Rinnovo
biennio economico scuola
2000-2001
del 15 febbraio 2001
I N D I C E
ART. 1- Durata e decorrenza del contratto biennale
ART. 2- Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
ART. 3- Relazioni sindacali a livello d’istituto
ART. 4- Soggetti della contrattazione integrativa a livello di
istituzione scolastica
ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi
ART. 9 - Qualifiche del personale Ata
ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale Ata
ART. 11 - Congedi parentali
ART. 12 - Formazione in servizio
ART. 13 - Diritto di assemblea
ART. 14 - Finanziamento del fondo d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di
istituto
ART. 16 - Attuazione dell'art.15, commi 7 e 8, del CCNL
26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART. 19 - Norma finale
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
Dichiarazione Congiunta
Dichiarazione congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1.
Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo
1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
1.
La contrattazione collettiva su materie attualmente di
competenza dei livelli nazionali o provinciali
dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello
regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie
al predetto livello regionale.
2.
Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui
all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e
5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto
di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando
quelle oggetto di informazione:
a.
modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
b.
utilizzazione dei servizi sociali;
c.
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990;
d.
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
e.
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f.
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di
quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché
i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
2.
Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione
integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato
art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta
formativa, le seguenti materie:
a.
criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese
quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999, del fondo in
relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di
scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica
ed alle tipologie di attività;
b.
la misura dei compensi al personale docente ed educativo
per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31,
comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo
sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di
educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per
quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
c.
la misura dei compensi al personale ATA per le attività di
cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni
miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
d.
la misura dei compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo - non più di due unità - della cui
collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo
continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999,
nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6,
del medesimo CCNL.
3.
Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo
alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la
seguente lettera c):
"c) verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa
d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
4.
All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999
sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione
scolastica.
1.
I soggetti sindacali titolari della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
-la RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL
26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze
ivi previste.
2.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori
degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle
decorrenze stabilite nella Tabella B.
3.
Al personale educativo spetta il trattamento economico
previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
4.
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato
l’incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica
riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro
inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto
integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art.
5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
1.
Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della
funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che
investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo
determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed
educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso
individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che
viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva,
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla
somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
individuale accessorio.
3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a
quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite
dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1.
A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio
iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi
generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi
dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento
retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie
e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del
Responsabile amministrativo.
2.
In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1,
all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di
anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè
del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio
iniziale del profilo di provenienza.
3.
La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene
utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della
collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie
e conservatori.
4.
L'indennità integrativa speciale e la progressione
stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per
intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
1.
I profili professionali del personale ATA, in attesa di un
loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante
adeguamento alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono
modificati come previsto nell’allegata tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
1.
Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni
aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA
transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8
della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma
4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di
cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi),
nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli
Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35
miliardi.
2.
In sede di contrattazione integrativa provinciale
l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base
ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
a.
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli
quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
b.
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con
particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed
elementari.
3.
La distribuzione dei fondi alle singole province verrà
direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa
sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica
istruzione e le OO.SS. della Scuola.
Art.11
Congedi parentali
1.
Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella
legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.
903/1977 e n. 53/2000.
2.
Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni
della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono
riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle
modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge
n. 53/2000.
3.
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge
n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei
casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di
ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL
4.8.1995.
4.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano
decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a
casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata
da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso
i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
5.
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri
o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6.
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3
e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e
successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun
anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello
stesso comma 3.
7.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.
1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la
lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere
inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell'originario periodo di astensione.
9.
In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di
cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione
dal lavoro.
10.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso
art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli
contenute in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
1.
Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento
fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento
del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le
risorse previste dall’accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo
1997, nella misura dell’1% del monte salari.
2.
Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno
definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la
formazione di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
1.
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario
di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con
la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza
decurtazione della retribuzione.
2.
Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del
giorno:
a.
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma
5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b.
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo
quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c.
dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma
5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
3.
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8.
1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente
articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d’istituto
1.
In aggiunta alle quote già definite nel contratto
collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza
1.1.2001 nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di
finanziamento:
a.
le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2°
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi
potranno essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché
costituiscono economie riferite ad anni precedenti;
b.
le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite
all’anno 2001;
c.
lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota
parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata
applicazione dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
d.
un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici
mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale
ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da
dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte
di incremento che deriva dall’applicazione dei tassi di inflazione
programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni
stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
2.
Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione
collettiva nazionale - dalle somme di cui all’art. 50, comma 3,
della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo di
lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere
dall’anno 2003.
3.
La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere
a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni
scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla
dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui
all’art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo
costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
4.
Le risorse residue anche già iscritte nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per il
miglioramento dell’offerta formativa sono riutilizzabili
nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
1.
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno
impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno
professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un
ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto
in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f)
dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
2.
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse
degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36
del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si
aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono
finalizzate alle attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d)
del CCNI 31.8.1999.
3.
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono
finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione
delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui
all’art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999.
4.
Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del
presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in
quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri
istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione
integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15,
commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
1.
In considerazione della necessità di tener conto del
completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in
sede di prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione
del rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove
figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in
attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In
previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero
della pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da
rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare
entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le
nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di
consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,
relativamente alle professionalità e competenze richieste per le
nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
2.
Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del
personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di
titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari
aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
1.
Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in
materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della
scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
1.
Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa
su tutte le questioni non ancora definite relativamente
all’attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il
30 giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del
rapporto di lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e
1998-2001.
2.
Relativamente alle materie inerenti il personale delle
Accademie e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza
contrattuale da concludere il 3.3.2001.
3.
In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al
precedente comma 1 saranno:
a)
verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello
organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari
derivanti dall’autonomia;
b) definiti nell’ambito
delle risorse già
disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio,
specifici interventi con l’obiettivo
di sostenere e valorizzare la qualità
e l’efficacia
dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione
anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
4.
In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa
saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di
compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o
nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con
incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è
accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta
a quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del
CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
1.
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA A
AUMENTI POSIZIONI
STIPENDIALI DAL 1.7.2000
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed
equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola mat.
ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
Capi d'Istituto ed
equip. |
da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
da 9 a
14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
da 15 a
20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
da 21 a
27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
da 28 a
34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di
pianoforte e pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI
STIPENDIALI DAL 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed
equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola mat.
ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
da 9 a
14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
da 15 a
20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
da 21 a
27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
da 28 a
34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA B
POSIZIONI STIPENDIALI
Dal 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi ed
equip. |
Respons.
amm.ivi |
Docente scuola mat.
ed elem. |
Docente dipl.
istituti sec. II grado (1) |
Docente scuola media |
Docente laur.
istituti sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
da 9 a
14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
da 15 a
20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
da 21 a
27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
da 28 a
34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
dal 1.7.2000
|
Capi d'Istituto ed
equiparati (3) |
da 0 a 2 |
32.687.000 |
da 3 a 8 |
34.189.000 |
da 9 a
14 |
38.634.000 |
da 15 a
20 |
43.067.000 |
da 21 a
27 |
47.548.000 |
da 28 a
34 |
53.470.000 |
da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di
pianoforte e pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il valore comprende sclusivamente l'aumento stipendiale al
1.7.2000
TABELLA C
|
Incremento
CCNL
biennio
2000-2001
(art. 7, comma 1) |
|
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI (1)
dal 1.1.2001 |
da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il
compenso individuale accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella D
Profili ATA modificati ai
sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore
scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia
e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia
e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione
con i docenti.
In particolare svolge le seguenti
mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle
aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in
occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento
degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della
scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite
guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna,
con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni
scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per
lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori;
- svolgimento delle mansioni di
custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici,
degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche
con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle
camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale
inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili,
nonchè,
nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari
e lo svolgimento di tutte le attività
connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso
della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la
qualifica;
- ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze
emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla
prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche
iniziative di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche
attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego
di funzioni aggiuntive o l’erogazione
di specifici compensi, le attività
di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per
esigenze di particolare disagio e per le attività
di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine
della scuola materna nell’uso
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità
che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio
2002 –
2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la
posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e
quella del Direttore amministrativo.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti
dichiarano che la locuzione “contrattazione integrativa
provinciale” riportata alla prima riga del comma 2 dell’art.10 del
presente CCNL deve intendersi, ai sensi del CCNL 26-5-1999 del
comparto scuola, come “contrattazione decentrata provinciale”.
|