Contratto Dirigenti Scolastici
1° marzo 2002
INDICE
Titolo 1- Disposizioni generali
Art.1 - Campo di applicazione e
funzione dei dirigenti scolastici
Art.2 - Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
Titolo 2 - Relazioni sindacali
Art.3 - Obiettivi e strumenti
Art.4 - Informazione preventiva
Art.5 - Concertazione a seguito di informazione preventiva
Art.6 - Informazione successiva
Art.7 - Tempi, procedure materie e livelli di contrattazione
integrativa
Art.8 - Consultazione
Art.9 - Composizione delle delegazioni in sede di contrattazione
integrativa
Art.10 - Altre forme di partecipazione
Art.11 - Interpretazione autentica dei contratti
Art.12 - Contributi sindacali
Titolo 3 - Rapporto di lavoro
Art.13 - Il contratto individuale di lavoro
Art.14 - La formazione dei dirigenti scolastici
Art.15 - Periodo di prova
Art.16 - Impegno di lavoro
Art.17 - Ferie e festività
Art.18 - Assenze retribuite
Art.19 - Norme sulla tutela e sostegno della maternità e
della paternità
Art.20 - Congedi per motivi di famiglia e studio
Art.21 - Assenze per malattia
Art.22 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
Art.23 - Affidamento dell'incarico dirigenziale
Art.24 - Mutamento di incarichi e mobilità professionale
Art.25 - Revoca dell'incarico dirigenziale
Art.26 - Incarichi aggiuntivi
Art.27 - Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti
Art.28 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art.29 - Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi
delle parti
Art.30 - Risoluzione consensuale
Art.31 - Recesso dell'amministrazione
Art.32 - Nullità del licenziamento
Art.33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di
lavoro
Art.34 - Conciliazione ed arbitrato
Art.35 - Termini di preavviso
Art.36 - Responsabilità civile e patrocinio legale
Titolo 4 - Disposizioni economiche
Art.37 - Struttura della retribuzione
Art.38 - Aumenti della retribuzione base
Art.39 - Soppressione della progressione economica per
posizioni stipendiali
Art.40 - Nuovo trattamento economico stipendiale
Art.41 - Effetti dei nuovi stipendi
Art.42 - Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato
Art.43 - Retribuzione di posizione
Art.44 - Retribuzione di risultato
Titolo 5- Disposizioni
per le scuole italiane all'estero
Art.45 - Sequenza contrattuale
Art.46 - Destinazione all'estero dei dirigenti scolastici
per l'anno scolastico 2001/2002.
Art.47 - Esaurimento di graduatoria
Art.48 - Durata del servizio all'estero
Art.49 - Disposizioni finali
Titolo 6- Disposizioni
conclusive
Art.50- Personale in particolari posizioni di stato e
dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale
o regionale della pubblica istruzione
Art.51 - Norma di salvaguardia
Dichiarazione congiunta
Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL
scuola n. 1
Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL
scuola n. 2
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E
FUNZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigente dell'area V, ivi compresi i direttori dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza di cui al comma 9
dell'art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, che nel
presente contratto viene indicato come dirigente scolastico.
2. Il
dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'
art.25 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità
scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di
istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano
gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento
degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà
di scelta educativa da parte delle famiglie.
3. Il
dirigente scolastico esercita le funzioni per le finalità
istituzionali e con l'autonomia, le competenze e la responsabilità
definite dal d.lg.vo. 30 marzo 2001, n. 165, dal d.lg.vo n. 59/98,
che ha integrato il d.lg.vo n. 29/1993 e dalle altre norme di
legge, regolamentari e contrattuali in materia.
4. Il
riferimento al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è
riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n.165/2001.
ART.2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il
presente contratto concerne il periodo 01.09.2000 - 31.12.2001,
sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. In
considerazione dei tempi di sottoscrizione del presente CCNL la
disdetta può essere data da una delle parti, con lettera
raccomandata, un mese prima di ogni singola scadenza. In caso
contrario il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente
di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
3. Le
piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto
alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali né
danno luogo ad azioni conflittuali.
4.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente contratto, ai
dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall' accordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell' art. 48, commi 1 e 2, del
D.lgs. n. 165/2001.
ART.3 - OBIETTIVI E
STRUMENTI
1. Il
sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli
e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni
sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia
del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del
dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella
scuola dell'autonomia, assecondando l'interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei
dirigenti stessi.
2. La
condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo
attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti
collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni
dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle
parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in
grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
Di conseguenza le relazioni sindacali della dirigenza scolastica
si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a)
Contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale tra
Aran e OO.SS. rappresentative, secondo quanto previsto dagli artt.
46 e 47 del D.Lgs. n.165/2001;
b)
Contrattazione integrativa, che si svolge:
- a
livello nazionale in sede di MPI
- a
livello periferico, in sede di Ufficio Scolastico Regionale;
c)
Istituti di partecipazione sindacale:
-
informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza
del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni
sindacali.
Le
informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per
le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono
essere adottate modalità e forme diverse;
-
concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione
preventiva di cui all' art.5;
-
interpretazione autentica dei contratti, finalizzata al
raffreddamento dei conflitti;
-
consultazione di cui all' art.8;
-costituzione di commissioni bilaterali, di cui all' art.10.
ART.4 - INFORMAZIONE
PREVENTIVA
1.
