Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Comunicato
(in GU 7 maggio 2003, n. 104)

Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi, sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30

 

Le  parti  sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i rappresentanti   delle   seguenti   Confederazioni  e  organizzazioni sindacali di categoria:
      CGIL (firmato)       CGIL/Scuola (firmato)
      CISL (firmato)       CISL/Scuola (firmato)
      UIL (firmato)        UIL/Scuola (firmato)
      CISAL (firmato)      GILDA/UNAMS (firmato)
      USPPI (firmato)

Vista  l'ordinanza  con  cui  il  giudice  del lavoro di Palmi ha chiesto,  ai  sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, l'interpretazione  autentica  dell'art.  23  del Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  4 agosto  1995  del  comparto scuola, le parti concordano quanto segue:

l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, prevista  dall'art.  512  del  testo  unico n. 297/1994, non e' stata disapplicato  dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995 del  comparto  scuola.  Infatti  quest'ultimo  articolo  ha solamente stabilito,  aggiuntivamente  rispetto  al dettato del citato art. 512 del  testo  unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore  l'indennita' sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4  dell'art.  23,  nel  riferirsi  al  precedente  comma  3,  intende esclusivamente  richiamare  le  modalita' con le quali viene disposto l'accertamento.

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