Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Comunicato
(in GU 7 maggio 2003, n. 104)
Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995
del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi,
sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via
definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30
Le parti sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra
ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato),
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL (firmato) CGIL/Scuola (firmato)
CISL (firmato) CISL/Scuola (firmato)
UIL (firmato) UIL/Scuola (firmato)
CISAL (firmato) GILDA/UNAMS (firmato)
USPPI (firmato)
Vista l'ordinanza con cui il giudice del lavoro di Palmi ha
chiesto, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n.
165/2001, l'interpretazione autentica dell'art. 23 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995 del
comparto scuola, le parti concordano quanto segue:
l'istituto
giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente
inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
prevista dall'art. 512 del testo unico n. 297/1994, non e'
stata disapplicato dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4
agosto 1995 del comparto scuola. Infatti quest'ultimo
articolo ha solamente stabilito, aggiuntivamente rispetto al
dettato del citato art. 512 del testo unico n. 297/1994, che,
ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore l'indennita'
sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4 dell'art. 23,
nel riferirsi al precedente comma 3, intende esclusivamente
richiamare le modalita' con le quali viene disposto
l'accertamento. |