare l’introduzione di ulteriori
miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente
articolo.
ART.50 -
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo
trascorso dal personale della scuola in posizione di comando,
distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico
dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al
trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42,
comma 2.
In sede di
contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri,
modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale
di cui al presente articolo.
Restano ferme
le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo
trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato
che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A - Profili professionali
1.I profili
professionali del personale ATA sono individuati dalla presente
tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di
accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in
vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati
dalla tabella B.
D/1: Profilo:
Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie)
E’ responsabile dell’osservanza delle leggi e regolamenti.
Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio
di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio
d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al
Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti
contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è
segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può
formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione
artistica.
D/2: Profilo:
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di
economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali
della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità
ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano
dell’offerta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale,
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo:
Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza
della normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo
contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità
scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli
stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo
personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni,
nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino
valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze
degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa,
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi
carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la
gestione amministrativa e contabile del personale, elabora
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la
funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso
di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti
esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di
collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le
funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è
consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore
amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di
funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo
assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di
Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo:
Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di
musica
E’ addetto ai servizi di biblioteca, all’inventariazione, alla
classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e
di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale
affidato. E’ responsabile dell’integrità del materiale
bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo:
Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia
operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione
e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione
scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle
istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata
collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo
nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza
diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti
con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica,
alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e
delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo
informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e
aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle
relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del
materiale librario. Può svolgere: attività di coordinamento di più
addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto
amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative
didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo:
Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche
complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di
esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività
di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle
attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti.
Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con
margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni
ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori,
officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la
funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione
didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria
degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo
svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In
questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende
agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante
lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle
attrezzature tecniche, garantendo la verifica e
l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle
esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge
attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio
tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di
attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni
didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative
specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere
attività di coordinamento di più addetti operanti in settori,
indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
B/3: Profilo:
Cuoco
Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione
professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche
complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di
utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure
tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute,
procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni
preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al
confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della
istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari,
strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria
manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità
individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme
igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al
funzionamento della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari
per la preparazione dei pasti;
-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e
delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di
cucina e mensa.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito
dei servizi di cucina.
B/4: Profilo:
Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e
successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia
sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in
relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del
sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale
di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al
funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la
funzionalità. In particolare:
- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del
materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione
eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure
operative a carattere tecnico che richiedono preparazione
professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e
margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la
custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e
del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla
conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito
dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto alle professionalità specifiche
dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben
definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di
laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e
strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di
attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità
prescritte;
- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei
prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici,
alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di
impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di
apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla
conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo:
Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che
richiedono preparazione professionale non specialistica. E'
addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei
locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli
alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli
ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita
di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi
meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento
di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e
alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e
immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività
didattica nonchè ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle
strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti
di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di
manovratore di montacarichi e ascensori.
Tabella B - Requisiti culturali
per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
Direttore
amministrativo
nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche
sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze
coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei
servizi generali ed amministrativi:
-
diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali
e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile
amministrativo:
- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione
commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale
e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore
commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e
diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati
dagli istituti professionali per i servizi commerciali e
turistici.
I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei
corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di
perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello
(riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in
regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo
contabili.
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e
b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e
commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e
tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o
finanziarie).
In caso di mancato possesso del diploma o attestato
post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle
lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente di
biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
-
diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o
biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di
Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di
aziende; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14
della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e
b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli
studi universitari.
Assistente
tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti
lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita',
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta
l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore
scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della L. 845 del 1978.
Addetto alle
aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il
personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente
ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del
presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o
sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli
aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli
medesimi.
___________________________
Tabella C -
Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
Nuove
Aree |
Profili professionali
previsti dal
CCNL
4-8-1995 |
|
|
D |
Direttore amministrativo |
|
Direttore dei servizi
generali ed amministrativi |
|
|
C |
Responsabile
amministrativo |
|
Assistente di biblioteca |
|
|
B |
Assistente amministrativo |
|
Assistente tecnico |
|
Cuoco |
|
Infermiere |
|
|
A |
Guardarobiere |
|
Addetto alle aziende
agrarie |
|
Collaboratore scolastico |
Tabella D1 -
AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
Tabella D2 -
AUMENTI
POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
Tabella E -
POSIZIONI
STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
In conformità
a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del
12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all’1%
della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo
e l’occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti
convengono sull’opportunità di favorire un significativo
incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche
ai fini dell’attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Con
riferimento all’articolo 29 (Trattamento economico connesso allo
sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno
del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica
Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di
attuazione dell’istituto nel corso di un apposito incontro
convocato dall’ARAN.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti
impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le
opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale
della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in
materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti
concordano sull’opportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e la
copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni
assunti dal Governo per:
·
la
defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e
riviste;
·
la
gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
SNALS –
CONFSAL
Lo SNALS
ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la
Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di
rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere,
pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito,
delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale
proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di
cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare
riferimento all’articolo 6 (relazioni a livello di istituzione
scolastica) e all’articolo 9 (composizione delle delegazioni).
Allegato –
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART.1 -
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici
da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola
sono:
a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti
contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma
2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità
fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di
energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione
dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici,
delle strutture e degli impianti connessi con il servizio
scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di
sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli
aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla
lettera a).
ART. 2 -
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1
dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi
successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la
continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2
dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al
fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la
garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di
idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento
degli esami finali, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del
sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza
media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami
di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di
stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove
funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove
l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o
alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del
bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici,
nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli
stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di
contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come
indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare
riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli
allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di
Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la
determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A.
necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al
precedente comma 1.
L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità
quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore
le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. In
occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma
scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa
l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il
quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili
i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del
servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché
al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore
dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo
sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare
l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la
comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta
tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal
capo d’istituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi
d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla
base anche della comunicazione volontaria del personale in
questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi
del personale da includere nei contingenti di cui al precedente
comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche
ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il
giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la
volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative
funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno
svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal
docente più anziano d’età in servizio.
I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica,
ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici
i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua
effettuazione.
ART. 3 - NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di
sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle
strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un
preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l’indicazione
se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia
indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere
inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che
interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la
regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo
sciopero stesso.
2. La
proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di
livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata
al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i
Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di
stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i
tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero.
Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di
informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara,
esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla
frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di
garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e
all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili
indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa
l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli
scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non
possono superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun
anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8
giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e
di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno
scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero
breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine
e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la
successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore
a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli
scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati
soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di
attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il
personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli
scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o
nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in
orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora
del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve
essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima
ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei
tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve
corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli
scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve
essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede
di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli
alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non
potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno
successivo alle date previste come terminali delle operazioni
relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o
quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un
differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini
superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario
scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle
quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono
differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i
predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento
delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di
astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.
ART. 4 -
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di
lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono
sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero
l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di
particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di
conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali
organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse,
presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a
livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli
a livello locale.
2. Durante
l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di
esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le amministrazioni si
astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti
dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
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