L'Amministrazione informa in via preventiva, ai diversi livelli
contrattuali e secondo le diverse competenze, con documentazione
cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le
rappresentanze sindacali di cui all' art.9 sui criteri generali e
le modalità che l'Amministrazione medesima intende seguire nelle
seguenti materie:
a)
affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b)
articolazione posizioni dirigenziali
c)
condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione
consensuale;
d)
valutazione dell'attività dei dirigenti;
e)
modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
f)
programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
g)
misure di pari opportunità;
h)
tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19-9-94, n.626;
i)
incarichi aggiuntivi;
j)
gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei
dirigenti;
k)
consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
l)
criteri e modalità di conferimento delle reggenze.
ART.5 - CONCERTAZIONE A
SEGUITO DI INFORMAZIONE PREVENTIVA
1.
Nelle materie previste dalle lettere b), c), d), e), f), g), i) e
j) dall' art.4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui
all' art.9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura
di concertazione per l'esame delle materie medesime.
2. La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il
decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione l'Amministrazione non assume iniziative unilaterali
e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.
3. La
concertazione si conclude nel termine massimo di 15 giorni;
dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della
stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e
responsabilità.
ART.6 - INFORMAZIONE
SUCCESSIVA
1. Su
richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all' art.9,
l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti
amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie
oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della
prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici.
2. Le
informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme
opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di
continuità dell'azione amministrativa.
ART.7 - TEMPI, PROCEDURE MATERIE E LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1.La
contrattazione integrativa deve riferirsi agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello dal presente contratto e si
svolge con le procedure previste dall' art.40, comma 4, del D.Lgs.
n.165/2001.
2. La
contrattazione integrativa si svolge, a livello nazionale e
regionale, sui criteri generali relativi a:
LIVELLO NAZIONALE
a)
criteri generali per la assegnazione della retribuzione di
posizione e di risultato;
b)
determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all' art.
26, c. 1 (incarichi aggiuntivi):
c)
implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla
qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
d)
linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.
LIVELLO REGIONALE
a)
determinazione della retribuzione di posizione;
b)
determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;
c)
iniziative in materia di pari opportunità;
d)
applicazione del d.lgs.626/1994 e del d.lgs.242/1996;
e)
linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento.
ART.8 - CONSULTAZIONE
1. La
consultazione dei soggetti sindacali di cui all' art. 9, prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari
riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge,
obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere h) e k) dell'
art.4.
ART.9 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI IN SEDE
DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. La
delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione
integrativa, è costituita come segue:
- dal
titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione o da un
suo delegato;
- dai
dirigenti degli uffici interessati, appositamente individuati
dall'amministrazione.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta da
rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di area
firmatarie del presente contratto.
ART.10 - ALTRE FORME DI
PARTECIPAZIONE
1.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente
alle attività dell'amministrazione scolastica, è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di
specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, osservazione
sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali
organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per
quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.
ART.11 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In
attuazione dell' art. 49 del D.Lgs. n.165/2001, qualora insorgano
controversie sull'interpretazione del presente contratto
collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al
fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra
richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a
problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all' art.
47 del D.Lgs. n.165/2001, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4.
Con modalità analoghe a quelle indicate ai commi che precedono e
con gli stessi effetti ivi previsti, qualora insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione
autentica delle clausole oggetto di disaccordo.
ART.12 - CONTRIBUTI
SINDACALI
1. I
dirigenti dell'area V hanno facoltà di rilasciare delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per scritto ed è
trasmessa all'amministrazione a cura del dirigente o
dell'organizzazione sindacale
2. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
del rilascio.
3. Il
dirigente scolastico può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della stessa.
4. Le
trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni
sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e
sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate
secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
TITOLO 3 - RAPPORTO DI LAVORO
ART.13 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il
dirigente scolastico, per lo svolgimento delle funzioni previste
dal comma 2 dell' art.1, è assunto dall'Amministrazione a tempo
indeterminato mediante la stipula, secondo quanto precisato al
successivo comma 4, di un contratto individuale, a seguito
dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle
norme legislative vigenti.
2. Il
contratto individuale in questione è redatto in conformità alle
disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente
contratto.
3. Il
contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta; in
esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il
rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la
data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la
qualifica e il trattamento economico fondamentale, di posizione e
di risultato;
c) la
durata del periodo di prova;
d) la
sede di prima destinazione;
e) le
possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il
rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce
in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
5.
Fatto salvo quanto previsto dall' art.50, l'articolazione delle
funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici è effettuata dagli Uffici Scolastici regionali in base
ai seguenti criteri generali:
a)
dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e
funzionale dell'istituzione scolastica;
b)
responsabilità implicate dall'incarico;
c)
eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento
dell'attività di competenza.
d)
contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca
l'istituzione scolastica.
ART.14 - LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI
1.
Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione
verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al
servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore
decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli
apparati pubblici.
2. In
relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale del dirigente scolastico sono
assunti dall'Amministrazione come processo permanente teso ad
assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali
allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo
di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di
gestione orientata al risultato e all'innovazione.
3.
Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia
contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di
mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione
allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni
di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei
processi di trasformazione.
4.
L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento
caratterizzante dell'identità professionale del dirigente, da
consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed
alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di
riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi
hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il
patrimonio di competenze necessario a ciascun dirigente, in
relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale
utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento
dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento
della qualità dei servizi resi.
