Accordo successivo per il personale ATA ai sensi
dell’art.18 del CCNL 15-3-2001 del comparto scuola
Il giorno 8 marzo 2002 alle ore 11,30 ha avuto luogo
l’incontro sulla sequenza contrattuale per il personale ATA,
prevista dall’art.18 del CCNL 15-3-2001, II° biennio economico del
comparto scuola, tra:
l’Aran nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni
…………firmato………………………
e i rappresentanti delle
Confederazioni :
CGIL…………… firmato……………………………………….
CISL……………… firmato……………………………………..
UIL……………… firmato……………………………………….
CONFSAL………… firmato……………………………………..
e delle Organizzazioni
Sindacali:
CGIL/SNS……… firmato………………………………………………
CISL
/Scuola……… firmato……………………………………………
UIL/Scuola………… firmato……………………………………………
CONFSAL/SNALS… firmato………………………………………………….
GILDA/UNAMS……non… firmato………………………….……………………
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato
contratto relativo al personale ATA del comparto Scuola.
Personale ATA
ART.1 – Profilo di “Coordinatore amministrativo”.
1. In attuazione di quanto previsto
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto
5-4-2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili
dell’area del personale ATA, è istituito uno specifico profilo
amministrativo denominato “Coordinatore amministrativo“ con
compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori
organizzativi e di vicariato che si colloca nell’area C prevista
dal CCNL 26-5-1999 della scuola, i cui compiti sono elencati
nell’allegato 1. La progressione economica spettante al profilo di
coordinatore amministrativo è quella corrispondente alla qualifica
soppressa di “responsabile amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo
di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della
Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici
complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne
derivi alcun costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli appartenenti
alla ex VI q.f. degli Enti Locali ed ex VII q.f., non inquadrati
come direttori dei servizi generali ed amministrativi, che non
optino per l’inquadramento nell’area B del personale ATA. Su tale
profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del
comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali
ed amministrativi dell’area D ai sensi dell’art.34 del CCNL
26-5-1999 del quadriennio giuridico e del I° biennio economico del
comparto scuola
ART. 2 – Profilo di “Coordinatore
tecnico”
In attuazione di quanto previsto
dall’art.2, comma 6, dell’accordo 20 luglio 2000 recepito con
Decreto 5-4-2001, per gli ITP e per gli assistenti di cattedra,
provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei coerenti titoli di
studio professionali, è istituito uno specifico profilo ATA
denominato “Coordinatore tecnico“ i cui compiti sono elencati
nell’allegato 2. La progressione economica spettante al profilo di
coordinatore tecnico è quella corrispondente alla qualifica
soppressa di “responsabile amministrativo”.
2. Le dotazioni organiche del profilo
di cui al presente articolo, sono definite dal Ministero della
Istruzione, Università e Ricerca nel quadro degli organici
complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne
derivi alcun costo aggiuntivo.
3. Nel profilo di cui al comma 1 sono
inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2 e nei modi previsti
dall’art.3 dell’accordo 20 luglio 2000 succitato, gli ITP e gli
assistenti di cattedra, provenienti dagli EE.LL. e sprovvisti dei
coerenti titoli di studio professionali.
ART.3 – Personale dell’area B.
Nell’ambito della piena attuazione
dell’autonomia scolastica, i compiti di cui agli articoli 1 e 2
del presente accordo, in attesa della completa applicazione
dell’art.9, comma 5, dell’accordo 20-7-2000, recepito con Decreto
5-4-2001 e della piena attuazione dell’art.32 del CCNL 26-5-1999,
possono anche essere svolti da personale dell’area B,
amministrativa e tecnica, individuato quale destinatario di
funzione aggiuntiva ai sensi dell’art.36 del CCNL 26-5-1999,
nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste
funzioni.
ART.4 – Collaboratori scolastici.
1. Alla prima riga dell’ultimo
capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la
parola “anche”.
2. Ai collaboratori scolastici che
operano nelle scuole materne, è attribuito il compenso previsto
dall’art.36 del CCNL 26-5-1999 e dall’art.50, comma 5, del CCNI
31-8-1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per
queste funzioni.
ART.5 - Personale ATA
Ad integrazione di quanto previsto
all’art.15, comma 10, del CCNL 26-5-1999, già in vigore dall’a.s.
1999-2000, il personale ATA può accettare, nell’ambito del
comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo senza
assegni, per tre anni, la titolarità del proprio posto.
Il presente articolo ha validità
esclusivamente a decorrere dall’a.s. 2001-2002.
