CONTRATTO
D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 8 DELLA PARTE I DELL’ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE
DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
Il giorno 6 aprile 2004 alle ore
14.30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del
Presidente avv. Guido Fantoni (FIRMATO) e le seguenti
Confederazioni sindacali:
CGIL (FIRMATO)
CISL (FIRMATO)
UIL (FIRMATO)
CONFSAL (FIRMATO)
CISAL (FIRMATO)
RDB – CUB (FIRMATO)
UGL (FIRMATO)
Al termine della riunione le
parti sottoscrivono il seguente contratto d’interpretazione
autentica:
CONTRATTO
D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 8 DELLA PARTE I DELL’ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE
DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
PREMESSO
che il giudice del Lavoro del
Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro – in relazione al ricorso
della CGIL Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica di
Trieste contro il Comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella
udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi
dell'art. 64 del d.lgs 165/2001, che per potere definire la
controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via
pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica
dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione
delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale del 7 agosto 1998;
CONSIDERATO
che la Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione della L.
cost. 2/1993 (modificativa della L. cost. n. 1/1963) e dell'art. 1
della Legge regionale 3/1998, con Legge regionale n. 13/1998 ha
istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale (art. 127) e l'Agenzia regionale per la rappresentanza
negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N)
(art. 128);
CHE
il Comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;
CHE,
pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto
regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal D.Lgs.
165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione;
CHE
nella citata Legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio
esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni
del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti
locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti
nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né
è nota alcuna disposizione in tal senso;
CHE,
pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme
applicate negli atti del Comune di Trieste esula dalle competenze
delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo
nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e
relativo regolamento elettorale;
TUTTAVIA,
le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla
vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione
dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni
legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare
le seguenti valutazioni:
1.
la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
2.
sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7
agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le
proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
3.
le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono
essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio
regolamento interno;
4.
la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento,
non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale
unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale;
5.
ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di
funzionamento, la RSU decide a maggioranza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E
CONSIDERATO,
limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7
agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate
dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel
testo che segue:
ART. 1
1.
Con il presente contratto si
conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei
lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei
componenti, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del
penultimo capoverso della premessa. |