5. Il
Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da
destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei
dirigenti tenendo conto delle direttive governative in materia di
formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono,
nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione
stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le
politiche formative della dirigenza sono definite
dall'Amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee
strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate
dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall'Università, da
soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o da agenzie
private specializzate nel settore ed associazioni professionali,
anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in
particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti
scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture
pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La
partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi
percorsi formativi, anche individuali, viene concordata
dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il
dirigente scolastico può, inoltre, partecipare, senza oneri per
l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale che siano, comunque, in linea con le finalità
indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente
scolastico può essere concesso un periodo di aspettativa non
retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi
nell'arco di un anno.
9.
Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle
iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente
scolastico ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e
l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo
alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
ART.15 - PERIODO DI PROVA
1. Il
dirigente scolastico, all'atto della costituzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo di prova
della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve
prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del
computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo
servizio.
2. Il
periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi
espressamente previsti dal TU 16-4-1994, n.297 e dalle leggi o dai
regolamenti applicabili per effetto dell' art. 72 del D.Lgs.
n.165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri
sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di
malattia il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro
o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'
art.22.
ART.16 - IMPEGNO DI LAVORO
1. In
relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il
dirigente scolastico organizza autonomamente i tempi ed i modi
della propria attività, correlandola in modo flessibile alle
esigenze della istituzione cui è preposto e all'espletamento
dell'incarico affidatogli.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini
un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico
giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di
festività, al dirigente scolastico deve essere in ogni caso
garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un
adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità
del servizio.
ART.17 - FERIE E FESTIVITÀ
1. Il
dirigente scolastico ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un
periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle
due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della
l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente
scolastico spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I
dirigenti scolastici assunti al primo impiego nella pubblica
amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno
diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma I. Dopo tre anni di servizio agli
stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma I.
3.
Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il
dirigente scolastico è preposto l'orario settimanale di servizio
si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti
sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti
assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono
comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al
dirigente scolastico sono altresì attribuite 4 giornate di riposo
da fruire nell'anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del
1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. La
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
scolastico presta servizio è considerata giorno festivo se
ricadente in giorno ordinariamente lavorativo;
6.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la
durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio
prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero;
7. Il
dirigente scolastico che abbia fruito di assenze retribuite ai
sensi del successivo art.18 conserva il diritto alle ferie;
8. Le
ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto
previsto al comma 13), non sono monetizzabili. Costituisce
specifica responsabilità del dirigente scolastico programmare e
organizzare le proprie ferie in accordo con il dirigente
dell'Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la
continuità del servizio
9. In
caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di
servizio, il dirigente scolastico ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
dirigente scolastico ha inoltre diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto;
10.
Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3
giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente
scolastico informare tempestivamente l'amministrazione, producendo
la relativa documentazione sanitaria;
11.
In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno scolastico, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo semestre dell'anno scolastico successivo. In caso di
esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può
essere prorogato fino alla fine dell'anno scolastico successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà
anche oltre il termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 6, le ferie disponibili
all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi
causa e non fruite dal dirigente scolastico per esigenze di
servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento
sostitutivo.
ART.18 - ASSENZE RETRIBUITE
1. Il
dirigente scolastico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
-
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e
corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite
complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico;
-
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o
di affini di primo grado, o del convivente purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre anche non
consecutivi per evento;
-
particolari motivi personali o familiari, entro il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico.
2. Il
dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le
assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4.
Durante i predetti periodi di assenza al dirigente scolastico
spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di
posizione.
5. Le
assenze previste dall' art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992,
non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in
relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi
regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o
congedi comunque denominati.
ART.19 - NORME SULLA TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ
1.
Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le
disposizioni contenute nel D. Lgs. 26. 3. 2001, n. 151, che
disciplina in un testo unico i congedi, i riposi, i permessi e la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché
il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Entro un
anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie
procederanno alla verifica ed approfondimento della materia, ai
fini di eventuali modifiche e/o integrazioni, fermo restando il
disposto dell' art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 151/2001.
ART.20 - CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E
STUDIO
1. Il
dirigente scolastico può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non
superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'
articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dall' art. 21.
3.
Trovano applicazione l' articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5
e 6 della legge n. 53/2000. In apposita sequenza contrattuale, da
attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi dalla
sottoscrizione del presente CCNL saranno definite le modalità
applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersi di tali congedi.
4.
Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di
Università ed Istituti di alta formazione mirati all'insegnamento
di materie connesse con le problematiche dell'amministrazione e
della contrattazione i dirigenti dell'area V possono sottoscrivere
contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
Nelle
ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati potranno
porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o
svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del Ministro o dell'organo
sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio dirigenziale
generale e di quest'ultimo per gli altri dirigenti.
5. Il
dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per
tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Il periodo è
considerato utile ad ogni altro effetto.
ART.21 - ASSENZE PER MALATTIA
1. In
caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da
causa di servizio, il dirigente scolastico che abbia superato il
periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta
la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del
predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo
stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni.
2.
Superato il periodo di diciotto mesi cui al comma 1, al dirigente
scolastico che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del
periodo stesso può essere concesso, in casi particolarmente gravi,
di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante
il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità
agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente
scolastico lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di
procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,
all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3.
Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai
commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente scolastico, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del
preavviso.
4. I
periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5.
Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati
di Tbc.
6. Il
trattamento economico spettante al dirigente scolastico nel
periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il
seguente:
a)
retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione, per i
primi 9 mesi di assenza;
b)
90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c)
50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6
mesi.