ALLEGATO 1
C/1: Profilo: Coordinatore
amministrativo
Svolge attività lavorativa, che
richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure
amministrativo contabili anche con l’utilizzazione di procedure
informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile
di ragioneria e di economato, nell’ambito delle direttive ricevute
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale
ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in
settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai
competenti organi; attività direttamente connessa alla gestione
informatizzata dei servizi di segreteria; attività di vicariato e
collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo
sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e
qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo
delle relative giacenze e dello stato di conservazione del
materiale librario e alla catalogazione.Può essere addetto al
coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa.
Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di
estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni
discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze
professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività
tutorie nei confronti di personale neo assunto ed elaborare
progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la
funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso
di procedure informatiche.
ALLEGATO 2
C/3: Profilo: Coordinatore tecnico
Svolge attività lavorativa complessa
che richiede specifica professionalità nei processi tecnologici,
procedure ed attività anche di tipo informatico svolte nei
laboratori, reparti di lavorazione, nelle aziende agrarie in
relazione all’area di riferimento assegnata ed in rapporto alla
programmazione didattica.
Coordina più assistenti tecnici
operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
Effettua direttamente anche operazioni di gestione tecnica ed
informatica all’interno della scuola.
Ha funzioni di responsabilità
nell'Ufficio Tecnico o in analoga articolazione funzionale.
Può svolgere, in relazione alle
proprie competenze professionali, attività di formazione e
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo
assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche
in relazione all'uso di procedure informatiche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le
parti condividono l’esigenza di rivedere in occasione del CCNL
2002-2005, l’intero sistema di classificazione del personale ATA.
Le parti inoltre concordano sulla necessità di riesame del
meccanismo delle funzioni aggiuntive, e, soprattutto, della
valutazione dell’anzianità nella tabella di conferimento delle
funzioni medesime.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL SCUOLA ALL 'IPOTESI DI ACCORDO
SIGLATO IL 28 SETTEMBRE 2001 TRA L'ARAN E I SINDACATI DELLA SCUOLA
SULLA SEQUENZA CONTRATTUALE DEL PERSONALE A T A.
La Cgil Scuola sottoscrive la
presente ipotesi di intesa, per un forte senso di responsabilità
verso quel personale ATA transitato dagli EELL, in attesa dal
luglio 2000 di una collocazione certa all'interno del contratto
scuola, sia per quanto riguarda le competenze professionali, sia
per quanto riguarda la retribuzione.
La stessa esigenza si è posta nei
confronti degli ex responsabili amministrativi, che non avrebbero
potuto trovare alcuna collocazione professionale senza questa
sequenza contrattuale. Non ci sono, invece, soluzioni concrete per
il restante personale.
Infatti, le rigidità delle
indicazioni politiche hanno impedito che la sequenza contrattuale
desse risposte certe all'insieme dei problemi degli ATA.
La Cgil Scuola dopo la firma del
contratto sul biennio economico ha fortemente sostenuto la
necessità di giungere ad una soluzione generale dei gravi problemi
del personale A T A, ribadendo costantemente questa posizione
durante la trattativa .
Ci riferiamo, in particolare, alla
necessità di:
-
rivedere da subito i criteri di attribuzione delle funzioni
aggiuntive che sono risultati inadeguati per il peso dato
all'anzianità e per il riconoscimento delle competenze
professionali; criteri che invece, con l’art. 3 della sequenza,
vengono riproposti per l'attribuzione dei compiti previsti dai
nuovi profili dell'area C);
-
definire con chiarezza le regole per la mobilità
professionale del personale dell'area B) in relazione ai nuovi
profili dell'area C);
-
introdurre miglioramenti nell'organizzazione del lavoro
divenuta sempre più complessa e ridurre i carichi di lavoro sempre
più pesanti anche per la drastica riduzione degli organici attuata
dal MIUR.;
-
portare a compimento la riorganizzazione del modello dei
servizi amministrativi, tecnici e ausiliari per la scuola
dell'autonomia;
-
verificare l'effettiva disponibilità delle risorse
economiche, già menzionate nell'atto d'indirizzo specifico emanato
dal Governo, allo scopo di adeguare la retribuzione di questi
lavori e di queste prestazioni professionali necessarie per il
funzionamento della scuola. Siamo convinti come Cgil Scuola che
queste non possono essere riconosciute sufficientemente solo
mediante l'attribuzione dell'inflazione programmata.
Salvo significativi ma parziali
risultati questi nostri obiettivi non sono stati condivisi e
assunti dalla parte pubblica per la chiusura della sequenza
contrattuale.
La Segreteria nazionale
della CGIL scuola. |