Accordo per la disciplina
sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del
comparto Scuola
A seguito del parere favorevole
del Consiglio dei Ministri espresso in data 9 agosto 2001
sull’ipotesi di Accordo relativa alla
disciplina sperimentale
di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto
Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti
espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi
per il medesimo Accordo e sulla loro attendibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno18 ottobre
2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
Firmato
………………………………..
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:
CGIL firmato…………………………..
CISL firmato…………………………...
UIL firmato……………………………..
CONFSAL firmato……………………..
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS firmato……………………………..
CISL/Scuola firmato…………………………….
UIL/Scuola firmato………………………………
CONFSAL//SNALS firmato………………………
GILDA/UNAMS firmato…………………………
Al termine le parti
sottoscrivono l’allegato Accordo
Art.1
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto
legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia
di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di
quanto previsto dai successivi commi del presente articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero
dell’Istruzione viene istituito un ufficio con compiti di
segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di
conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione
degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla
parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso
dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti
le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono
presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del
presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei
propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso
tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
-
Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di
lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
-
il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni
riguardati la procedura di conciliazione;
-
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della richiesta;
-
qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza
per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta
l’amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In
caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie
osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà
prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione
individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.
La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di
conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di
cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi
al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di
segreteria provvederà, all’atto della comparizione,
all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e
7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le
materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve
pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2,
contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in
modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a
conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni
dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per
il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è
fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di
cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,
predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo
esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai
sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il
processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di
conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro
competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di
procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale
che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel
successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo
66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle
more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il
verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra
le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l’ufficio di cui al
comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o
di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
9. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le
parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del
tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato
presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le
procedure di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica
amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.2
Arbitrato
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una
controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune
accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5
c. 4 del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art.3
Modalità di designazione dell'arbitro
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve
essere comunicata all' altra parte secondo le modalità previste
dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni
la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la
proposta. Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni
le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un
arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5 comma 4
del CCNQ.
In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà
alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente,
all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della
lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ
23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima
dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6, comma 2,
del CCNQ 23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora
il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con l’altra parte o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia
all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro
deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del
CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione
comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga
presso la camera arbitrale regionale oppure dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli
articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
Art.4
Norma transitoria
Essendo già in corso all’atto della sottoscrizione del presente
contratto le procedure per la mobilità del personale della scuola
relativa all’anno scolastico 2001-2002, alle controversie
individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di
evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula
del presente contratto, continuerà ad essere applicata la
disposizione transitoria di cui all’art.69, comma 8, del decreto
legislativo 165/2001. Gli interessati potranno, quindi, proporre
ricorso al Ministro dell’istruzione che deciderà su conforme
parere degli appositi consigli per il contenzioso del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, come previsto dall’articolo
484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART.5
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al
CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni
del D.lgs. 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore
fino al 31-12-2003. |