7. Il
dirigente scolastico si attiene, in occasione delle proprie
assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la
materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione
alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo
di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria.
8.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente scolastico
è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di
quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte
corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi.
9. In
caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla
competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione.
10.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si
computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma l.
11.
Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per
motivi di salute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta
dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri definiti
in sede di contrattazione decentrata regionale.
Il
direttore generale dell'ufficio scolastico regionale può disporre
l'utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, in altri
compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.
ART.22 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In
caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul
lavoro il dirigente scolastico ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al
dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva
della retribuzione di posizione.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
dirigente scolastico spetta l'intera retribuzione comprensiva
della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dall' art.21 sulla malattia. Nel caso
in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione
del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore periodo di assenza al dirigente scolastico non spetta
alcuna retribuzione.
4. Il
procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia nei singoli ordinamenti.
ART.23 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
DIRIGENZIALE
1.Tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico.
Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato;
l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie
previste dalle norme vigenti, avvengono, nel rispetto di quanto
previsto dall' art.19, c.1, del d. lgs. n.165/2001, in base ai
seguenti criteri generali:
-
Caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da
affidare ovvero, per i dirigenti scolastici utilizzati presso
Uffici dell'Amministrazione centrale o regionale, dei programmi e
degli obiettivi da realizzare;
-attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo
dirigente;
-
risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative
precedentemente ricoperte;
-
rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a
garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle
risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed
organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire
lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2.
L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione
dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il
richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la
natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da
conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane,
finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico
ed il trattamento economico complessivo.
3. La
durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né
superiore a sette anni e può essere rinnovato, anche per esigenze
di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale,
può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento
a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni;
nei casi previsti dall' art. 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150/1999
(incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è
correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.
E'
fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla
scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo art.25.
L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del
dirigente scolastico prevista entro i successivi due anni dal
termine dell'incarico precedente.
4. I
responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali
effettueranno, con le procedure di cui all' art.27, entro tre mesi
dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione
complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri
generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso
incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa
valutazione negativa ai sensi del citato art.27, sono tenuti ad
assicurare al dirigente scolastico un incarico di norma
equivalente.
5.
Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che
comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale
ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di
incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze
del dirigente scolastico interessato.
6.
Tenuto conto della facoltà dell'Ufficio Scolastico regionale di
rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e
dei correlati incarichi, in relazione ai processi di
riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento
dell'efficienza ed efficacia dei servizi, trova applicazione a
tutti i tipi di incarichi dei dirigenti scolastici l' art. 19,
comma 1, secondo periodo del D. lgs. 165/2001.
7. Ai
sensi dell' art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, l'incarico
di direzione di uffici dirigenziali è conferito dal dirigente
regionale a dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei
rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica. Ai
dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale
e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei
relativi Uffici.
8. I
criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli
incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto
dell'informazione preventiva di cui al precedente art.4; deve
essere, altresì, assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico
regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli
incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche
al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a
produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali
vacanti.
ART.24 - MUTAMENTO DI INCARICHI E MOBILITÀ
PROFESSIONALE
1. Il
mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici ha effetto dal
1° settembre di ogni anno scolastico.
2.
Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del dirigente
scolastico che abbia superato il periodo di prova può essere
disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto
individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella
di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed
esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto
dall' art. 19 del D.lg.s n.165/2001 e dall' art. 23, comma 1, del
presente contratto.
3. La
contrattazione integrativa nazionale determinerà l'ordine ed i
tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi; a tale
riguardo possono essere adottati criteri di priorità in ambito
prima provinciale e poi regionale. L'aliquota di posti destinata
alla mobilità professionale è fissata nella misura del 15% sulla
disponibilità totale; tale percentuale può essere modificata in
sede di contrattazione integrativa nazionale ove sottoscritta
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL; decorso
inutilmente il predetto termine perentorio si applica l'indicata
percentuale del 15%.
4. Il
dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai
sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni
scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori
richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.
5. In
casi di particolare urgenza e di esigenze familiari,da definirsi a
livello di contrattazione integrativa nazionale, è ammessa
eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che, ove concessa,
non è reiterabile nell'arco di un quinquennio .
6. I
dirigenti destinatari del presente contratto possono ottenere
incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche
per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze
professionali.
1.
L'amministrazione a seguito della soppressione del posto
dirigenziale, può revocare, con le modalità previste dall' art.23,
al dirigente scolastico l'incarico prima della scadenza ed
affidarne un altro.
2.
L'amministrazione può revocare al dirigente scolastico l'incarico
prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo
quanto disposto dall' art.21 del D.Lgs.165/2001 in merito alla
responsabilità dirigenziale.
3.
Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione
negativa si applica il comma 9 del successivo articolo 27.
1.
L'amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può
conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è
tenuto ad accettare:
a-presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
b-presidenza di commissione di esame di licenza media;
c-reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata
con incarico dirigenziale;
d-presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a
cattedre;
e-direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per
il personale della scuola;
f-funzione di Commissario governativo.
2.
Sugli altri incarichi trova applicazione l' art. 24, c. 3, del D.
lgs. n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi
conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque
conferiti dall'Amministrazione afferiscono ai fondi regionali di
cui all' art.42 per essere destinati alla retribuzione di
posizione e di risultato. Se i compensi sono corrisposti dai
terzi, anche tali compensi affluiscono al predetto fondo per il
trattamento accessorio.
3.
Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei
dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi aggiuntivi,
viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto,
fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in
attuazione del principio di onnicomprensività.; tale quota viene
attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato
eventualmente spettante.
Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di
deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione
di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con
finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota fino
all'80 %.
4.
Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 2,
gli Uffici Scolastici regionali seguono criteri che tengono conto
degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del
relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali
dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
1. I
dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati, tenendo
conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio
delle istituzioni scolastiche.
2.
L'amministrazione, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da
questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto
previsto dall' art.1 del D.Lgs.n.286/1999, definisce -
privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di
dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e
obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie
e strumentali effettivamente rese disponibili.
3. Le
prestazioni, le competenze organizzative dei dirigenti scolastici
e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono
valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in
attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione.
4.
L'amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che
informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della
prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti
scolastici nonché dei relativi risultati di gestione. Tali
criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della
correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da
perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono
oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da
concertazione. I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere
riguardo alla specificità sia dell'istituzione scolastica
considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue
finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del
dirigente scolastico volta ad assicurare le condizioni per il
pieno esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta
realizzazione del diritto di apprendimento.
5. I
criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti scolastici
prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo
di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua.
6. In
sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati
gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fonderà in
particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti
concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a
procedure meramente burocratiche e cartacee.
7. Le
procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati
dal decreto legislativo n. 286/1999, e in particolare il disposto
dell' art. 1, comma 2, lettera e, si applicano a tutti i tipi di
responsabilità dirigenziale previsti dal decreto legislativo n.
165/2001.
8. La
revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per
motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito
all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell' art. 21 del
Dlgs.n. 165/2001.
9.
Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una
valutazione non positiva, l'Ufficio centrale o regionale
acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente
interessato. Entro i successivi 15 giorni l'amministrazione assume
le determinazioni di competenza.
La
revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi
alla revoca la retribuzione di posizione rimane nei valori fissi
previsti dal contratto in relazione alla fascia di appartenenza,
per il semestre successivo l'importo della retribuzione di
posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in
presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti,
non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.
10.
La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di
risultato negativo della gestione che si verifichi prima della
scadenza annuale
11.
L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di
riferimento l'anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale
dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini
delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.
12.
La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un dirigente
dell'Amministrazione scolastica designato dal dirigente generale
regionale, nel rispetto di quanto previsto dall' art.1, comma 2
del D.Lgs.286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere
improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e
deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione
al procedimento del valutato, attraverso diretta interlocuzione da
realizzare in tempi certi e congrui.
Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali
sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione
complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti,
designati dal dirigente generale regionale e di cui 1 almeno
proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori
accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già effettuate,
rispettivamente, di problematiche organizzativo -relazionali delle
pubbliche amministrazioni e di problematiche formative.
Il
valutatore di prima istanza insieme con i due esperti, ove
coinvolti, è tenuto a prendere contatto con l'istituzione
scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta
informazione e conoscenza del valutando e del contesto di
riferimento.
La
valutazione finale è formulata dal dirigente regionale, tenuto
conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la
valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere
congruamente e chiaramente motivata.
13. I
dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di
stato assimilabili, vengono valutati sulla base dei sistemi di
valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano
servizio.
14.
Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso
alle procedure di conciliazione ed arbitrato richiamate dall' art.
34 del presente CCNL.
15.
Le risorse della valutazione dell'anno 1999-2000 e 2000-2001
verranno assegnate forfetariamente ai dirigenti scolastici.
La
valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno
scolastico 2001-2002.
16.
Il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al
presente articolo sarà oggetto di monitoraggio annuale.
1.
L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione
per causa di malattia già disciplinati agli artt.21 e 22, ha
luogo:
a)
per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto
dalle norme di legge applicabili nell'amministrazione;
b)
per risoluzione consensuale;
c)
per recesso del dirigente;
d)
per recesso dell'amministrazione.
ART.29 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La
risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al
compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio utile al
pensionamento. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata
per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento
dell'anzianità massima di servizio l'amministrazione risolve il
rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la
permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi
almeno tre mesi prima.
2.
Nel caso di recesso del dirigente scolastico, questi deve darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di
preavviso.
3. Il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente scolastico
che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi 15 giorni, non
si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del
periodo di congedo.
4. Il
dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha
titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le
modalità previste dall' art.515 del D.Lgs. 297/1994.
ART.30 - RISOLUZIONE CONSENSUALE
1.
L'amministrazione o il dirigente scolastico possono proporre
all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. I
criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze
dell'amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di
concertazione ai sensi dell' art.5.
ART.31 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
1.
Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve
provvedere alla relativa comunicazione all'interessato,
indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel
caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il
recesso per giusta causa è regolato dall' art. 2119 del codice
civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'amministrazione
fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa,
di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure
provvisoria, del rapporto di lavoro.
3.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il
recesso, l'amministrazione contesta per iscritto l'addebito
convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto
giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a
sua difesa. Il dirigente scolastico può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di
particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'amministrazione,
in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione
dal lavoro del dirigente scolastico, per un periodo non superiore
a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico
complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di
servizio.
4.
Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma
restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice
competente, il dirigente può altresì attivare le procedure
arbitrali disciplinate dall' articolo 34.
5.
Nel caso previsto dal comma 2, non sono attivabili le procedure
arbitrali di cui al comma precedente.
6. Le
parti convengono di porre in essere una azione congiunta di
verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni
contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali
modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire
in materia.
ART.32 - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
1. Il
licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è
prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se
è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero
riguardanti la diversità di sesso, di razza-o-di-lingua;
b) se
è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione
previsti dall' art. 2110 del codice civile.
2. In
tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni
di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l' art. 18 della
legge n. 300 del 1970.
ART.33 - EFFETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. La
materia relativa al rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel
rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla
legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che
seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata
legge 97/2001.
2. Il
dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà
personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto
previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la
misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
3. Il
dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare
gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non
sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa
abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con
privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva,
previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che
conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici
coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale
dello stesso dirigente scolastico - dalla sua ulteriore permanenza
nell'incarico ricoperto.
4. La
sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è
riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per
l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all' art.31.
5. Al
dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per
cento della retribuzione di cui all' art.40 e l'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante.
6. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione,
reintegra il dirigente scolastico nella medesima posizione
rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente scolastico a titolo di retribuzione per lo stesso
periodo, se fosse rimasto in servizio.
ART.34 - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1. Il
dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata la motivazione
posta a base della valutazione finale, del recesso o della revoca
dell'amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della
controversia ad un arbitro unico in applicazione del CCNQ
sottoscritto in data 23.1.2001 in materia di procedura di
conciliazione ed arbitrato.
2. Il
tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall' articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, sulla
base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo
.
3.
Presso le direzioni generali regionali del MIUR viene istituito un
ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti scolastici che
devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un
apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La
richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla
parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente
articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei
propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso
tale termine, le altre forme previste dal comma 1 e 2.
5. La
richiesta deve indicare:
- Le
generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la
sede ove il lavoratore è addetto;
- il
luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la
procedura di conciliazione;
-
l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della richiesta;
-
qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente,
l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la
parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
6.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta
l'amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In
caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie
osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà
prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione
individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La
comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di
conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di
cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi
al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di
segreteria provvederà, all'atto della comparizione,
all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e
7.
7. Il
tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque
giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo
riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo,
previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'
articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale
relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a
cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la
direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua
volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi
dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la
dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita
la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e
per quanto previsto dall' articolo 66, comma 7, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione
della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione
produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la
soluzione della controversia.
8. In
caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2
stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto
dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un'associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
9.
Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le
parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del
tentativo non riuscito di conciliazione, che sarà depositato
presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le
procedure di cui al precedente comma 8.
10.
Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione
nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa,
quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART.35 - TERMINI DI PREAVVISO
1.
Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione
automatica del rapporto di lavoro prevista all' art.28, comma 1 e
del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal
presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini sono fissati come segue:
a) 8
mesi per dirigenti scolastici con anzianità di servizio fino a 2
anni;
b)
ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a
un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene
trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene
considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
2. In
caso di dimissioni del dirigente scolastico i termini di cui al
comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I
termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno
di ciascun mese.
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il
periodo di mancato preavviso. L' amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente
scolastico, un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da lui non osservato.
5. E'
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso
risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio, che durante
il periodo di preavviso, con il consenso dell' altra parte.
6.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il
periodo di preavviso è computato nell' anzianità lavorativa a
tutti gli effetti.
8. In
caso di decesso del dirigente scolastico, l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall' Art. 2122 del c.c. nonché
una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
tutta la retribuzione di cui all' art.37, lettre a, b, c, d .
ART.36 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PATROCINIO LEGALE
1. E'
attivata, sentiti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del
presente CCNL, per tutti i dirigenti dell'area V un'assicurazione
contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza
diritto di rivalsa verso il dirigente scolastico, che copra anche
le spese legali dei processi in cui il dirigente medesimo è
coinvolto per causa di servizio.
A tal
fine è destinata la somma fino a euro 258,23 (L.500.000) "pro
capite" annua da porre a carico del fondo di cui all' art.42.
La
società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà
prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare
massimali e "area" di rischi coperta con versamento di una quota
individuale.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ART.37 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La
struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone
delle seguenti voci:
a)
stipendio tabellare;
b)
indennità integrativa speciale;
c)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
d)
retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
e)
retribuzione di risultato.
2. Il
trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
ART.38 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1.
Gli stipendi tabellari previsti dall' art. 5 del CCNL 15 marzo
2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici
mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2.
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli
stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella
medesima Tabella A.
ART.39 - SOPPRESSIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER POSIZIONI
STIPENDIALI
1. A
decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per
posizioni stipendiali ed al personale compete uno stipendio unico
determinato in euro 18.798,47 (lire 36.398.917) annui lordi
inclusa la tredicesima mensilità.
2. Il
valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione
stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella
tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la
retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente
scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo
stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della
posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto,
all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore
economico corrispondente al rateo maturato al 31-12-2000 da
ciascun dirigente scolastico.
3.
Per la modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione
individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal
servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime
finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei
ministeri dall' art. 41 del CCNL 9.1.1997.
ART.40 - NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO STIPENDIALE
1. A
valere sulle risorse previste dall' Art.50, comma 3, della legge
n. 388/2000 e delle ulteriori risorse individuate dall'atto di
indirizzo del 4-aprile 2001 pari a euro 20.658.275,96 (lire 40
miliardi), a decorrere dall'1.1.2001 è corrisposto un ulteriore
incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a euro
691,11 (lire 1.338.167).
2.
Con decorrenza 31-12-2001 è conglobato nello stipendio annuo un
importo di euro 1.105,22 (Lire 2.140.000), incluso il rateo di
tredicesima mensilità, mediante corrispondente riduzione, in via
permanente, delle risorse previste dall' art.42. Tale
conglobamento è garantito, intermini di capienza finanziaria, dal
valore individuale dell'indennità di direzione che, cessando di
essere corrisposta, concorre alla costituzione del fondo per la
posizione ed il risultato.
3.
Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento
nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero
importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio
tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella Tabella
B, in euro 36.151,98 (lire 70.000.000) inclusa la tredicesima
mensilità.
ART.41 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1.
Gli incrementi stipendiali di cui agli artt.39 e 40 hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di
buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione dell' art.39 e 40
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART.42 - FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO
1.
Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato sono costituiti fondi regionali in cui confluiscono
l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del
trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente
scolastico.
2. Il
fondo di cui al comma 1 è altresì alimentato dalle seguenti
ulteriori fonti di finanziamento:
a. a
decorrere dall'1-1-2001 un importo pro-capite pari a euro 140,48 (
lire 272.000) annui lordi;
b. le
quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti
scolastici cessati dal servizio;
c.
eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'
Art.43 della legge n. 449/97;
d. le
risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui
all' art. 26.
3.
Concorre a formare il fondo anche l'importo individuale
dell'indennità di direzione che cessa di essere corrisposta al
momento dell'attribuzione della retribuzione di posizione.
4.
Confluiscono permanentemente nel fondo le risorse dell'anno 2001
di cui all' art. 41 del contratto collettivo nazionale integrativo
del 31 agosto 1999 non utilizzate per le finalità ivi indicate. Le
medesime risorse riferite all'anno 2000, pari a euro 7.746.853,49
(15 miliardi di lire) al lordo degli oneri riflessi, sono
utilizzabili per le finalità del fondo riferite alla componente
retributiva di risultato solo per l'anno 2001.
5. A
decorrere dal 31-12-2001, ad a valere sull'anno 2002, confluiscono
altresì nel fondo le risorse che la legge finanziaria per l'anno
2002 stabilirà per il processo di attuazione dell'autonomia
scolastica in favore del personale del presente contratto.
6. Le
risorse già dedicate al salario accessorio dovranno essere
ripartite in ambito regionale e per l'amministrazione centrale in
relazione al numero dei dirigenti scolastici in servizio.
ART.43 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
1.
Dall' 1°.1.2001, a valere sulle risorse che si rendono
effettivamente disponibili ai sensi dell' art. 42, la retribuzione
di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale,
nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i
seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da euro
1.477,07 (lire 2.860.000) che costituisce la parte fissa, ad un
massimo di euro 10.329,14 (lire 20.000.000).
2. In
sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i
valori economici della retribuzione di posizione tenendo conto dei
criteri stabiliti all' art.13, comma 5.
3. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la
retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri
stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART
44 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO
1. A
partire dall'a.s. 2001-2002, ed a valere sulle risorse finanziarie
dell'anno 2002, al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati,
anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione
accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di
risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte
delle risorse complessive di cui all' art.41, in misura pari al
15% del totale delle disponibilità.
2. Le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento.
Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono
destinate al finanziamento della predetta retribuzione di
risultato nell'anno successivo.
3.
L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui
al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al
20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto
percepita nei limiti delle risorse disponibili.
4.
Con riferimento ai trascorsi anni scolastici 1999-2000 e
2000-2001, in prima applicazione, è corrisposto, per ciascuno dei
due periodi, un importo annuo di L.1.000.000 per ogni dirigente
scolastico. Gli oneri derivanti dall'applicazione el presente
comma sono posti a carico delle risorse di all' art.42, comma 4.
TITOLO 5- DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ART.45 - SEQUENZA CONTRATTUALE
Entro
il 28-02-2002 verranno definite con sequenza contrattuale presso
l'ARAN tutte le norme relative all'invio dei dirigenti scolastici
all'estero dall'anno 2002-2003.
ART.46 - DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER
L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002.
1. La
destinazione all'estero dei dirigenti scolastici limitatamente
all'anno scolastico 2001/2002 ha luogo sulla base delle
graduatorie permanenti formulate ai sensi dell' O.M.16-5-1997
ridefinite in relazione alle due fasce di posti indicate nel comma
successivo, nonché aggiornate escludendo coloro che abbiano già
compiuto un periodo all'estero superiore a 14 anni o che non
possano assicurare, per motivi di età, almeno un quinquennio di
servizio all'estero e con l'esclusione del personale di cui all'
Art.5, comma 6, dell'Accordo 11-12-1996.
Le
graduatorie permanenti del 1997 cesseranno di avere efficacia a
conclusione dell'anno scolastico 2001/2002.
2. La
destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti
istituiti in corrispondenza delle seguenti due fasce:
I
fascia: direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei
corsi di livello elementare ex Art.636 del D.L.vo 297/94; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello
secondario di I grado ex Art.636 del D.L.vo 297/94; istituti
comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);
II
fascia: scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi
(scuola elementare. scuola secondaria di I e lI grado).
3. Le
graduatorie, ridefinite e riformulate con le modalità e i criteri
indicati nei commi precedenti. sono affisse all' Albo del
Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV - e rimangono
esposte per i successivi 5 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha
facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può,
entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od
omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale. Uff. IV, che, esaminati i reclami, può
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
4. In
relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001,
l'Amministrazione provvederà allo scorrimento delle graduatorie
dando la precedenza alle due categorie di personale, che era
rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'a.s.
1999/2000, che era inserito nelle graduatorie permanenti del 1997
e che si trovava nelle condizioni di poter ottenere la
destinazione all'estero ai sensi del disposto dell' Art. 5, commi
6 e 7, dell'Accordo 11-12-1996, per l'anno scolastico 2000-2001.
Sulle
destinazioni all'estero disposte in base alla graduatoria
ridefinita si applica il disposto
dell'Art.5,commi-6-e-7,dell'Accordo-11-12-1996.
Si
precisa che nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole
graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti
dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'Art.5 è calcolato
per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50%
non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale
utilmente col1ocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai
posti disponibili.
5. A
tal fine il Ministero degli Affari esteri trasmette al personale
così individuato il telegramma di preavviso della destinazione
unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad
indicare le proprie preferenze.
6. IL
personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'
accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le
graduatorie.
ART.47 -ESAURIMENTO DI GRADUATORIA
1.
Nei casi dì sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale
ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso
alle graduatorie, per esaurimento delle stesse, l'Amministrazione,
consultate le OO.SS., nel rispetto delle norme contenute nel
presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di
altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato.
Similmente, in caso di esaurimento di graduatorie, sono
considerati nominabili per l'anno scolastico 2001/2002 per i posti
all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia
erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.
ART.48 - DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
1. Il
personale destinatario del presente contratto viene inviato a
prestare servizio all'estero nell'anno scolastico 2001/2002 per un
periodo di cinque anni.
ART.49 - DISPOSIZIONI FINALI
1.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti già
adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che si
trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore
della legge n.147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie
permanenti del 1997, aspirava alla destinazione all'estero per
l'anno scolastico 2000/200l.
TITOLO 6- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO E DIRIGENTI
SCOLASTICI UTILIZZATI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE O
REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1.
Per i dirigenti scolastici ai quali, in base e nei limiti
stabiliti dalle norme vigenti, vengono assegnate
dall'Amministrazione Centrale o Regionale della Pubblica
istruzione funzioni di collaborazione in strutture di staff e in
servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, le determinazioni di cui al comma 7
dell'art. 23 sono assunte dai responsabili degli uffici presso i
quali detto personale è utilizzato in base ai seguenti criteri
generali:
a)
oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
b)
posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
c)
responsabilità implicate dalla posizione;
d)
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di
competenza.
2.
Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'
art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 165/2001, nonché, in
quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall' art. 13.
3. Si
applica a tutto il personale compreso nell'Area V della dirigenza
l' art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di
utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi.
Il
periodo trascorso dal personale compreso nell'area V in posizione
di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a
carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a
tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai
fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto
personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi
compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte
variabile) e di risultato. La retribuzione di posizione (parte
variabile) e quella di risultato sono previste nella misura media
nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso
l'amministrazione centrale o regionale. Gli stessi ricevono un
incarico nominale per la durata corrispondente. Le sedi affidate
per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico.
Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità
del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART.51 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le
norme legislative, amministrative o contrattuali non
esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano
in vigore in quanto compatibili.
Del
pari si applicano le norme esistenti per la dirigenza ministeriale
in quanto compatibili.
Le
Amministrazioni interessate valuteranno congiuntamente la
possibilità di indire una procedura unica di identificazione della
società di assicurazione che possa riguardare, ai fini
dell'assicurazione di cui all' art.36, anche i dirigenti dell'area
I, al fine di ottenere economie di scala.
CGIL
CISL UIL scuola si dichiarano soddisfatte per la conclusione della
trattativa del 1° contratto dei dirigenti scolastici.
Le
risorse messe a disposizione dal 1° e dal 2° atto di indirizzo
hanno consentito, come avrebbero consentito dall'aprile 2001 se
non si fossero registrate indebite interferenze sul tavolo della
trattativa che hanno comportato un allungamento dei tempi, con
opportune allocazioni fra i vari istituti contrattuali, di
raggiungere la retribuzione tabellare delle altre dirigenze.
Occorrono ora nuove entità salariali per la retribuzione di
posizione e di risultato.
Rimane, pertanto, come al momento dell'emanazione del 2° atto di
indirizzo, la necessità della piena equiparazione retributiva alle
altre dirigenze pubbliche.
La
prossima finanziaria dovrà dunque, colmare il differenziale ancora
esistente per consentire al contratto 2002 - 2005 di conseguire la
piena equiparazione.
Poiché i dirigenti scolastici attendono gli aumenti retributivi e
le coperture normative contrattuali dal settembre 2000, CGIL CISL
UIL scuola impegnano l'ARAN ad accelerare le procedure di
perfezionamento dell'accordo, affinché, dopo la firma definitiva,
l'area dirigenziale scolastica possa goderne tempestivamente i
benefici.
CGIL
CISL UIL scuola registrano la non disponibilità dell'ARAN, per una
presunta incompetenza del tavolo negoziale, nonostante le ripetute
sollecitazioni, a precisare nel testo contrattuale che per la
retribuzione dei presidi incaricati ed assimilati (docenti vicari)
si applica l' art. 69, c. 1, del CCNL '95/'98 che prevede per
questo personale l'attribuzione di "una indennità pari al
differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".
In
assenza di applicazione di tale norma, le OOSS CGIL CISL UIL
scuola si impegnano fin da ora a tutelare i diritti degli
interessati in sede giurisdizionale. |